La pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 14343 del 26 febbraio 2025 (dep. 11 aprile 2025), offre un’analisi pregnante dei profili di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 nei contesti delle associazioni temporanee di imprese (A.T.I.).
Nel ripercorrere i punti centrali del d.lgs. 231/2001, la Corte si sofferma su alcuni argomenti chiave della disciplina, tra cui l’incidenza dell’istituto della prescrizione del reato presupposto sul piano della responsabilità dell’ente, e torna sul delicato connubio tra i concetti di “interesse” e “vantaggio” in presenza di reati presupposto commessi nell’ambito delle aggregazioni temporanee di imprese, riproponendo con forza l’esigenza di un accertamento puntuale e non puramente presuntivo dell’imputazione in capo alle società partecipanti, secondo il criterio dell’art. 533 c.p.p., ossia “oltre ogni ragionevole dubbio”.
La sentenza della Cassazione è di particolare interesse perché offre lo spunto per riflettere ancora una volta sul rapporto tra l’illecito dell’ente e quello della persona fisica, sull’accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dal decreto 231, nonché sul delicato bilanciamento tra esigenze di repressione e garanzie difensive all’interno di un contesto societario organizzato in forma associativa.
D’altro canto, le statuizioni della Corte sono meritevoli di attenzione perché si inseriscono nel più ampio tema della responsabilità dell’ente all’interno dei gruppi d’impresa. Quest’ultimo è stato oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha tentato nel tempo di delineare in modo puntuale i confini di imputabilità, a garanzia della società controllante nei confronti dei reati presupposto commessi all’interno delle controllate. La questione dirimente è quella concernente i profili oggettivi di imputazione e, in particolare, l’accertamento dell’interesse specifico della singola società rispetto a quello che potremmo definire “un vantaggio comune” in capo al gruppo di imprese.
Il rischio di operare in sede giudiziaria una sovrapposizione dei piani di interesse all’interno di un gruppo societario e di avere un’indebita attribuzione di responsabilità in capo a tutte le società coinvolte ha portato la giurisprudenza di legittimità in questa sede a rimarcare l’esigenza di accertare i criteri oggettivi di imputazione di cui al d.lgs. n. 231/2001, partendo proprio dal riconoscimento dell’autonomia di ciascuna società. Anticipando quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia, la responsabilità dell’ente all’interno di una qualsiasi forma associativa deve essere accertata in via puntuale, ossia devono essere accertati i criteri oggettivi dell’interesse o del vantaggio sulla base di una ricostruzione riferita alla singola società e non all’intero gruppo di imprese, senza ricorrere a meccanismi presuntivi.
1.I fatti e la vicenda processuale
La vicenda trae origine dai lavori per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, affidati ad una società consortile costituita da tre imprese – tra cui la società ricorrente – che si erano riunite in un’associazione temporanea (A.T.I.) e avevano ottenuto l’aggiudicazione per l’esecuzione dell’appalto pubblico.
Durante l’opera di realizzazione del porto, al direttore tecnico della società ricorrente veniva contestata la responsabilità penale per il reato di truffa aggravata ex art. 640 cpv c.p., per aver fornito la stazione appaltante con materiali inadeguati e di qualità inferiore rispetto a quanto previsto dal capitolato. Il Tribunale di primo grado, con conferma in secondo grado della Corte d’appello di Bari, aveva dichiarato prescritto il reato a carico della persona fisica, condannando, invece, la società per l’illecito amministrativo ex art. 24 d.lgs. 231/2001, ritenendo integrati i requisiti dell’interesse e del vantaggio derivanti dalla commissione del reato presupposto.
Avverso tale sentenza di appello aveva presentato ricorso sia la persona fisica, lamentando la mancata adozione di un proscioglimento nel merito ex art. 129 co. 2 c.p.p. a fronte dell’evidente estraneità dell’imputato rispetto ai fatti contestati, sia la società condannata per l’illecito amministrativo ex art. 24 d.lgs. 231/2001. A tal riguardo, era stato eccepito il vizio di motivazione consistente nella omessa valutazione della documentazione in atti, idonea a comprovare l’estraneità ai fatti da parte della società ricorrente e, dunque, l’assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la configurabilità della responsabilità dell’ente.
