Rating di Legalità e Modelli organizzativi 231

di  Alice Carlà, dottoranda di ricerca in Diritto penale

 

 

 

1. Che cos’è il rating di legalità e come funziona

 

Il Rating di Legalità (d’ora in avanti soltanto Rating) è un indicatore del rispetto di determinati standard che è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art. 5 ter del d.l. 1/2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e prevede l’assegnazione di un titolo di riconoscimento sulla base di un sistema “a stelletteche indicano il livello di compliance delle imprese che ne facciano richiesta, a vari profili specificati nel Regolamento attuativo.

 

Possono richiedere l’attribuzione del Rating le imprese o gli enti che possiedono i seguenti requisiti:

  • sede operativa nel territorio nazionale;
  • fatturato minimo di due milioni di euro relativo all’ultimo esercizio chiuso nell’anno che precede la richiesta, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio d’esercizio regolarmente approvato e pubblicato;
  • iscrizione da almeno due anni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) alla data di richiesta del Rating.

 

L’impresa o l’ente richiedente possono ottenere il punteggio base di una stelletta qualora rispettino tutti i requisiti elencati nell’art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento attuativo in materia; il punteggio base sarà incrementato di un + (più) al ricorrere di specifiche condizioni (di seguito se ne elencano soltanto alcune tra quelle previste a mero titolo esemplificativo):

  • adozione di una funzione organizzativa (anche in outsourcing) che vigili sulla conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all’impresa e dell’adozione da parte dell’impresa di un Modello organizzativo ai sensi del d. lgs. 231/2001;
  • adesione dell’impresa a forme di Corporate Social Responsibility;
  • adesione a Codici etici come forma di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
  • adozione di Modelli organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione;
  • adesione a protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria, finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale;
  • utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

 

Il conseguimento di tre segni + (più) farà attribuire una stelletta aggiuntiva, fino al punteggio massimo di tre stellette.

 

Il possesso dei requisiti richiesti deve essere autocertificato da chi presenta la domanda attraverso la piattaforma telematica Webrating ed è oggetto di controlli da parte dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) che è la medesima autorità che al termine del procedimento attribuisce il Rating tramite una delibera.

La certificazione rilasciata ha durata biennale ed è rinnovabile su richiesta espressa da parte dell’impresa; tutte le imprese che vorranno ottenere il Rating non dovranno sostenere alcun costo diretto ma sono tenute a comunicare eventuali variazioni rispetto alla situazione dichiarata.

 

 

2. Le novità introdotte dall’ AGCM al Regolamento attuativo

 

La delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 ha modificato la precedente del 12 novembre 2012 recante il Regolamento di attuazione in tema di Rating di Legalità.

Un importante documento ad opera della Fondazione e del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, dal titolo “Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale” commenta ed analizza le modifiche al Regolamento attuativo in materia di Rating, apportate nel mese di luglio 2020 ed entrate in vigore nel mese di ottobre dello stesso anno.

 

Tra le novità più rilevanti in tema di Rating si evidenziano:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto anche alle imprese o agli enti iscritti soltanto al Repertorio Economico e Amministrativo (R.E.A.);
  • l’estensione dei requisiti soggettivi e oggettivi da rispettare per l’ottenimento del Rating;
  • l’ampliamento del novero dei soggetti dell’impresa da sottoporre a verifica ai fini dell’attribuzione del Rating;
  • ai reati già previsti dal Regolamento come ostativi alla concessione del Rating vengono aggiunti ulteriori reati (ad es. usura ex. art. 644 c.p., trasferimento fraudolento di valori ex. art. 512-bis p. e bancarotta fraudolenta ex. art. 216 r.d. 267/1942); è stato poi espressamente previsto il mancato rilascio del Rating in caso di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o per sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.);
  • ulteriori importanti modifiche riguardano la semplificazione e la chiarificazione del procedimento di ottenimento del Rating (v. da artt. 5 a 8 del Regolamento attuativo).

 

Il trend delle imprese che effettuano la domanda per l’ottenimento del Rating è in costante aumento e questo dimostra l’attenzione sempre maggiore delle imprese ad avviare e perseguire percorsi di eticità aziendale nell’ottica della promozione di una nuova cultura aziendale delle legalità.

