La responsabilità degli enti nella nuova direttiva ambiente: i green crimes come corporate crimes

di Mario Iannuzziello,  Assegnista di ricerca in Diritto penale

 

 

 

 

1. Premessa 

 

Il 27 febbraio 2024, il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, sostitutiva della direttiva 2008/99/CE, che rimodula i reati contro l’ambiente, instaurando un rapporto di continuità e discontinuità con la normativa introdotta in attuazione della direttiva del 2008 (infra § 2), e si focalizza in particolare sull’ente, sulle sanzioni corporative e, quindi, sulle specificità dell’accertamento del fatto nelle organizzazioni complesse.

 

Proprio tale profilo del nuovo assetto della tutela ambientale rende interessante analizzare i contorni che assume l’ente come autore del reato (infra § 3), le nuove sanzioni (infra § 4) che vengono previste per la commissione degli illeciti ambientali – quindi qualcosa di diverso da quelle pecuniarie ed interdittive, pur presenti nella direttiva che qui si vuole analizzare – e anche la tutela per il whistleblower che segnala tali reati e che collabora al loro accertamento (infra § 5).

 

 

2. La nuova direttiva sulla tutela penale dell’ambiente: profili di continuità e discontinuità con la direttiva 2008/99/CE

 

La direttiva del 2024 innova il quadro normativo per la protezione dell’ambiente, incrementando i fatti penalmente rilevanti, inasprendo le conseguenze sanzionatorie – tanto per le persone fisiche quanto per quelle giuridiche – e stimolando la cooperazione internazionale.

 

Tale novazione arriva dopo quasi vent’anni dal primo atto eurounitario contenente obblighi di criminalizzazione per i fatti contro l’ambiente (direttiva 2008/99/CE) per cui si colloca nell’ambito dell’art. 83, par. 2 TFUE, che – come noto – delinea una competenza penale indiretta accessoria dell’Unione per quei settori normativi già armonizzati, e in quello degli artt. 3 TUE e 191 TFUE, che riconoscono l’ambiente come oggetto di protezione delle politiche eurounitarie.

 

Pertanto, tra la direttiva del 2008 e quella del 2024 si instaura un rapporto di continuità e – al contempo – di discontinuità normativa.

 

Sotto il primo profilo, l’atto di armonizzazione più recente ripete alcune costanti della tutela penale dell’ambiente, come la costruzione delle fattispecie attraverso clausole di illiceità speciale, che nell’ordinamento italiano sono state trasposte con l’avverbio abusivamente, l’elemento soggettivo (che viene tipizzato nel dolo e nella colpa grave – condotte intenzionali e grave negligenza, nel testo della direttiva), la punibilità dell’istigazione e del favoreggiamento, alcune condotte – fra le altre – di scarico, emissione, immissione di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente e la salute così come quelle relative alla gestione dei rifiuti.

 

In particolare, la direttiva del 2024 si sofferma sulla nozione di condotta illecita (unlawful, nella versione inglese): l’art. 3, co. 1, infatti, precisa testualmente che è tale quando viola:

a) un atto legislativo dell’Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale di cui all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE; o

b) un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un’autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell’Unione di cui alla lettera a).

 

E, inoltre, aggiunge che “Tale condotta è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un’autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali”.

 

Al di là delle questioni inerenti alle clausole di illiceità speciale nel precetto penale, occorre segnalare che nella tutela penale dell’ambiente il legislatore eurounitario propende per una tutela mediata del bene giuridico, ambito in cui – come si legge nel testo della Risoluzione che approva la direttiva, al considerato 4 – è presente, e forse anche necessitata, “La complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo […] per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l’ambiente”.

 

Sotto il secondo profilo, poi, quello afferente alle discontinuità tra la direttiva del 2008 e quella del 2024, emergono vari punti di interesse in ordine sia ai fatti da incriminare sia alle relative conseguenze sanzionatorie, soprattutto per l’ente.

 

Molte delle fattispecie delineate nel 2024 pare possano inquadrarsi nello spettro dei corporate crimes, poiché riguardano l’oggetto di produzione, il modo di produzione e il tipo di produzione.

