1. Premessa
Con la sentenza in commento (Cass. pen., sez. II, 17 aprile 2026, n. 16218), la Cassazione torna a pronunciarsi sulla controversa questione degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese rispetto alla responsabilità da reato dell’ente (sul medesimo tema, si veda anche Responsabilità 231 ed estinzione dell’ente durante il processo).
Come noto, il d.lgs. 231/2001 disciplina le conseguenze della trasformazione (art. 28), della fusione (art. 29), della scissione (art. 30) e della cessione di azienda (art. 33), ma non quelle derivanti dalla “morte” dell’ente. Un silenzio normativo diventato decisamente “ingombrante” dopo la riforma societaria operata dal d.lgs. 6/2003, che – con l’introduzione nell’allora art. 2495 (comma 2) c.c. dell’incipit «ferma restando l’estinzione della società» – ha segnato il passaggio verso il riconoscimento dell’efficacia costitutiva della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Da qui ha preso avvio il complesso contrasto giurisprudenziale nel cui solco si inserisce appieno la pronuncia in parola: dopo aver ricostruito gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte – sulla scia di un’altra recente sentenza (Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2024, n. 25648) – conclude invero che la cancellazione della società, tanto “fisiologica” quanto “fraudolenta”, determina in ogni caso l’estinzione dell’illecito ex d.lgs. 231/2001. Cerchiamo di capire il perché.
2. La vicenda giudiziaria
La pronuncia trae origine da un procedimento a carico di una s.r.l., nell’ambito del quale il Tribunale di Pescara ha ritenuto tale società responsabile dell’illecito ex art. 24 d.lgs. 231/2001 in riferimento ai reati presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); decisione successivamente confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila.
La società proponeva perciò ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo si rilevava l’improcedibilità dell’azione per intervenuta decadenza, in quanto la contestazione per cui era processo era stata effettuata dopo l’estinzione per prescrizione dei reati presupposto; con il secondo si eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara in favore del Tribunale di Lanciano, nel cui circondario si trova il locus commissi delicti come indicato nei capi d’imputazione; con il terzo si sosteneva invece l’assenza di alcun interesse o vantaggio per la s.r.l., posto che il finanziamento illecito sarebbe andato a vantaggio esclusivo delle persone fisiche agenti e non della società.
Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, la difesa depositava tramite PEC documentazione con cui si attestava la cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta all’esito della liquidazione. Tale sopravvenienza assumeva dunque rilievo preliminare: prima di esaminare i motivi di ricorso, la Cassazione era chiamata a pronunciarsi sugli effetti della cancellazione della società sul giudizio in corso a suo carico ex d.lgs. 231/2001.
3. Il contrasto giurisprudenziale
Come anticipato, sulla questione delle conseguenze nel “sistema 231” della cancellazione della società dal registro delle imprese si è sviluppato un contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, tale sopravvenienza determina l’estinzione dell’illecito ex d.lgs. 231/2001. A fondamento di questa soluzione interpretativa, la Cassazione ha sostenuto che la cancellazione della società sia un evento assimilabile alla morte della persona fisica che «[…] inibisce la progressione del processo ad iniziativa pubblica previsto per l’accertamento della responsabilità da reato di un ente ormai estinto, ovvero di una persona giuridica non più esistente» (Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2019, n. 41082). In questa prospettiva, il silenzio del d.lgs. 231/2001 sull’ipotesi dell’estinzione dell’ente viene dunque colmato applicando le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili (art. 35 d.lgs. 231/2001): di conseguenza, precisa la dottrina, il giudice deve osservare l’art. 69 c.p.p. e dunque, una volta verificata la cancellazione della società, pronunciare – ai sensi dell’art. 129 c.p.p. – sentenza di non doversi procedere, a fronte dell’accertamento della causa di estinzione del reato di cui all’art. 150 c.p. (morte del reo prima della condanna).
La Suprema Corte ha però precisato che gli effetti appena descritti si verificano solo in caso di cancellazione “fisiologica”, come a seguito della chiusura della procedura fallimentare, e non anche quando la cancellazione della società sia “fraudolenta”, ossia finalizzata ad eludere le sanzioni conseguenti all’accertamento della responsabilità da reato dell’ente: in quest’ultimo caso, sottolineano i giudici di legittimità, si imporrà piuttosto «[…] la valutazione della eventuale responsabilità degli autori della cancellazione “patologica”» (Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2019, n. 41082).