 

 

3. Benefici derivanti dall’ottenimento del Rating di Legalità

 

Sono molti i benefici che le imprese possono guadagnare dall’ottenimento del Rating:

  • maggiori opportunità di business, trasparenza sul mercato e soprattutto miglioramenti in relazione all’immagine aziendale e alla reputazione. Si ricorda, ad esempio, come dal 2017 anche le visure delle Camere di commercio evidenziano il possesso del Rating da parte dell’impresa con l’obiettivo di garantire trasparenza e diffusione a tutti gli stakeholders di queste informazioni così importanti inerenti agli aspetti di compliance delle società;
  • le società e gli enti che hanno ottenuto il Rating possono contare su una serie di benefici nei rapporti intercorrenti tra loro e la Pubblica Amministrazione: in relazione ad alcuni bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche, ad esempio, saranno preferiti in graduatoria a parità di punteggio o verrà loro attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto ad altri concorrenti che invece risultano sprovvisti del Rating;
  • sempre in materia di gare, l’art. 93 comma 7 del d. lgs. 50/2016 (il cd. Codice dei contratti pubblici) stabilisce, per gli operatori economici in possesso del Rating, una riduzione del 30% dell’importo della garanzia da produrre per partecipare a procedure di gara; sempre con riferimento al Codice dei contratti pubblici, questo all’art. 95 comma 13 inserisce il Rating quale criterio premiale nella valutazione dell’offerta di gara;
  • nel rapporto con gli Istituti di credito, ancora, l’art. 5 ter del d.l. 1/2012 afferma che “del Rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario”: dal punto di vista pratico questo significa che alle imprese che abbiano ottenuto il Rating verrà concessa la riduzione dei tempi dell’istruttoria e l’applicazione di condizioni economiche migliori in occasione della concessione oppure della rinegoziazione del finanziamento.

 

 

4. Rating di legalità e Modelli 231

 

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex. d. lgs. 231/2001 e il Rating di Legalità sono entrambi degli strumenti che hanno lo scopo di promuovere la diffusione e la valorizzazione di principi etici nei comportamenti aziendali; pur essendo stati introdotti in periodi temporali diversi e tramite diverse discipline che li regolamentano, questi presentano delle assonanze in relazione alla finalità che svolgono.

 

L’ultima modifica del Regolamento attuativo del Rating ha confermato l’esistenza di una forte interazione e connessione tra i due sistemi; viene ribadito, infatti, all’art. 3 della delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020, come il punteggio base sarà incrementato di un + (più) nell’ipotesi in cui l’impresa adotti “una funzione o una struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all’impresa o di un Modello organizzativo ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231”.

 

Il Modello organizzativo, per far acquisire all’impresa una maggiorazione nel punteggio, dovrà evidentemente rispettare tutti i requisiti richiesti dal Decreto 231 ed essere comprensivo del Codice Etico, dell’Organismo di vigilanza insediato stabilmente nell’impresa per svolgere correttamente il suo compito e di un idoneo sistema disciplinare.

 

Inoltre, affinché venga riconosciuto all’impresa il requisito in questione, la stessa sarà tenuta ad indicare la data di adozione del Modello.

 

La stretta connessione tra i due strumenti è evidente in quanto i valori contenuti nel Modello 231 vengono “presi in prestito” da una normativa diversa come elemento di valorizzazione per quelle società che ambiscono ad ottenere un Rating più elevato.

La facilitazione di un punteggio maggiore rappresenta quindi un elemento che alletta i soggetti apicali in merito alla seria implementazione del Modello 231 in tutti i suoi aspetti con l’obiettivo di promuovere quella cultura aziendale che mette in primo piano i valori etici e la legalità.

 

 

5. Spunti di interazione tra il Rating di Legalità e i Modelli 231

 

Una maggiore interazione tra il Modello 231 e il Rating di legalità può consentire una valorizzazione del Modello, in una prospettiva funzionale non solo al riconoscimento più agevole del punteggio relativo al Rating ma anche a valorizzare l’imprenditore che adotta strumenti di corporate governance e corretta gestione aziendale.

 

Un modello 231 creato “su misura” per la specifica realtà nella quale deve essere adottato e correttamente implementato potrà da solo facilitare l’impresa da svariati punti di vista: durante le fasi di interlocuzione con soggetti terzi quali la Pubblica amministrazione o gli Istituti di credito e per l’agevolazione nell’ottenimento di vari benefici, uno tra tanti il Rating di Legalità.

In questo contesto bisogna da ultimo focalizzare l’attenzione proprio sulla figura del professionista che ha prestato nell’impresa la propria attività di consulenza e di assistenza nella creazione e nell’implementazione del Modello 231.

Dal punto di vista procedurale, infatti, il professionista potrebbe facilitare l’impresa nella procedura di presentazione della domanda relativa all’ottenimento del Rating e diventare un trait d’union nell’aderenza delle due normative.

Far sì che sia il medesimo professionista ad occuparsi di entrambe le fasi di consulenza significherebbe garantire all’impresa lo svolgimento delle attività e dei vari iter da parte di personalità che già conoscono bene la società o l’ente e con il quale si è già preventivamente instaurato un rapporto di trasparenza e di fiducia.

Oggi infatti i professionisti svolgono un ruolo primario nel promuovere i benefici connessi all’adozione del Rating di Legalità e del Modello 231 da parte degli imprenditori e nel valorizzare al meglio le interazioni tra questi due strumenti.