 

È previsto, infatti, l’obbligo di criminalizzare “l’immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l’ambiente, di un prodotto il cui impiego su vasta scala […] comporti lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie […] che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria […], a un ecosistema”, profilandosi, in pratica, una ipotesi di responsabilità penale per l’oggetto di produzione.

 

Ancora, un altro reato dovrebbe avere come condotta “la fabbricazione, l’immissione o messa a disposizione sul mercato […] di sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli […] se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria […] a un ecosistema”, delineando, quindi, una ipotesi di responsabilità penale per il modo di produzione.

 

Inoltre, un’altra fattispecie che si chiede di inserire nell’ordinamento penale degli Stati membri tende a rendere illecita la “la costruzione, l’esercizio e la dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi] e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora”, palesandosi, quindi, una responsabilità penale per il tipo di produzione.

 

Tra gli altri profili che segnalano la discontinuità tra le due direttive ambiente, rilevano l’introduzione, da un canto, della nozione di “reati qualificati” (art. 3, co. 3) e, dall’altro, di criteri con cui valutare il danno ambientale (art. 3, co. 6).

 

Nella lettera dell’atto di armonizzazione, il reato qualificato (qualified criminal offences, nella versione inglese) pare corrispondere alla nozione di reato aggravato dall’evento, similmente a quanto previsto dal delitto di cui all’art. 452-ter c.p., rubricato Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. Tuttavia, nell’art. 3, co. 3 della direttiva del 2024, vengono elevati a fatto ulteriore da imputare “a) la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat; o b) o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque”.

 

In altre parole, il reato qualificato tende – come espressamente dichiara la direttiva al considerato 21 – a introdurre negli ordinamenti penali dei singoli Stati una fattispecie di ecocidio, che si integra quando le condotte incriminate portano a tali eventi ulteriori.

 

Inoltre, all’art. 3, co. 6, la direttiva individua dei criteri con cui valutare il danno ambientale conseguente, però, solo ad alcune condotte inquinanti (quali, ad esempio, quelle afferenti agli scarichi, alle immissioni, alla fabbricazione di alcuni prodotti contenti sostanze tossiche). I parametri indicati tendono verso una caratterizzazione del danno in termini di reversibilità/irreversibilità in relazione allo status quo ante della condotta: la base di valutazione, infatti, è data dalle “condizioni originarie dell’ambiente colpito” a cui segue una stima sulla “durata del danno (lunga, media o breve)” e, quindi, si valuta “la portata del danno” e “la reversibilità del danno”.

 

Anche il profilo sanzionatorio, poi, si pone in netta discontinuità con la direttiva del 2008: qui, infatti, all’art. 5, il legislatore eurounitario indica il massimo edittale per le pene detentive in relazione a ciascuna delle ipotesi di reato – che vanno dai dieci anni (per i reati più gravi) ai tre anni di reclusione (per quelli meno gravi) –, i criteri con cui commisurare la pena pecuniaria, e anche le altre sanzioni, quali l’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi di una persona giuridica e dai pubblici uffici, e la pubblicazione della sentenza di condanna.

 

Per quanto concerne poi la persona giuridica, la direttiva individua sanzioni ancora più penetranti, come si vedrà in seguito.

 

Pertanto, il quadro normativo che risulta dalla direttiva del 2024 pare considerare come destinatario privilegiato dei reati contro l’ambiente la persona giuridica: si tratta, infatti, di illeciti legati più ad attività d’impresa che alle persone fisiche. Con esclusione di quelle condotte relative al ciclo dei rifiuti, che pure vedono una espansione dell’area della rilevanza penale, e di quelle che hanno ad oggetto il commercio illecito di fauna selvatica, la maggior parte dei nuovi reati ha alla propria base un’attività seriale – se non industriale – ed è connotata da diffusività e cumulatività ossia da profili propri dei corporate crimes.

 

 

3. Gli enti come autori dei reati contro l’ambiente nella direttiva del 2024

 

Preliminarmente, occorre notare che il legislatore eurounitario predispone una responsabilità per le persone giuridiche che sembra attagliarsi sulla falsariga della disciplina del d.lgs. n. 231/2001: i concetti con cui è costruita, l’individuazione degli apicali così come il ruolo dei modelli di organizzazione paiono corrispondere a quelli presenti nella cd. parte generale del Decreto 231.

