Giurisprudenza interna

La Cassazione ritorna sulla prescrizione dell’illecito amministrativo da reato dell’ente: le conferme giurisprudenziali alla luce delle nuove prospettive di riforma

5 Marzo 2026

1. Introduzione

Con la sentenza n. 2941 del 26 gennaio 2026 (data ud. 8/01/2026),la terza Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema della prescrizione dell’illecito amministrativo da reato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Più nel dettaglio, la pronuncia in esame si sofferma sull’analisi del comma 4 dell’art. 22 del decreto, il quale, in tema di prescrizione, stabilisce che “se l’interruzione [della prescrizione] è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.

Con riguardo a quest’ultima previsione, specifico oggetto del ricorso, i giudici della Corte Suprema hanno affermato che dopo la contestazione dell’illecito amministrativo all’ente, il termine di prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato presupposto.

Benché la questione della prescrizione dell’illecito amministrativo da reato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sia stata ampiamente esplorata dalla giurisprudenza di legittimità e possa dirsi ormai consolidato l’assunto dell’eterogeneità tra la disciplina dettata per la persona fisica e quella prevista per l’ente – in termini «diversi e non sovrapponibili» (per tutte, Cass. Pen., sez. III, n. 43709/2023; su questo tema si veda anche la analisi effettuata in due precedenti contributi pubblicati sul sito: La Cassazione torna a pronunciarsi sulla prescrizione nel d.lgs. n. 231/2001: una conferma bis di legittimità; Riforma della prescrizione e Decreto 231: una prospettiva nel silenzio della legge) – la pronuncia in esame offre l’occasione per una rinnovata riflessione sul tema, anche alla luce della recente pubblicazione del testo della relazione conclusiva e della proposta di articolato elaborate dal Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, coordinato dal dott. Giorgio Fidelbo (per un approfondimento sul tema, si veda la relazione pubblicata in un precedente post: Riforma della responsabilità da reato degli enti ex d. lgs. 231/2001: la relazione conclusiva del Tavolo tecnico).

 

2. Breve ricostruzione dei fatti: la vicenda giudiziaria

La vicenda giudiziaria oggetto di interesse trae origine dal procedimento instaurato nei confronti di C.C. e B.B. (in qualità di persone fisiche) e della Società A.A. (in qualità di persona giuridica), quest’ultima di proprietà di A.A. e B.B., per fatti connessi all’attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Più nel dettaglio, alle persone fisiche veniva ascritto il reato di cui all’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006; all’ente, invece, veniva contestato l’illecito ex art. 25-undecies, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001.

Nel gennaio 2025, il Tribunale di Sassari aveva dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione sia dei reati ascritti alle persone fisiche sia dell’illecito amministrativo in capo all’ente, ritenendo estinti i relativi fatti per decorso dei termini.

Avverso tale decisione, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Cagliari proponeva ricorso per cassazione, limitatamente alla posizione dell’ente, deducendo la violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 231/2001. Nel motivo di ricorso si sosteneva che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione dell’illecito amministrativo, omettendo di applicare correttamente la disciplina speciale dettata dal citato art. 22, la quale dispone, tra l’altro, che la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato interrompe la prescrizione e sospende il decorso del relativo termine fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

La Suprema Corte muove dunque da una ricostruzione puntuale della disciplina di cui all’art. 22 d.lgs. n. 231/2001, che configura un regime autonomo rispetto a quello codicistico.

Nel caso di specie, la contestazione dell’illecito amministrativo all’ente – formalizzata nel decreto di citazione a giudizio – era intervenuta prima della prescrizione del reato presupposto, producendo un duplice effetto: da un lato, l’interruzione della prescrizione e, dall’altro, l’applicabilità della disciplina di cui al comma 4 dell’art. 22, con la conseguente “cristallizzazione” del decorso prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione chiarisce dunque che, una volta intervenuta tempestivamente la contestazione dell’illecito 231, il termine non solo si interrompe, ma rimane sospeso per l’intera durata del giudizio, sino alla formazione del giudicato. In tale prospettiva, risulta erronea la declaratoria di estinzione pronunciata dal giudice di primo grado, il quale ha ritenuto maturata la prescrizione nonostante fosse già operante il meccanismo interruttivo speciale previsto dalla normativa del d.lgs. 231/2001.

Alla data della sentenza del Tribunale, pertanto, l’illecito amministrativo dell’ente non poteva dirsi prescritto. Su tale base, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione limitatamente alla posizione della società, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello competente, ribadendo la portata applicativa dell’art. 22, comma 4, quale disposizione di chiusura del sistema prescrizionale dell’ente.

 

3. La prescrizione nel d.lgs. 231/2001: una panoramica

La pronuncia in esame offre l’occasione per richiamare, sia pure brevemente, la disciplina della prescrizione dettata dal d.lgs. 231/2001, mettendone in luce le principali differenze rispetto al regime codicistico, per poi soffermarsi sul profilo che qui maggiormente rileva.