In base ad un secondo orientamento, invece, la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito ex d.lgs. 231/2001 commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente cancellato (v. Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2022, n. 9006; Cass. pen., sez. II, 8 giugno 2023, n. 37655). Oltre alle «[…] implicazioni pratiche, agevolmente intuibili, discendenti dall’estrema facilità di cancellazioni “di comodo” dal registro delle imprese, con conseguente irresponsabilità per eventuali illeciti posti in essere nell’interesse o a vantaggio degli enti e anche dalle difficoltà nell’accertamento “della eventuale responsabilità degli autori della cancellazione patologica”» (Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2022, n. 9006), gli argomenti proposti a sostegno di quest’ultimo approdo interpretativo, ripresi anche dalla sentenza in commento, sono molteplici.
In primo luogo, si esclude che la cancellazione della società sia una causa di estinzione dell’illecito ex d.lgs. 231/2001 in quanto le cause estintive dei reati costituiscono un numerus clausus che non è suscettibile di interpretazione analogica. In secondo luogo, si osserva che quando il d.lgs. 231/2001 ha inteso fare riferimento alle cause di estinzione dell’illecito amministrativo lo ha fatto espressamente, come emerge dall’art. 8 (comma 2) rispetto all’amnistia e dall’art. 67 rispetto alla prescrizione. Viene poi sottolineato, in terzo luogo, che se la giurisprudenza è arrivata ad escludere l’estinzione dell’illecito ex d.lgs. 231/2001 in caso di fallimento (ora liquidazione giudiziale), non vi sarebbero ragioni per sostenere un diverso esito rispetto alla cancellazione della società. Si aggiunge, infine, che il rinvio operato dall’art. 35 d.lgs. 231/2001 alle disposizioni processuali previste per l’imputato persona fisica, richiamato dall’orientamento opposto, non è indiscriminato, bensì condizionato al positivo superamento di un vaglio di compatibilità.
A ben vedere, tuttavia, il quadro giurisprudenziale sugli effetti della cancellazione della società sull’illecito ex d.lgs. 231/2001 non si esaurisce qui.
Muovendo sempre dall’assimilazione tra cancellazione dell’ente e morte della persona fisica, contestata dall’indirizzo appena richiamato e da una parte minoritaria della dottrina, la più recente giurisprudenza di legittimità ha recuperato la tesi dell’estinzione dell’illecito ex d.lgs. 231/2001, superando però la discussa distinzione tra cancellazione “fisiologica” e “fraudolenta” della società. Ed è proprio questa la conclusione cui giunge la sentenza in commento: vediamo come.
4. La decisione della Suprema Corte
Per argomentare la propria posizione, la Cassazione prende le mosse dai mutamenti intervenuti nella disciplina civilistica relativa alla cancellazione della società successivamente all’approvazione del d.lgs. 231/2001. Se infatti in passato la giurisprudenza civile sosteneva unanimemente che la cancellazione producesse effetti meramente dichiarativi, così da far residuare una “soggettività attenuata” dell’ente con una legittimazione processuale tale da permettere la prosecuzione del processo nei suoi confronti, con l’entrata in vigore del d.lgs. 6/2003 la cancellazione ha assunto – come detto – efficacia costitutiva, anche in presenza di debiti insoddisfatti e rapporti non definiti. Sicché, osservano i giudici di legittimità, la disciplina dell’art. 2495 c.c. conferma che tale sopravvenienza determina il venir meno della persona giuridica e dunque impone, nel silenzio del d.lgs. 231/2001, di estendere all’ente – per il tramite dell’art. 35 – la disciplina prevista in caso di morte dell’imputato prima della condanna.
Del resto, prosegue la Suprema Corte, far “sopravvivere” la società cancellata dal registro delle imprese ai soli fini penali comporterebbe l’applicazione di sanzioni inutili e inattuabili.
Da un lato, infatti, le sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001) «[…] mirano a limitare o inibire specifiche attività svolte dall’ente non solo per ragioni strettamente punitive, ma anche per favorirne l’adeguamento al sistema normativo, funzioni non perseguibili per assenza del soggetto destinatario». Inoltre, avendo ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito commesso dall’ente, tali sanzioni presuppongono logicamente che la società continui a svolgerla, al fine di inibirla: condizione evidentemente mancante in caso di cancellazione dal registro delle imprese.