 

Già l’art. 2 della direttiva del 2024, infatti, definisce la persona giuridica come “soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile” e – del pari – esclude da detta definizione, quindi dall’assoggettabilità alla disciplina ivi prevista, “gli Stati [e] le istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri” e “le organizzazioni internazionali pubbliche”.

 

L’art. 6 della direttiva del 2024, poi, rubricato Responsabilità delle persone giuridiche, individua come criterio oggettivo di imputazione dell’illecito all’ente il “vantaggio” (art. 6, co. 1) che questo ha conseguito attraverso la commissione di un reato contro l’ambiente ad opera di “qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata” e, poi, specifica “individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica”, identificando il collegamento funzionale tra persona fisica e persona giuridica nel “potere di rappresentanza della persona giuridica”, nel “potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica” e nel “potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica”.

 

Sembra, qui, riecheggiare il disposto normativo sui soggetti apicali di cui all’art. 5 del Decreto 231.

 

Ancora, l’eco del Decreto 231 ritorna con riferimento ai soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 7, d.lgs. n. 231/2001): il comma 2 dell’art. 6 della direttiva del 2024, infatti, dispone che “le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo” di uno degli apicali summenzionati “abbia reso possibile la commissione di un reato […] a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità”. Al netto dei profili di una responsabilità vicariale per omesso impedimento del fatto illecito altrui, emerge in questa previsione la relazione qualificata nella governance dell’ente apicale/sottoposto ai fini della commissione – quindi prevenzione – del reato corporativo, che acquisterà una luce propria nelle sanzioni contro l’ente, come si vedrà da qui a breve.

 

L’art. 6 della direttiva, poi, si conclude con il comma 3, precisando che la responsabilità della persona giuridica “non preclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettono, incitano o sono complici dei reati” previsti dalla direttiva stessa, introducendo quello che sembra un principio di indipendenza tra l’accertamento della responsabilità corporativa e della responsabilità individuale, che – all’atto del recepimento interno – dovrà essere armonizzato con il principio di autonomia della responsabilità dell’ente di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001.

 

La direttiva del 2024, poi, individua come criterio di imputazione oggettiva il vantaggio (benefit, nella versione inglese) conseguito dall’ente per mezzo della commissione di uno degli illeciti ambientali ivi previsti; del resto, anche la Corte di Cassazione (sent. n. 27148/2023) ha riconosciuto nel vantaggio ex art. 5 d.lgs. n. 231/2001 il criterio di imputazione dell’illecito ambientale all’ente (su tale sentenza si veda il post, Responsabilità 231 e reati ambientali: la Cassazione sul vantaggio e sul MOG)

 

Come si è visto nel precedente paragrafo, i nuovi illeciti si modulano principalmente secondo schemi di responsabilità da prodotto, da tipo e da modo di produzione, cioè secondo uno schema che potrebbe definirsi ‘da profitto’ e il vantaggio rappresenta proprio quell’utilità economica conseguita dall’ente attraverso la commissione del reato, da valutari e anche da quantificarsi post factum, che diviene l’oggetto della confisca (art. 10, direttiva 2024), ed assume un ruolo centrale nelle sanzioni corporative previste dalla direttiva del 2024.

 

 

4. Le sanzioni corporative per i reati ambientali: da quelle pecuniarie (fisse e in percentuale sul fatturato mondiale) agli obblighi di compliance

 

L’apparato sanzionatorio previsto per l’ente pare convalidare la qualificazione dei crimini contro l’ambiente come corportate crimes: l’art. 7, rubricato Sanzioni applicabili alle persone giuridiche, oltre a proporre la oramai classica triade sulle caratteristiche delle sanzioni (cioè, efficaci, proporzionate e dissuasive), si sofferma sulla natura delle sanzioni, “misure penali o non penali”, e pone dei criteri con cui gli Stati devono costruire le singole conseguenze giuridiche dell’illecito corporativo.