2.La disciplina della prescrizione nel contesto dell’autonomia della responsabilità dell’ente
La Corte di Cassazione, nel ritenere infondato il ricorso presentato dal direttore della società, accoglie al contempo il ricorso proposto dalla società, ritenendo la motivazione resa dai giudici d’appello in ordine alla responsabilità dell’ente censurabile sotto un duplice profilo.
Il primo attiene alla sussistenza della responsabilità dell’ente a dispetto dell’avvenuta prescrizione del reato presupposto. La Corte asserisce che i giudici del gravame si erano limitati a confermare la responsabilità in capo all’ente sulla base dell’assunto secondo cui la prescrizione del reato presupposto di per sé non facesse venir meno la responsabilità dell’ente, disponendo di conseguenza l’irrogazione della sanzione pecuniaria a carico della società. Al contrario, ribadisce la Suprema Corte, la declaratoria di prescrizione del reato presupposto non esonera i giudici dall’onere di accertare autonomamente la responsabilità dell’ente.
Come noto, la disciplina della prescrizione prevista dal decreto 231 si differenzia rispetto a quella prevista dal codice penale per le persone fisiche, data la natura di tertium genus della responsabilità da reato dell’ente, e data l’impossibilità giuridica di ricondurre integralmente la forma di responsabilità ex delicto di cui al d.lgs. 231/2001 nell’ambito dell’illecito penale. L’art. 22 del d.lgs. n. 231/2001 prevede una prescrizione quinquennale che decorre dalla data di consumazione del reato e stabilisce che l’intervenuta prescrizione del reato presupposto non produce effetto nei confronti dell’ente incolpato ma, una volta esercitata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’illecito amministrativo rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica. Tuttavia, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 231/2001, non può procedersi alla contestazione dell’illecito amministrativo nel caso in cui il reato presupposto sia già estinto per prescrizione (per un approfondimento del tema della prescrizione si rinvia ad un precedente post sul sito)
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano rilevato che la prescrizione del reato presupposto era intervenuta successivamente alla contestazione dell’illecito all’ente, e pertanto quest’ultimo non poteva ritenersi estinto.
Sul punto, la Suprema Corte censura quanto affermato in primo grado e sottolinea che se pur la responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 «non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato» questa richiede in ogni caso «la prova positiva – oltre ogni ragionevole dubbio – (…), secondo il criterio indicato dall’art. 533 c.p.p.», ossia «la prova positiva della sussistenza di tutti gli elementi che connotano il relativo illecito», fra i quali, i criteri oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 231/2001, oltre alla sussistenza del reato presupposto.
Ne discende il principio di diritto secondo cui «dall’affermazione della mancanza di evidenza dell’innocenza del soggetto indicato come autore del reato presupposto» non può «fondarsi la responsabilità dell’ente» ipso facto, qualificandosi quest’ultima come autonoma e distinta da quella della persona fisica, come ribadito all’art. 8 del decreto 231.
3.La ricerca dell’interesse o del vantaggio nei gruppi e nelle aggregazioni di imprese
Il secondo profilo inerisce invece ai profili sostanziali di accertamento della responsabilità dell’ente. Secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito avrebbero attribuito la responsabilità all’ente sulla base di una mera presunzione desumendo, da un lato, che l’autore del reato presupposto avesse agito in qualità di soggetto dotato dei requisiti di cui all’art. 5 (lett. a) e, dall’altro lato, che sussistesse un interesse o un vantaggio “di gruppo” sulla base della mera appartenenza della società ricorrente all’associazione temporanea (A.T.I.).