Dall’altro, le sanzioni pecuniarie hanno la finalità di «[…] colpire la disponibilità economica dell’ente necessaria per la sua operatività nel mondo giuridico, ma che, una volta venuta meno, non è più funzionale all’obiettivo perseguito».
Non solo. Una volta estinto l’ente sul piano civilistico, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per l’illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio finirebbe – osserva la Cassazione – per gravare su soggetti terzi, come ad esempio soci e liquidatori, in violazione dei principi di personalità e di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., ma anche dell’art. 27 (comma 1) d.lgs. 231/2001, che ne costituisce espressione. Atteso il rischio che a subire la sanzione pecuniaria siano soggetti estranei al reato presupposto, quest’ultima disposizione stabilisce che dell’obbligazione per il relativo pagamento risponda soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Norma che – sottolineano i giudici di legittimità – ha carattere eccezionale e, come tale, non è dunque suscettibile di interpretazione analogica.
La Suprema Corte, inoltre, non reputa corretta nemmeno l’equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e il fallimento (ora liquidazione giudiziale) della stessa. Quest’ultima procedura, infatti, potrebbe riportare in bonis la società e comunque la sentenza dichiarativa di fallimento non ne comporta l’estinzione, che invero è sempre subordinata alla cancellazione, e non rimuove gli organi sociali, che continuano invece ad esercitare le loro funzioni seppur limitatamente alla procedura concorsuale.
Infine, chiosa la Cassazione, l’attuale art. 2495 (comma 3) c.c. prevede una disciplina di carattere generale che non consente di stabilire effetti differenti a seconda che la cancellazione sia “fisiologica” oppure “fraudolenta”. Anche una cancellazione “patologica” determina dunque l’estinzione della società e, con essa, quella dell’illecito ex d.lgs. 231/2001.
Per tutti questi motivi, la Suprema Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, dichiarando estinto l’illecito amministrativo per sopravvenuta cancellazione della società ricorrente.
5. Riflessioni conclusive
La Cassazione consolida dunque il recente revirement intervenuto sulla questione degli effetti della cancellazione della società sulla responsabilità da reato dell’ente (v. in precedenza Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2024, n. 25648), recuperando la tradizionale e maggiormente coerente tesi dell’estinzione dell’illecito ex d.lgs. 231/2001, senza però distinguere tra cancellazione “fisiologica” e “fraudolenta” della società.
Secondo alcuni autori, infatti, tale distinzione restava affidata a confini tutt’altro che nitidi, non essendo stati chiariti dalla giurisprudenza i criteri in base ai quali ricondurre il caso concreto all’una o all’altra categoria, oltre ai rimedi con cui reagire ad una cancellazione “patologica”.
Neppure quest’ultima soluzione interpretativa, così come le altre poc’anzi esposte, è tuttavia esente da criticità. In particolare, resta aperto un delicato problema pratico, avvertito da tutte le sentenze di legittimità pronunciatesi sulla questione: affermando che la cancellazione della società comporta in ogni caso l’estinzione dell’illecito di cui al d.lgs. 231/2001, si rischia di offrire un valido espediente a chi vuole sottrarsi all’accertamento della responsabilità da reato dell’ente.
Proprio per questo, sebbene non siano mancate in dottrina proposte per arginare possibili cancellazioni strumentali (tra cui il ricorso al sequestro conservativo ex art. 54 d.lgs. 231/2001 o alla “cancellazione della cancellazione” ai sensi dell’art. 2191 c.c., o ancora – nei casi in cui si ponga la questione dell’effettività della cancellazione – ad un accertamento incidentale all’interno del processo “231” circa l’avvenuta reale cessazione delle attività dell’ente), continua a essere auspicato da più parti un intervento del legislatore per colmare il silenzio del d.lgs. 231/2001 su questo aspetto.
In mancanza di un’integrazione normativa, viene altresì prospettata la remissione della questione sugli effetti della cancellazione della società sull’illecito ex d.lgs. 231/2001 alle Sezioni Unite, al fine di comporre quantomeno il contrasto sul tema formatosi all’interno della Suprema Corte.
Sicché, in conclusione, questa pronuncia non pare segnare la definitiva e complessiva soluzione di un problema spinoso, quanto piuttosto un nuovo – e potenzialmente ancora provvisorio – punto di assestamento della giurisprudenza di legittimità, che tuttavia non fornisce indicazioni sui rimedi esperibili rispetto a eventuali cancellazioni “fraudolente”.