 

Primariamente, la direttiva indica la sanzione pecuniaria, che viene parametrata in relazione alla gravità della compromissione ambientale e del soggetto interno all’organizzazione che ha reso possibile la commissione del reato. Infatti, il comma 3 dell’art. 7 prevede che ai reati previsti dall’art. 3, co. 2 (quelli astrattamente più gravi) commessi a vantaggio dell’ente ad opera dei soggetti apicali segua una sanzione pecuniaria “penale o non penale” proporzionata “alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata” ossia una sanzione ritagliata sull’ente. Ma c’è molto di più: specularmente a quanto fatto per la persona fisica, la direttiva individua – lasciando agli Stati la facoltà di adeguarvisi – la soglia minima oltre la quale non potrebbe andare oltre il massimo edittale della sanzione pecuniaria. Per gli illeciti più gravi (art. 3, co. 2, da lett. a) a l) e lett. p), s), t), la soglia minima è pari al 5% del fatturato mondiale totale dell’ente, calcolato sull’esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato oppure precedente a quello in cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria, o – in alternativa – pari a € 40.000.000,00 (quaranta milioni di euro). Poi, per gli illeciti meno gravi, previsti dall’art. 3, co. 2, lett. m), n), o), q), r), il 3% del fatturato mondiale totale dell’ente, calcolato come appena visto, ovvero – e sempre in alternativa – € 24.000.000,00 (ventiquattro milioni di euro). I considerato 34 e 35, tuttavia, precisano che tali importi sono soggetti all’apprezzamento del legislatore nazionale.

 

Circa i reati commessi a vantaggio dell’ente da parte di soggetti non apicali, invece, non vigono i suddetti limiti del minimo del massimo edittale e viene lasciata discrezionalità agli Stati di modulare la sanzione pecuniaria secondo i canoni di efficacia, proporzione e dissuasione, individuando, però, dei parametri di proporzionalità interni all’art. 7: il comma 4, infatti, prevede che le “misure penali o non penali” da irrogarsi all’ente per i fatti di cui all’art. 3, comma 3 siano “più severe” di quelle per gli illeciti previsti dall’art. 3, comma 2.

 

Tuttavia, è tra le sanzioni non pecuniarie che la direttiva del 2024 segna un decisivo passo in avanti: include nel catalogo delle conseguenze giuridiche – oltre all’obbligo del ripristino del danno ambientale, se è reversibile, oppure del risarcimento del danno ambientale, se, invece, è irreversibile – sanzioni interdittive e non solo.

 

Tra le prime, compaiono l’esclusione dai benefici, da aiuti e contribuiti pubblici, dai finanziamenti pubblici, sovvenzioni, interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciale, il ritiro dell’autorizzazione per l’esercizio di un’attività; si tratta, quindi, di sanzioni già note al sistema 231 e tipizzate all’art. 9 del d.lgs. n. 231/2001.

 

Il dato di novità, invece, risiede in tre sanzioni di diverso genere: il provvedimento giudiziario di scioglimento, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza (due diligence, nella versione inglese) per rafforzare il rispetto delle norme ambientali.

 

La prima di queste pare quella dotata di maggiore afflittività: all’accertamento della commissione di un reato ambientale a vantaggio dell’ente segue lo scioglimento iussu iudicis dell’ente, manifestando, quindi, un tasso di afflittività ben maggiore di quello connesso all’applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva. Infatti, se quest’ultima – almeno formalmente – non incide sull’esistenza dell’ente, quella che si vorrebbe introdurre tramite la direttiva del 2024 incide sulla sua stessa esistenza e sembra assimilabile – quanto agli effetti – ad una ‘pena di morte’ per il soggetto corporativo. Al di là del potenziale repressivo e del carattere più simbolico che effettivo di tale sanzione, lo scioglimento dell’ente appare a prima vista sproporzionato e di difficile applicazione: infatti, comminare la ‘pena di morte’ all’ente incorrerebbe – con i dovuti distinguo – nei divieti e nelle censure che attengono a tale pena per le persone fisiche e, inoltre, vorrebbe ripetere nel sistema di responsabilità da reato degli enti un effetto giuridico simile a quello che consegue alla dichiarazione di fallimento, con la sostanziale differenza, però, che qui lo scioglimento avviene su una base economico-finanziaria tale da non consentire alla persona giuridica di operare sul mercato, mentre lo scioglimento come sanzione ha una mera finalità punitiva sproporzionata per eccesso, potendosi inserire nel paradigma della prevenzione negativa, generale e speciale.