Dalle risultanze degli atti è emerso che la ricorrente era parte di un raggruppamento temporaneo d’imprese che, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, si era riunito formando una società consortile dotata di autonomi organi rappresentativi, in cui il soggetto autore del reato aveva commesso il reato di truffa aggravata. Tuttavia, pur sussistendo un rapporto di dipendenza con la società ricorrente, il direttore aveva collaborato a titolo di semplice distaccamento temporaneo, che aveva comportato il trasferimento giuridico dei rapporti gerarchici e del rapporto lavorativo dipendente. Pertanto, il percorso argomentativo seguito di giudici di merito è censurabile poiché non sarebbe possibile attribuire al soggetto la qualifica di apicale o subordinato della ricorrente, risultando al momento della commissione del fatto di reato come dipendente della consortile.
In via ulteriore, la Suprema Corte si sofferma su un altro aspetto di particolare rilevanza, relativo all’accertamento dei criteri di interesse o vantaggio nel contesto di un gruppo di società. Riprendendo alcuni principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e condivisi in dottrina, si ribadisce che qualunque sia la natura dell’aggregazione, ai fini del riconoscimento della responsabilità delle società collegate diverse da quella “di appartenenza” del soggetto autore del reato presupposto è necessario che un interesse o un vantaggio siano accertabili in via diretta in capo anche alle società collegate, non essendo sufficiente la sussistenza di un interesse o di un vantaggio mediato, né potendo presumere la coincidenza dell’interesse di una società con quello delle altre collegate (sul punto la Corte richiama alcune pronunce precedenti, Cass., Sez. II, n. 52316/2016 e Sez. VI, n. 255369/2013, in cui si sottolinea la necessità di non ammettere congetture o generalizzazioni nell’accertamento della sussistenza dell’interesse o del vantaggio).
Nel caso di specie, il reato presupposto era stato commesso nel contesto (e, dunque, nell’interesse o a vantaggio) dell’associazione temporanea e/o della società consortile, pertanto l’interesse o il vantaggio della società ricorrente, di cui la persona fisica era invece dipendente, non poteva essere ritenuto esistente in via presuntiva, per la semplice appartenenza della società ricorrente all’associazione temporanea di imprese o alla società consortile.
A tal fine, la Corte di Cassazione annulla la decisione della Corte d’Appello e rinvia per un nuovo giudizio, ritenendo necessario accertare sia che «la persona fisica autrice del reato-presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva richiesta», ossia che abbia agito in veste di dipendente della ricorrente anche nel contesto dell’aggregazione di enti, sia che sussista un interesse o un vantaggio direttamente riferibili alla persona giuridica, oltre che alla società consortile.
4.Riflessioni conclusive
In attesa della decisione del giudice del rinvio, la sentenza in oggetto è meritevole di attenzione poiché si inserisce in linea di continuità con un orientamento giurisprudenziale rigoroso volto a tutelare l’effettività delle garanzie difensive dell’ente. Al contempo, la pronuncia è rilevante poiché solleva alcuni profili interessanti sul tema dell’accertamento della responsabilità nei contesti peculiari delle aggregazioni temporanee tra imprese, ove al raggiungimento di uno scopo comune interno all’associazione si contrappone l’esigenza di non cadere, in sede di giudizio, in indebite sovrapposizioni tra il piano di interesse dell’aggregazione e quello della singola persona giuridica.
L’orientamento della Cassazione ribadisce, altresì, con fermezza l’autonomia e la specificità della responsabilità da reato dell’ente rispetto a quella della persona fisica, richiedendo una verifica concreta e puntuale dei presupposti di “interesse” e/o “vantaggio”.
In un contesto particolare, come quello di un raggruppamento temporaneo di imprese, è fondamentale che la responsabilità dell’ente non si fondi sul generico “beneficio di sistema” che discende dall’appartenenza al gruppo, ma derivi da un nesso specifico tra la condotta e un vantaggio che sia imputabile in modo diretto allo specifico ente. Ciò determina che in sede di accertamento dei criteri imputativi oggettivi sia necessario investigare in modo analitico sulle dinamiche operative intercorrenti e sulle relazioni tra le imprese partecipanti all’associazione, indagando sui flussi di vantaggio ed evitando approcci meramente indiziari o presuntivi.