Com’è noto, infatti, il regime di prescrizione dell’illecito dell’ente presenta specificità proprie che lo differenziano sia da quello penale che da quello delle sanzioni amministrative.

Innanzitutto, l’art. 22 del d.lgs. 231/2001 prevede che le sanzioni amministrative si prescrivano nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, sul modello di quanto la l. n. 689 del 1981 prevede in relazione agli illeciti puniti con sanzione pecuniaria amministrativa.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un termine breve, anche se, come si vedrà nel prosieguo e per quanto interessa in questa sede, le disposizioni sugli atti interruttivi calano la responsabilità dell’ente in un contesto di potenziale imprescrittibilità.

Il termine è fisso e non modulato in funzione della gravità dell’illecito o dell’entità della sanzione, a differenza di quanto previsto nel sistema penale codicistico. Inoltre, non si rinviene una chiara distinzione tra prescrizione dell’illecito e prescrizione della sanzione: la causa estintiva è formalmente riferita alla sanzione, ma finisce per incidere sostanzialmente sull’intera fattispecie di responsabilità da reato dell’ente. Ciò emerge con evidenza dall’art. 22 del decreto, che individua specifici atti interruttivi collocati in una fase anteriore all’instaurazione del processo.

Il momento di decorrenza del termine di prescrizione è individuato nella consumazione del reato presupposto, con un rinvio implicito alla disciplina penalistica quanto alla determinazione del momento consumativo. Il fatto che l’art. 22 ancori il termine di prescrizione alla consumazione del reato commesso dalla persona fisica impone di richiamare la disciplina penale e l’interpretazione che della stessa forniscono dottrina e giurisprudenza: ne consegue che in caso di delitto tentato, di cui l’ente risponde ai sensi dell’art. 26 del decreto, la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta diretta a commettere il delitto; per i reati permanenti dal momento della cessazione della permanenza; per il reato continuato dal momento della consumazione; per i reati con condizione obiettiva di punibilità dal verificarsi della condizione.

Con specifico riferimento al caso di specie, nel quale alle persone fisiche era contestato il reato ‘presupposto’ di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116, occorre muovere dalla sua qualificazione, pacifica in giurisprudenza, in termini di reato permanente.

La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata implica, infatti, il protrarsi nel tempo della situazione antigiuridica, che si identifica nella perdurante disponibilità e gestione dell’area adibita allo smaltimento illecito di rifiuti.

Ne consegue che la consumazione del reato si estende sino alla cessazione della permanenza, la quale può coincidere con l’ultimo conferimento riconducibile a una gestione unitaria della discarica, ovvero con il sequestro dell’area, con la rimozione dei rifiuti o, più in generale, con la perdita della disponibilità del sito da parte dell’agente.

Volgendo nuovamente lo sguardo alla disciplina della prescrizione dettata dal d.lgs. 231/2001, non sono previsti casi di sospensione del termine, mentre l’interruzione è regolata autonomamente rispetto al codice penale e opera in due sole ipotesi: con la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e con la contestazione dell’illecito ai sensi dell’art. 59 (art. 22, co.2, d.lgs. 231/2001). Gli effetti interruttivi si producono dal deposito dell’atto processuale, indipendentemente dalla notificazione all’interessato, e determinano la decorrenza di un nuovo termine quinquennale; diversamente da quanto previsto nel Codice penale per il reato-presupposto, non è stabilito un limite massimo alla durata complessiva della prescrizione in presenza di più atti interruttivi.

In particolare, quando interviene la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, il termine resta interrotto e non corre sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, con un effetto di sostanziale congelamento dei termini che incide in modo decisivo sulla fisionomia dell’istituto (art. 22, co. 4, d.lgs. 231/2001).

Tale ultima precisazione consente di analizzare con maggior precisione il caso oggetto d’esame.

Come anticipato in apertura, nella motivazione della sentenza, la Suprema Corte aveva osservato che l’illecito amministrativo a carico della società era stato contestato mediante il decreto di citazione a giudizio dello stesso ente, in un’epoca anteriore e prossima alla data di esecuzione del sequestro. Di conseguenza, la contestazione dell’illecito sarebbe avvenuta prima del decorso del termine di prescrizione (del reato presupposto), interrompendone il decorso e rendendo applicabile il comma 4 dell’art. 22.

Con riguardo a tale ultimo profilo è necessario precisare che la disciplina della prescrizione dell’illecito amministrativo da reato dell’ente deve essere coordinata con quella della decadenza dalla contestazione (art. 59): non si può, infatti, contestare all’ente l’illecito amministrativo dipendente da reato, se il reato da cui dipende la responsabilità dell’ente è estinto per prescrizione (art. 60). Pertanto, per non incorrere nella prescrizione ex art. 22 comma 1, la contestazione deve intervenire entro cinque anni dalla commissione del reato: la prescrizione del reato opera, dunque, come causa di estinzione del reato, in favore della persona fisica, e come causa di improcedibilità nei confronti dell’ente.

