Legislazione straniera e sovranazionale

Attuazione della Direttiva (UE) n. 1203/2024 sulla tutela penale dell’ambiente in Germania: verso una riforma della responsabilità da reato degli enti

3 Luglio 2026

1. Il progetto di legge tedesco in materia diritto penale ambientale per l’attuazione del diritto europeo

Lo scorso 11 giugno 2026 il Parlamento federale tedesco ha discusso per la prima volta il progetto di legge del Governo federale recante modifiche al diritto penale in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente (si rinvia al link).

La direttiva, già oggetto di un precedente approfondimento, stabilisce per gli Stati membri norme minime per l’introduzione di nuove fattispecie di reato e di sanzioni più severe, al fine di garantire l’armonizzazione e l’efficacia della tutela ambientale, predisponendo strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità in questo settore.

Il progetto di legge governativo tedesco, diretto a dare attuazione alla direttiva, d’altra parte si colloca in un panorama di obiettivi più esteso: secondo un approccio sistemico e integrato, il progetto di legge intende infatti contribuire al conseguimento dell’obiettivo n. 13 di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, a previsione di misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi effetti, e alla realizzazione tempestiva altresì dei traguardi 16.3 e 16.6, dedicati, rispettivamente, alla promozione dello stato di diritto a livello nazionale e internazionale e del pari accesso alla giustizia, nonché allo sviluppo, su tutti i livelli, di istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti.

Nel creare un legame tra tutela penale dell’ambiente, lotta contro il cambiamento climatico e rafforzamento dello Stato di diritto e delle istituzioni pubbliche, ponendosi così in linea con gli obiettivi internazionali, il testo governativo introduce importanti modifiche, alcune delle quali di particolare interesse – e alle quali s’intende infatti dedicare preminente attenzione – per la rilevanza che assumono rispetto alla materia della responsabilità da reato delle persone giuridiche, ancora sprovvista di un’autonoma e organica disciplina in Germania.

Precisamente, il progetto di legge contiene un riferimento inedito: vengono per la prima volta introdotti criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie per gli illeciti commessi dalle persone giuridiche. Come si vedrà più oltre, tali indici rappresentano riferimenti cruciali nella predisposizione di adeguati sistemi di compliance.

 

2. Il Leitmotiv del progetto: anticipazione della tutela penale e la “normativizzazione” del precetto

Come è accaduto per il nostro ordinamento (al tema è dedicato un precedente approfondimento al quale facciamo qui rinvio), anche nel sistema tedesco l’attuazione della direttiva europea ha comportato modifiche di fattispecie esistenti, sia codicistiche (nella specie: §§ 324-330d), che di leggi speciali, nonché l’introduzione di nuove figure di reato (precisamente § 327a), per l’analisi delle quali richiamiamo per brevità direttamente il progetto di legge.

L’aspetto di maggior interesse riguarda la loro struttura, per lo più imperniata sulla violazione di normative di varia fonte – secondo lo schema dei reati ad illiceità speciale – e caratterizzata da un notevole grado di anticipazione, essendo tali fattispecie costruite come reati di pericolo (GefährdungsdelikteEignungsdelikte), per i quali comunque viene ammessa, per espressa previsione del legislatore europeo, la punibilità del tentativo (art. 4, par. 2 della Direttiva).

Tra le assolute novità codicistiche, il testo richiama, ad esempio, la fattispecie di realizzazione senza autorizzazione di progetti che soggiacciono a obblighi di compatibilità ambientale (futuro § 327a StGB Unerlaubte Ausführung von Vorhaben).

Poiché l’antigiuridicità di queste condotte è interamente derivata dalla violazione di normative nazionali ed europee o di delibere di autorità competenti, il progetto pone in luce il carattere accessorio del diritto penale ambientale (lett.: verwaltungsaksessorisch) e, in senso conforme alla direttiva europea, prevede altresì un’importante precisazione (derogatoria): l’illiceità della condotta non viene meno, pur in presenza di autorizzazione dell’autorità competente di uno Stato membro, se questa sia stata conseguita in modo fraudolento, mediante corruzione, estorsione o coercizione o qualora sia in contrasto con requisiti normativi sostanziali.

L’arretramento delle soglie di tutela, derivante dalla combinazione di questi fattori nella complessiva struttura delle fattispecie, restituisce rilevanza alle attività di prevenzione, con ricadute importanti sulle strategie di valutazione del rischio a livello aziendale, soprattutto alla luce delle ulteriori novità che di seguito si espongono.

 

3. Le modifiche al OwiG (Ordnungswidrigkeitsgesetz) di rilevanza per gli enti: le sanzioni più severe e i criteri di commisurazione

Le modifiche che più direttamente interessano le persone giuridiche, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della direttiva, toccano invece la legge sugli illeciti punitivi amministrativi (Ordnungswidrigkeitsgesetz – OwiG).