 

Ancora, tale sanzione sembra avere una concreta possibilità di essere applicata in maniera differenziata – palesando, quindi, ulteriori dubbi – a seconda che l’ente operi in uno Stato oppure in diversi Stati. Se, infatti, in astratto, un ente che opera solo in Italia può essere sciolto iussu iudicis all’esito di un processo in cui viene accertata – al di là di ogni ragionevole dubbio – la commissione di un illecito ambientale a suo vantaggio, le cose cambiano quando l’ente è una multinazionale. La direttiva in parola prevede vari ed avanzati strumenti di cooperazione giudiziaria (art. 12), ma sembra che non possano condurre allo scioglimento dell’ente con sede fuori dell’Unione europea.

 

Forse conscio di tali limiti, il legislatore eurounitario ha previsto una diversa sanzione più ragionevole ossia la chiusura delle sedi usate per commettere il reato, che è simile alla sanzione amministrativa della sospensione e chiusura dell’attività, già nota all’ordinamento italiano.

 

L’altra sanzione che individua la direttiva del 2024 – come già anticipato – è l’assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria, che pare porsi a metà strada tra il controllo giudiziario, previsto dagli artt. 34 e 34-bis del Codice antimafia, e il commissariamento giudiziale di cui all’art. 15 del Decreto 231, figurando quasi una terza via per la cd. prevenzione mite.

 

La direttiva, infatti, si limita solo a prevederne il presupposto applicativo ossia la condanna per un reato ambientale a vantaggio dell’ente – diverso cioè tanto da quello del controllo giudiziario quanto da quello del commissariamento giudiziale – senza, quindi, disciplinare tale misura. Sembra, quindi, che il legislatore europeo abbia posto un rinvio quasi in bianco agli istituti interni che si occupano di ricondurre l’ente alla legalità, individuando – forse in maniera più evocativa che effettiva – un paradigma generale in cui declinare tale sanzione. Cursoriamente, valga notare che la sorveglianza giudiziaria viene inserita tra le sanzioni per cui il legislatore europeo tende a qualificarla come sanzione positiva, che permette all’ente di riorganizzarsi dopo la commissione del reato.

 

Questa apertura risulta con ancora più evidenza dall’altra sanzione che è stata segnalata in precedenza, ossia l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali. Con questa sanzione, la direttiva del 2024 evidenzia, da un canto, il ruolo preventivo e, soprattutto, riparativo della compliance e, dall’altro, in prospettiva interna, apre verso un ulteriore funzione del modello di organizzazione e gestione (MOG) del sistema 231.

 

Per il primo aspetto si rinvia a quanto già pubblicato in tema su CCCHub, mentre occorre soffermarsi sul secondo. Infatti, nel d.lgs. n. 231/2001 il MOG ha un profilo esimente (art. 7) – seppur poco riconosciuto dalla giurisprudenza  – e uno attenuante (art. 12), entrambi, quindi, demandati alla libera iniziativa dei privati che – prima o dopo la commissione dell’illecito corporativo – dotano l’ente di procedure di due diligence: la novazione che dovrebbe introdursi a seguito dell’entrata in vigore della direttiva del 2024, invece, mira a rendere la riorganizzazione post delictum una sanzione di diritto pubblico e, pertanto, irrogabile dal giudice penale con la sentenza di condanna.

 

Questa previsione, che – come si può evincere – ha un potenziale innovativo non secondario nel sistema di responsabilità da reato degli enti, tende ad assegnare alla compliance uno scopo pubblicistico, come pare trasparire anche dal rilievo che la direttiva riconosce alle procedure di whistleblowing.