Una volta contestato l’illecito amministrativo all’ente, in presenza di un reato presupposto non ancora prescritto, troveranno applicazione due differenti regimi di prescrizione: uno relativo al reato commesso dalla persona fisica e l’altro riferito alla responsabilità dell’ente: ben potrebbe, infatti, prescriversi prima il reato presupposto, pur permanendo la possibilità di proseguire il processo nei confronti dell’ente.

 

4. Considerazioni conclusive: criticità attuali e prospettive di riforma alla luce delle proposte della Commissione Fidelbo

Sulla base di quanto premesso possiamo provare ad effettuare alcune considerazioni conclusive di carattere generale.

Nonostante la sentenza in esame si dimostri conforme al più consolidato orientamento giurisprudenziale, è necessario evidenziare che la differenziazione tra il regime prescrizionale del reato della persona fisica e quello dell’illecito dell’ente rappresenta tuttora un punto di forte tensione sistemica.

Da un lato, tale differenziazione appare coerente con l’impostazione che valorizza l’autonomia della responsabilità dell’ente, come sancita dall’art. 8 del decreto, nonché con la logica di effettività che permea l’intero impianto del d.lgs. n. 231 del 2001. In tale prospettiva, la possibilità che il procedimento a carico dell’ente prosegua anche dopo la prescrizione del reato presupposto risponde all’esigenza di evitare che il decorso del tempo ne vanifichi la funzione preventiva e organizzativa.

D’altro canto, il meccanismo delineato dall’art. 22 – fondato su un termine unico quinquennale, non parametrato alla gravità dell’illecito, e su un effetto interruttivo che, a seguito della contestazione, sospende la prescrizione fino al giudicato – espone l’ente al rischio di un protrarsi indefinito del procedimento. Una volta intervenuta la contestazione ex art. 59, infatti, l’effetto estintivo non può più maturare durante l’intero giudizio, ancorando alla durata del processo l’unico limite temporale effettivo alla pretesa sanzionatoria.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione a tale disciplina, valorizzando la diversità ontologica dell’illecito dell’ente e la non piena sovrapponibilità del ‘sistema 231’ alla materia penale in senso stretto. Tuttavia, il mutato quadro normativo introdotto dalla ‘riforma Cartabia’, con l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini dei giudizi di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.), ha riacceso il dibattito sulla possibile convergenza dei due regimi prescrizionali.

In questo contesto si collocano le osservazioni della Commissione ministeriale presieduta dal dott. Fidelbo, che nell’art. 9 della relazione conclusiva ha evidenziato alcune criticità dell’assetto vigente, tra cui:

  • la previsione di un termine unico di cinque anni, non modulato in relazione alla gravità del reato presupposto;
  • la limitatezza delle cause interruttive;
  • l’effetto di definitiva sospensione del termine a seguito della contestazione;
  • l’assenza, nel processo a carico dell’ente, di un meccanismo analogo all’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., con il rischio di giudizi di appello potenzialmente illimitati.

Pur riconoscendo la solidità dell’orientamento giurisprudenziale che esclude profili di incostituzionalità dell’art. 22, la Commissione ha ritenuto opportuno interrogarsi sulla ragionevolezza di un così marcato divario rispetto al regime codicistico, alla luce delle recenti modifiche in materia di prescrizione.

Sono state quindi prospettate due possibili direttrici di riforma:

  1. La prima (c.d. “Testo A”) propone un sostanziale allineamento della prescrizione dell’illecito dell’ente a quella del reato presupposto, modulando i termini secondo i limiti edittali e estendendo all’ente l’istituto dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., così da garantire proporzionalità e ragionevole durata del processo anche nelle fasi di impugnazione.
  2. La seconda (c.d. “Testo B”) esclude una piena equiparazione dei termini prescrizionali – considerata troppo variabile per il sistema degli enti – ma propone di elevare il termine unico a sei anni e di superare il meccanismo di ‘congelamento’ della prescrizione dalla contestazione al giudicato. In tale prospettiva, la prescrizione cesserebbe definitivamente con la sentenza di primo grado (sul modello dell’art. 161-bis c.p.) e verrebbe comunque introdotta l’applicabilità dell’improcedibilità nei giudizi di appello e cassazione.

Comune ad entrambe le proposte è l’esigenza di evitare che il procedimento nei confronti dell’ente resti l’unico segmento privo di limiti temporali certi dopo la decisione di primo grado, in possibile conflitto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

In definitiva, pur coerente con l’impostazione autonoma del ‘modello 231’ e consolidata dalla giurisprudenza, la disciplina vigente presenta criticità sistemiche che alimentano il rischio di una sostanziale imprescrittibilità dell’illecito amministrativo dipendente da reato.

Le proposte della Commissione Fidelbo intendono riequilibrare il sistema, conciliando effettività della risposta sanzionatoria e certezza temporale, senza compromettere l’autonomia strutturale della responsabilità dell’ente, ma rimodulandone i tratti alla luce del nuovo assetto processuale.

 

 

 

 

 

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Anna Pampanin, Dottoranda di ricerca in Diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Avvocato

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