Un’importante modifica al § 30 OWiG – relativo alle sanzioni pecuniarie a carico di enti e di associazioni derivanti da illeciti (penali e punitivi amministrativi) commessi dai dirigenti – prevede ora misure assai più severe delle precedenti in caso di reati dolosi e colposi: nella prima ipotesi, infatti, la sanzione può giungere nel massimo a 40 milioni di euro, in sostituzione degli originari dieci milioni (§ 30, Abs. 2 Satz 1 Nummer 1 OWiG); nel secondo, invece, a 20 milioni di euro, in luogo dei cinque precedenti (§ 30, Abs. 2 Satz 1 Nummer 1 OWiG).

Questa quadruplicazione risponde alla necessità di estendere e irrobustire gli strumenti sanzionatori in risposta agli illeciti societari, diffusamente avvertita nei vari Länder (si veda Dokument 16. Unternehmenssanktionen Frühjahrskonferenz 25/26. Mai 2023), stante la ritenuta insufficienza della normativa vigente nel contrasto alla criminalità d’impresa. Nel progetto di legge viene infatti espressamente segnalato che già nel 2018 il Gruppo di lavoro sulla corruzione internazionale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE-WGB) aveva raccomandato alla Germania una riforma complessiva del sistema sanzionatorio a carico delle imprese, che comprendesse anche l’aumento del massimo edittale delle sanzioni pecuniarie.

L’aspetto interessante della modifica proposta risiede nella sua portata potenzialmente armonizzatrice: il nuovo importo massimo previsto dal § 30 Abs. 2 Nummer 1 OWiG dovrebbe infatti trovare applicazione non soltanto ai reati ambientali dolosi, ma anche agli altri reati dolosi per i quali l’ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del § 30 Abs. 1 OWiG.

Questo generalizzato aumento degli importi massimi delle sanzioni pecuniarie riflette un approccio che, da un lato, si pone in continuità con analoghe disposizioni di matrice europea già esistenti – il progetto governativo richiama precisamente l’art.  7, par. 2, lett. b) della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione (già oggetto di approfondimento in un precedente post sul tema) – e con quelle che presumibilmente verranno introdotte a livello europeo nel prossimo futuro, in una prospettiva di armonizzazione della materia della responsabilità d’impresa; e, d’altro canto, mira ad evitare incoerenze valutative e sproporzioni, tenuto conto che per gli illeciti punitivi amministrativi le sanzioni pecuniarie a carico degli apicali possono raggiungere importi assai cospicui, talvolta più elevati rispetto a quelli che conseguono alla commissione di reati.

Nella seconda parte della disposizione in analisi trova spazio l’aspetto più innovativo: poiché nella legislazione vigente non esistono disposizioni specificamente dedicate alla commisurazione delle sanzioni pecuniarie a carico delle imprese, per lo più rimessa alla discrezionalità giudiziale (salvo previsioni speciali di settore, come ad es. § 24, Abs. 4 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes – LkSG), con il progetto governativo vengono stabiliti per la prima volta i presupposti generali per la determinazione della sanzione pecuniaria, nonché indici di quantificazione. Sebbene siano entrambi direttamente legati alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la loro rilevanza si riverbera anche in una fase anteriore, ossìa nella valutazione dei rischi e nella prevenzione degli illeciti.

Anzitutto, ai sensi del § 30 Abs. 2a Satz 1 OWiG, i requisiti principali sulla base dei quali orientare il trattamento punitivo sono tre:

  • il disvalore del reato o dell’illecito punitivo amministrativo;
  • il giudizio di rimproverabilità a carico dell’ente o dell’associazione, desumibile altresì dall’imputazione all’ente medesimo dell’illecito commesso dal dirigente (con la precisazione che il grado di responsabilità dell’ente può essere inversamente proporzionale a quello dell’individuo che ha agito nell’esercizio delle proprie funzioni dirigenziali e a vantaggio dell’ente medesimo);
  • i rapporti commerciali dell’ente o dell’associazione, dovendosi con questo termine intendere la solvibilità della persona giuridica, deducibile da tutte le circostanze capaci di influenzarne la capacità economica.

Tenuto conto di questi presupposti fondamentali, che nel bilanciamento possono peraltro variamente produrre effetti favorevoli o sfavorevoli, secondo il caso concreto, la nuova versione della disposizione in esame prevede altresì l’elencazione di criteri, di indici di riferimento, che non devono necessariamente sussistere simultaneamente.

Per la prima volta l’ordinamento tedesco codifica elementi utili a graduare e circoscrivere la responsabilità degli enti. Sebbene essi rilevino soltanto sul piano commisurativo – senza incidere pertanto sull’an della responsabilità della persona giuridica e ponendosi, piuttosto, a guida della discrezionalità giudiziale – la loro previsione ha un effetto vincolante, poiché l’autorità giudiziaria è ora tenuta quantomeno a valutarli.

 

3.1. Gli indici di commisurazione della sanzione pecuniaria

L’elencazione contiene i riferimenti a: i) gravità, estensione, durata, e modalità esecutive ed effetti del reato o dell’illecito punitivo amministrativo; ii) motivi e scopi dell’autore del reato o dell’illecito punitivo amministrativo; iii) precedenti di reato o di illeciti punitivi amministrativi per i quali la persona giuridica o l’associazione siano state ritenute responsabili; iv) l’impegno (della persona giuridica o dell’associazione) nella denuncia del reato o dell’illecito punitivo amministrativo e nel risarcimento dei danni; v) misure implementate prima o dopo il reato o l’illecito punitivo amministrativo dirette ad evitare o ad accertare reati e illeciti di cui la persona giuridica o l’associazione possa essere responsabile: vi) conseguenze del reato o dell’illecito punitivo amministrativo che abbiano riguardato la persona giuridica o l’associazione; vii) dimensione e situazione reddituale della persona giuridica o dell’associazione.

Rinviando al progetto governativo per l’esame di ciascun elemento, ai fini della sistematizzazione della materia della responsabilità d’impresa risulta senz’altro interessante l’indice specificamente dedicato alle misure di compliance precedenti all’illecito e ad esso successive, dirette a far fronte alle carenze del sistema di prevenzione.

L’effetto che deriva dall’adozione delle misure di conformità consiste certamente in una mitigazione sanzionatoria: si precisa infatti che, salve le ipotesi di evidente gravità, la circostanza per cui tali misure già vengano considerate come obblighi vincolanti – viene fatto riferimento nuovamente al KWG (in particolare, al § 25a, Abs. 1, Satz 3, Nummer 3) e alla legge sulla vigilanza delle assicurazioni (Versicherungsaufsichtsgesetz) – o che siano poste a fondamento della responsabilità per violazione degli obblighi di vigilanza (così ai sensi del § 130 OWiG), non ne esclude in linea di principio l’efficacia (attenuante) sul piano sanzionatorio. La loro adozione non è peraltro in grado, talvolta, di evitare l’illecito: una circostanza, questa, che non depone, di per sé, contro la serietà dell’impegno dell’ente per la prevenzione di illeciti.

Tuttavia, una riduzione significativa della sanzione potrà essere presa in considerazione soltanto se l’ente abbia implementato misure di compliance effettivamente concepite per prevenire violazioni di legge (cfr. anche la sentenza della Corte federale di giustizia tedesca BGH 9.5.2017 – 1 StR 265/16, NZWiSt 2018, 379, p. 118).

Qualora, invece, la stessa direzione aziendale sia coinvolta nelle condotte illecite, dimostrando così di non aver dato effettivamente seguito alle regole di compliance dalla stessa formulate, le misure non avranno alcun effetto attenuante.

Quando poi le misure di compliance si risolvano in uno strumento elusivo, e siano unicamente dirette a mascherare strutture aziendali devianti e dedite alla criminalità d’impresa, esse possono addirittura essere valutate in senso aggravante.

Un’efficacia potenzialmente attenuante è poi attribuita alle condotte di voluntary self-disclosure, in senso analogo a quanto previsto dalla normativa europea in altri settori (si pensi ad esempio alla direttiva sull’anticorruzione n. 1021/2026, art. 16) e dal sistema anglo-americano (si veda il link per i diversi riferimenti al tema). In conseguenza di ciò, nel progetto governativo tornano ad acquisire rilevanza le investigazioni interne, la cui disciplina nell’ordinamento tedesco risulta ancora piuttosto carente, e che per contro rappresentano un fattore cruciale del compliance management.

 

4. Bilancio conclusivo

Alla luce dei tratti dell’ordinamento tedesco, che non conosce la responsabilità da reato degli enti in quanto ancorato al principio societas delinquere non potest, e nel quale la responsabilità delle imprese viene regolata attraverso la disciplina degli illeciti punitivi amministrativi (§ 30 e § 130 OWiG), le novità introdotte con il progetto di legge governativo possono ritenersi significative, soprattutto in termini di efficacia deterrente e prevedibilità delle sanzioni.

L’attuale quadro normativo, caratterizzato dall’assenza di criteri legislativi dettagliati per la determinazione delle sanzioni pecuniarie e da una generale debolezza della disciplina sulle indagini interne alle imprese, genera rilevanti margini di discrezionalità e frammentazione applicative.

Nella prassi, le autorità hanno finora fatto ampiamente ricorso alla confisca, divenuta principale strumento di repressione degli illeciti societari; d’altra parte, si sono affidate alla discrezionalità nell’apprezzamento delle strategie di prevenzione interne all’impresa, fino ad oggi sottratte a qualsiasi forma di sistematizzazione.

I ripetuti tentativi di riforma e i frastagliati interventi legislativi in attuazione della normativa europea in specifici settori dimostrano la crescente consapevolezza dell’inadeguatezza dell’attuale sistema, nonché l’urgente necessità d’intervenire in modo organico sulla materia della responsabilità da reato delle persone giuridiche. Con le modifiche qui parzialmente analizzate può dirsi compiuto un primo passo in questa direzione.

Approfondisci questi temi Compliance Germania Reati ambientali
Claudia Cantisani, Legal Expert su progetto EUAF presso l’Università di Pisa. Dottorato di ricerca in Diritto penale. Avvocato

Contenuti Correlati