 

 

5. Il WHISTLEBLOWING nella nuova direttiva ambiente

 

L’art. 14 della direttiva, rubricato Protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini, delinea una disciplina specifica per il whistleblower nei reati ambientali, che si pone come norma speciale rispetto alla normativa generale di cui alla direttiva UE 2019/1937, già analizzata su questo sito.

 

L’art. 14, infatti, apre con la clausola di salvaguardia che rinvia a quest’ultima normativa, e poi prescrive agli Stati di adottare “le misure necessarie affinché chiunque” – cioè anche soggetti esterni all’impresa – “segnali i reati di cui agli articoli 3 e 4” della direttiva ossia gli illeciti ambientali (art. 3) e l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso nel reato e il tentativo degli stessi (art. 4), ma anche ai soggetti che fornisconoelementi di prova” oppure collaborinoin altro modo con le autorità competenti”.

 

Con questa previsione, la direttiva del 2024 tende ad incrementare la platea dei soggetti che possono collaborare alla segnalazione dei reati contro l’ambiente, riconoscendo loro le stesse garanzie previste per il whistleblower ossia “misure di sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale” ossia – per quanto riguarda l’ordinamento italiano – conformemente al d.lgs. n. 24/2023, che ha attuato la direttiva UE 2019/1937.

 

Questi soggetti, poi, pare che vengono individuati all’art. 15 della direttiva 2024 nelle “persone colpite o suscettibili di essere colpite dai reati di cui agli articoli 3 e 4” insieme alle “persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto”. A queste, poi, si affiancano le ONG che “promuovono la protezione dell’ambiente”, assimilabili, quindi, agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro di cui all’art. 91 del Codice di procedura penale.

 

Pertanto, l’art. 14 della direttiva qui in commento dovrebbe condurre ad un aggiornamento del d.lgs. n. 24/2023, che si occupa delle segnalazioni nei contesti lavorativi, pubblici e privati, o, in alternativa, a delineare un sistema di protezione specifico per il whistleblowing afferente ai reati ambientali, che inglobi nel suo spettro protettivo anche i soggetti esterni all’impresa, come quelli indicati dall’art. 15.

 

Anche la latitudine che assume il whistleblowing nella direttiva del 2024 pare tendere a qualificare i reati contro l’ambiente come corporate crimes: l’estensione delle tutele per i segnalanti anche alle potenziali vittime dei reati di cui agli artt. 3 e 4, infatti, pare sottolineare come l’offensività incrementale e cumulativa delle compromissioni ambientali per oggetto, tipo e modo di produzione possa derivare più da politiche industriali che da azioni individuali.

 

 

6. Conclusioni

 

La direttiva del 2024, in conclusione, al di là del gigantismo dei reati contro l’ambiente – oramai divenuto una costante in questo ambito preventivo –, e delle questioni di costituzionalità connesse alle pene fisse che potrebbero insorgere per la sanzione pecuniaria dell’ente, pare valorizzare il ruolo della compliance nella prevenzione e riparazione degli illeciti ambientali.

 

Come si è avuto modo di sottolineare, i reati che dovranno essere introdotti nell’ordinamento – o le modifiche che dovranno essere apportate alle fattispecie già in vigore – si caratterizzano perché commessi nell’esercizio di un’attività d’impresa, cioè in un contesto lecito, i cui esiti, però, possono condurre alla compromissione dell’ambiente in cui si svolge tale attività con effetti lesivi diffusivi e perduranti. Pertanto, la prima conseguenza del nuovo assetto della tutela penale dell’ambiente risiede nell’adeguamento del modello di organizzazione e gestione tanto per prevenire i nuovi illeciti quanto per tutelare il whistleblower.

 

Inoltre, il profilo dei green crimes come corporate crimes pare emergere dal criterio di imputazione del fatto all’ente, cioè il vantaggio, e dalle condotte che dovranno essere tipizzate, che rispondono ai paradigmi della responsabilità da prodotto, da tipo e da modo di produzione.

 

Per tale ragione, il ruolo della compliance in generale – e della green compliance, in particolare – assume un ruolo centrale nella direttiva 2024 e viene valorizzato dalle nuove sanzioni che sono da introdurre nel sistema della responsabilità da reato dell’ente, quali l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali.