D.lgs. n. 231/2001 e novità legislative

L’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203: l’impatto del d.lgs. n. 81/2026 sulla responsabilità da reato dell’ente per gli illeciti ambientali

11 Giugno 2026

1. L’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 nell’ordinamento italiano

Il d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 – entrato in vigore il 2 giugno successivo – ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: come noto, essa ha sostituito ambedue le direttive che hanno dato forma all’assetto di tutela vigente e mira ad innovarlo, dotandolo di un maggior tasso di effettività e di efficacia preventiva.

I Considerando della Direttiva del 2024, infatti, ben evidenziano le criticità manifestate dal sistema normativo nato dall’attuazione delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, relative soprattutto ai fenomeni di compromissione ambientale su larga scala e di inquinamento diffusivo, legati non tanto al fatto della persona fisica quanto piuttosto a dei processi di produzione che impattano sull’ambiente. Nelle intenzioni del legislatore unionale, il riassetto della disciplina segue due strade: la prima consiste nella tipizzazione di nuove forme di aggressione al bene ambiente, mentre la seconda nel rimodulare il catalogo delle sanzioni.

Queste due strade si incrociano agli artt. 6 e 7 della Direttiva, che rispettivamente prevedono la responsabilità delle persone giuridiche per la commissione dei reati contro l’ambiente a proprio vantaggio (“benefit”, nella versione inglese) e le sanzioni a cui possono essere sottoposte, tanto reattive (come la sanzione pecuniaria) quanto proattive (come l’obbligo di istituire sistemi di due diligence per rafforzare la compliance alla normativa ambientale).

Come si è già avuto modo di notare in un precedente post accessibile qui, il carattere distintivo della Direttiva del 2024 consiste proprio nel ritenere i green crimes quali corporate crimes, il che avrebbe permesso al legislatore domestico di rimodulare la responsabilità dell’ente per i reati contro l’ambiente in senso davvero innovativo, ovvero rendendo la riorganizzazione dell’ente post-delictum una sanzione di diritto pubblico, posta nella discrezionalità del giudice penale e applicabile con la sentenza di condanna.

Invero, in fase di attuazione, si è compiuta una scelta diversa: per quanto qui di interesse, basta notare che il d.lgs. n. 81/2026 si è limitato a tipizzare nuove fattispecie di reato, a incrementare i reati ambientali presupposto e a inasprire il trattamento sanzionatorio sia per la persona fisica che per quella giuridica.

Lato Codice penale e legislazione di settore sono stati introdotti i delitti di Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.) e di Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 d.lgs. n. 81/2026) e la contravvenzione di Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 d.lgs. n. 81/2026), oltre alla modifica dei reati di Inquinamento ambientale e di Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (infra § 2).

Lato d.lgs. n. 231/2001, invece, l’attuazione della Direttiva si è ridotta ad innestare sul tronco dell’art. 25-undecies ulteriori reati-presupposto e ad un mero inasprimento dei massimi edittali previsi per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di inquinamento e disastro ambientale (infra § 3). L’opzione seguita dal legislatore domestico di non introdurre nel Decreto 231 alcuna delle sanzioni proattive individuate dalla Direttiva del 2024, da un lato, pare disinnescare almeno in parte il potenziale preventivo della novella, che – come chiaramente esplicitato dal Considerando 59 – mira(va) a promuovere l’adozione di procedure di due diligence e di compliance ambientale nei processi produttivi. Dall’altro, c’è da osservare che l’introduzione di misure punitive specificamente calibrate sui reati ambientali avrebbe verosimilmente richiesto di intervenire sulla parte generale del Decreto 231 e di creare quasi un sotto-sistema di responsabilità da reato degli enti per questo tipo di illeciti, sulla falsariga di quanto avvenuto con il d.lgs. n. 211/2025 in tema di sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea, come si è già avuto modo di evidenziare in un post dedicato.

C’è, pertanto, da chiedersi se l’aspettativa di rafforzare la compliance ambientale e, quindi, di implementare i presidi preventivi all’interno delle imprese, resti frustrata oppure possa essere soddisfatta anche seguendo la strada tracciata dall’art. 17 del Decreto 231, oltre che – come di prassi – mediante l’adeguamento del modello di organizzazione e gestione alla prevenzione e gestione dei rischi connessi ai reati di nuovo conio (infra § 4)

 

 

2. I reati-presupposto: la modifica del delitto di Inquinamento ambientale e i nuovi illeciti di Commercio di prodotti inquinanti, Produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di gas a effetto serra

L’art. 3 del d.lgs. n. 81/2026 interviene sul Codice penale sia introducendo nuove incriminazioni al Titolo VI-bis, dove peraltro colloca una disposizione che reca una nozione legale di condotta abusiva (art. 452-quinquiesdecies c.p.) e una che introduce delle nuove circostanze aggravanti (art. 452-sexiesdecies c.p.), sia modificando il delitto di inquinamento ambientale. Il nuovo comma 2 dell’art. 452-bis c.p., infatti, dettaglia con particolare cura le ipotesi aggravate, relative al luogo in cui viene perpetrato il reato (come le aree protette) e all’oggetto che subisce il danno (come le specie animali o vegetali protette e l’ecosistema), mentre il comma 3 commina una pena maggiore se il fatto è commesso in zone sottoposte a vincolo, e il comma 4 prevede una ipotesi aggravata se dai fatti di inquinamento ambientale deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone.

Sempre l’art. 3 d.lgs. n. 81/2026 rende applicabile la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.) e l’istituto della confisca allargata (art. 240-bis c.p.) al reato di nuovo conio di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.).

Quest’ultimo delitto sembra restituire la cifra della riforma in commento in quanto l’art. 452-bis.1 c.p. pare configurare una responsabilità penale da prodotto pericoloso o da oggetto di produzione pericoloso. Esso, infatti, è rubricato Commercio di prodotti inquinanti e criminalizza l’immissione sul mercato o la messa in circolazione di un prodotto che cagiona, fra gli altri eventi, una compromissione o un deterioramento delle matrici naturali o dell’ecosistema (comma 1), la messa in pericolo della vita o dell’incolumità delle persone (comma 2) e un danno alle specie animali o vegetali protette ovvero ad un ecosistema di notevoli dimensioni (comma 3).

Sembra, dunque, aprirsi un ambito di prevenzione in gran parte inedito, legato non tanto alle caratteristiche materiali del prodotto che viene messo in commercio, quanto piuttosto agli effetti ‘inquinanti’ che il suo impiego provoca a danno dei summenzionati oggetti di tutela. Per tale ragione, si può ritenere che il prodotto a cui si riferisce l’incriminazione possa rientrare nella nozione di ‘prodotto pericoloso’.

Infatti, ai sensi dell’art. 103, co. 1, lett. b) del Codice del consumo, un prodotto è pericoloso quando non risponde “alla definizione di prodotto sicuro” posta alla lett. a), ovvero se “non present[a] alcun rischio oppure […] rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone”, che vengono poi esemplificati dalla medesima disposizione.

L’art. 452-bis.1, co. 1 c.p., da parte sua, costruisce la condotta in termini di illiceità speciale, descrive i rischi che possono derivare dall’impiego del prodotto, ovvero “lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva”.

In breve, tale incriminazione punisce chi – violando i termini di liceità imposti dal decisore pubblico competente o dalla legislazione di settore ovvero prescindendo da entrambi – mette in commercio un prodotto che impiegato anche autonomamente da più utenti provoca uno dei rischi summenzionati e ciò causa uno degli eventi che perfezionano il reato.

Sembra, quindi, potersi sostenere che la fattispecie in esame voglia prevenire quelle offese causate dall’effetto combinato di prodotti pericolosi sia perché è lo stesso precetto a descrivere le circostanze che rendono inquinante cioè pericoloso l’impiego del prodotto, sia perché la tipicità della fattispecie si regge prevalentemente sulla clausola di illiceità speciale. Anche alla luce della nozione contenuta all’art. 452-quinquesdecies c.p., l’avverbio abusivamente incorpora nel precetto una valutazione di accettazione del rischio connesso all’impiego di determinati prodotti e un programma di gestione dello stesso, entrambe effettuate dal decisore pubblico e cristallizzate in un provvedimento di natura pubblicistica, che definisce i termini di liceità dell’impatto ambientale conseguente all’immissione sul mercato del prodotto e, quindi, all’impiego dello stesso.

Il reato di Commercio di prodotti inquinanti pare, dunque, costruito più intorno all’ente che all’individuo: l’immissione in commercio e la messa in circolazione di un prodotto sono condotte che ordinariamente rientrano tra le attività d’impresa e sono sottoposte da un’articolata normativa di settore, volta a bilanciare gli effetti avversi connessi all’impiego dei prodotti e i benefici che da esse possono derivarvi, come dimostra, fra le altre, la disciplina in tema di sostanze pericolose (d.lgs. n. 105/2015).

Anche gli altri reati di nuovo conio rispondono alla logica che governa il reato appena esaminato.

Il delitto di Produzione e commercio di sostanze ozono lesive e la contravvenzione di Produzione e commercio di gas a effetto serra – previsti rispettivamente agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 81/2026 – sono due fattispecie che si reggono sulla clausola di illiceità speciale abusivamente e sanzionano diverse condotte (fra le altre, l’immissione sul mercato, l’importazione e l’esportazione), che hanno ad oggetto sostanze ozono lesive ovvero gas a effetto serra, il cui utilizzo è disciplinato da specifiche normative, unionali e nazionali.

Il disvalore penale di ambedue i fatti consiste, allora, nel porre in essere le condotte ivi descritte in violazione delle condizioni di liceità dell’azione: al pari della fattispecie di Commercio di sostanze inquinanti, anche tali reati possono essere commessi prevalentemente – se non esclusivamente – nell’esercizio dell’attività d’impresa, risultando ancora una volta l’ente il destinatario effettivo del precetto.

 

 

3. Gli illeciti amministrativi correlati ai nuovi reati ambientali e il necessario adeguamento del modello di organizzazione e gestione

Attuando quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della Direttiva, il legislatore domestico ha reso gli enti responsabili per le nuove incriminazioni e inasprito le sanzioni pecuniarie sia per gli illeciti ambientali dipendenti dai reati di inquinamento e disastro ambientale sia per ogni reato previsto dal Titolo VI-bis quando esso abbia generato un profitto di rilevante entità, come prevede la nuova aggravante codificata all’art. 452-sexiesdecies, co. 1, n. 1 c.p., a cui rinvia il co. 1-quater dell’art. 25-undecies d.lgs. 231/2001.

Nel corpo di tale disposizione trovano collocazione i delitti di Commercio di prodotti inquinanti (co. 1, lett. a) e le fattispecie di Produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di Produzione e commercio di gas a effetto serra (co. 1-ter).

Si tratta di una interpolazione che – a prima vista – non ha niente di diverso da quelle che normalmente subisce la parte speciale del Decreto 231 ad ogni intervento in tema di responsabilità da reato degli enti, soprattutto se necessitato dal recepire le Direttive dell’Unione europea. Invero, se la si osserva con più attenzione e tenendo conto di quanto poc’anzi evidenziato circa l’apertura verso una forma di responsabilità da prodotto pericoloso, l’inserimento delle incriminazioni di nuovo conio nel catalogo dei reati-presupposto rileva un portato politico-criminale non comune sotto il profilo dell’imputazione oggettiva e soggettiva dell’illecito all’ente.

Facendo dipendere un illecito amministrativo dal delitto di Commercio di prodotti inquinanti, l’ambito preventivo del Decreto 231 si dilata fino a ricomprendervi le conseguenze a danno del bene ambiente che derivano dall’impiego di un prodotto. Il reato-presupposto, lo si ricorderà, punisce l’immissione sul mercato o la messa in commercio di un prodotto il cui utilizzo comporta delle emissioni di sostanze o di energia nell’aria, nel suolo o nelle acque, quando tale utilizzo è causa di uno dei diversi eventi ivi descritti.

Il versante oggettivo della responsabilità dell’ente si radica così nella diffusione di un prodotto (cioè di un vettore di rischio) che per il suo utilizzo risulta offensivo verso il bene giuridico; la diffusione, però, deve essere avvenuta abusivamente, cioè in violazione delle condizioni che rendono lecita la commercializzazione del prodotto stesso e, quindi, le conseguenze che da essa derivano.

Tale circostanza apre verso il lato soggettivo della responsabilità dell’ente. L’interesse connesso a tale illecito, infatti, si può rintracciare nel risparmio di costi connesso alla produzione del prodotto ovvero ai controlli prima che venga posto sul mercato, come peraltro precisato dalla giurisprudenza in tema di reati ambientali, di cui CCCHub ha dato conto. Il vantaggio, invece, si può riscontrare nel guadagno conseguito dalla vendita di un prodotto che – rispettando la regolamentazione in materia – non avrebbe potuto essere commercializzato.

Pertanto, la colpa di organizzazione per un illecito amministrativo di tal fatta consiste nella mancata adozione di un modello di organizzazione e gestione o nell’implementazione di un modello inidoneo con riferimento all’oggetto di produzione o al processo produttivo stesso che non risponde o non traduce in protocolli operativi ritagliati sull’ente il quadro normativo che regola il processo di produzione e l’immissione in commercio del prodotto. Il reato-presupposto di Commercio di prodotti inquinanti è costruito attorno alla clausola di illiceità speciale abusivamente e, quindi, il modello di organizzazione e gestione dovrebbe essere conforme alla disciplina di settore e prevedere delle procedure volte a testare gli impatti ambientali del prodotto così che possa essere ritenuto ‘sicuro’ e, quindi, essere immesso sul mercato.

Di conseguenza, la riforma del 2026 implica un forte investimento in compliance per le imprese che si occupano di commercializzare prodotti che – come visto – possono definirsi pericolosi al fine di gestire un rischio-reato collegato ad una fattispecie dai contorni molto sfumati, i quali vengono tuttavia definiti dalla normativa di settore richiamata nel precetto, stante anche la definizione legale di abusività, codificata all’art. 452-quinquiesdecies c.p. Infatti, l’ambito di prevenzione in cui si colloca il reato-presupposto in analisi è fittamente regolato da parte di una pluralità di fonti normative – unionali e nazionali, legislative e regolamentari, disciplinari e autorizzatorie, come precisato proprio da detta norma definitoria – che possono guidare l’impresa nella selezione del quadro giuridico rilevante per la propria attività a cui il modello deve essere conforme perché possa essere ritenuto idoneo ed adeguato.

Un esempio può meglio fornire la cifra di questa opera di ricostruzione di tale quadro giuridico, partendo dalla stessa Direttiva (UE) 2024/1203.

Ai sensi dell’art. 3, par. 2, lett. c), le sostanze che possono causare un pericolo rilevante per le persone e le matrici naturali – se diffuse in violazione della disciplina di settore – sono alcune di quelle che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento REACH (Reg. CE n. 1907/2006), che può dunque ritenersi il benchmark unionale della regolamentazione di settore, mentre – a livello nazionale – vari decreti legislativi (tra gli altri, n. 113/2009 e n. 200/2011) e molti decreti ministeriali completano il framework rilevante insieme alle autorizzazioni amministrative e agli altri atti regolamentari richiesti dal caso di specie. L’impresa dovrà quindi adeguare il proprio modello di organizzazione e gestione partendo da tale quadro giuridico, che – ad un tempo – definisce i margini di liceità della compromissione delle matrici naturali e restituisce il parametro con cui valutare la colpa di organizzazione.

Gli illeciti amministrativi correlati ai reati-presupposto di Produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di Produzione e commercio di gas a effetto serra rappresentano delle specificazioni di questo modello di tutela, ponendosi in un rapporto di specie a genere con il delitto di Commercio di prodotti inquinanti.

Infatti, dall’analisi delle fattispecie svolta nel paragrafo precedente è emerso che esse si reggono sì sulla clausola di illiceità speciale abusivamente, ma entrambi i precetti contengono un rinvio fisso alla normativa di settore che individua il fattore di rischio – ossia le sostanze ozono lesive, di cui al Reg. (UE) 2024/590, e i gas serra, di cui al Reg. (UE) 2024/573 – e, poi, determinano il rischio-reato da gestire ossia l’immissione sul mercato di prodotti che contendono dette sostanze o il loro impiego in processi produttivi. L’adeguamento del modello organizzativo risulta così più lineare rispetto a quello richiesto dall’illecito dipendente dal delitto di Commercio di prodotti inquinanti sia perché i precetti identificano il framework normativo rilevante sia perché gli eventi da prevenire sono di pericolo astratto e ciò semplifica l’elaborazione dei protocolli di gestione, potendosi anche limitare a un divieto di impiego di una sostanza specifica.

Nella riforma del diritto penale dell’ambiente del 2026, gli enti giocano un ruolo di primissimo piano: la caratura lesiva e la diffusività dell’offesa che traspare dai reati-presupposto di nuovo conio, infatti, sembrano ritagliate più su un soggetto imprenditoriale che su uno individuale, il che rende l’ente il principale garante della tutela ambientale, come emerge anche dalla lista delle sanzioni a questo applicabile contenuta nell’art. 7 della Direttiva.

 

 

4. Osservazioni conclusive. Una soluzione di parte generale per sopperire alla mancata introduzione di sanzioni volte ad incrementare la compliance ambientale?

Tra le sanzioni da affiancare a quella pecuniaria individuate all’art. 7 della Direttiva compare, come visto nel paragrafo 1, anche l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali (art. 7, par. 2, lett. i), proposta di indubbio spessore politico-criminale che, tuttavia, il legislatore domestico non ha ritenuto di cogliere. Ciò ha evitato che si creasse un micro-sistema di responsabilità da reato ambientale dell’ente in quanto l’implementazione di sistemi di due diligence avrebbe riguardato soltanto questo genere di illecito, ma nondimeno induce a riflettere se nel corpo del Decreto 231 ci siano degli istituti che possano in qualche modo sopperire alla mancata introduzione di tale sanzione.

La riflessione, quindi, si concentra sulle potenzialità dell’art. 17, che – come noto – disciplina la riparazione delle conseguenze del reato e impedisce l’applicazione delle sanzioni interdittive se l’ente – al ricorrere delle condizioni ivi stabilite – ha eliminato le carenze organizzative, attuando un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

È da osservare che ex art. 25-undecies, co. 1-bis, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di nuovo conio così come per gli altri delitti contro l’ambiente ivi richiamati sono applicabili le sanzioni interdittive previste all’art. 9 e, quindi, l’eventuale implementazione di un sistema di due diligence ambientale sarebbe volta a lucrare la non applicazione di dette sanzioni, rappresentando una condotta proattiva, posta in essere per un’autonoma scelta dell’ente e anche per una valutazione in termini di concreti benefici.

Resta, quindi, frustrato uno degli obiettivi più ambiziosi della Direttiva del 2024 ossia rendere l’adozione di un sistema di compliance – nella forma di un sistema di due diligence ovvero di un modello di organizzazione e gestione – una sanzione di diritto pubblico e applicabile da parte del giudice penale con la sentenza di condanna, sul cui spessore politico-criminale, che trascende il campo della tutela dell’ambiente, ci si è soffermati in altra occasione.

In conclusione, se la scelta del legislatore domestico ha salvaguardato la coerenza sistematica del Decreto 231, la parte generale dello stesso consente comunque di perseguire l’obiettivo di attuare delle procedure di prevenzione e gestione del rischio-reato ambientale, puntando sui benefici accordati dall’art. 17 piuttosto che sulla funzione di prevenzione generale e speciale derivante da una sanzione di diritto pubblico.

 

 

 

Mario Iannuzziello, Assegnista di ricerca in Diritto penale presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Contenuti Correlati