1.Introduzione
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento (Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2025 [dep. 23 giugno 2025], n. 23329), aggiunge un precedente di rilievo alla giurisprudenza sui presupposti applicativi delle sanzioni interdittive, ricostruendo attraverso una lettura sistematica la problematica nozione di «profitto di rilevante entità» ex art. 13 (comma 1, lett. a) d.lgs. 231/2001.
In sintesi, un profitto può dirsi di rilevante entità non solo sulla base dell’oggettiva consistenza del vantaggio conseguito dall’ente tramite l’illecito, ma anche in ragione del suo impatto su certe “caratteristiche” della specifica persona giuridica.
Si tratta, come vedremo, di un approdo dai potenziali risvolti pratici, che incide sull’applicazione di misure – le sanzioni interdittive – fondamentali nella logica del sistema della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, tanto in chiave deterrente quanto premiale.
2.Le sanzioni interdittive: cenni di inquadramento teorico
Secondo autorevole dottrina, le sanzioni interdittive svolgono una funzione di tipo preventivo, da intendersi sia come prevenzione generale (negativa) che come prevenzione speciale.
Rispetto al primo profilo, si osserva che tali sanzioni possiedono una notevole capacità dissuasiva, trattandosi di misure incapacitanti volte a limitare o addirittura paralizzare l’attività d’impresa (art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001), che viceversa non ha la sanzione pecuniaria, la quale – a meno di non volerla collocare su livelli irragionevolmente elevati – rischia di tramutarsi in un prevedibile rischio d’impresa o in un costo di gestione che finisce per essere sopportato dai consumatori.
Riguardo invece al secondo versante, quello della prevenzione speciale, le sanzioni interdittive, da un lato, incentivano l’ente che intende evitarne l’applicazione a proprio carico ad adottare e attuare un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e più in generale condotte riparatorie post delictum (descritte dall’art. 17 d.lgs. 231/2001), mentre, dall’altro, se irrogate neutralizzano determinate “fonti di rischio” per la persona giuridica, contribuendo così a contenere la possibile “recidiva” della stessa.
A causa dei loro incisivi effetti, il legislatore ha previsto che le sanzioni interdittive dovessero essere applicabili solo «[…] nei casi di particolare gravità […] in aggiunta alle sanzioni pecuniarie» (art. 11, comma 1, lett. l, l. 300/2000).
Così, adeguandosi alla previsione dettata dal Parlamento, il legislatore delegato ha anzitutto stabilito che tali sanzioni principali sono anche speciali, in quanto applicabili solo «in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste» (art. 13, comma 1, d.lgs. 231/2001). Sotto questo profilo, merita un’adeguata sottolineatura quanto è stato recentemente osservato – sulla scia di note critiche della dottrina – nella Relazione conclusiva elaborata dal «Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche» (per consultare un’altra recente proposta di riforma del d.lgs. 231/2001, si rinvia al post Il Progetto di Legge di riforma del d.lgs. n. 231/2001 alla Camera dei deputati): infatti, tenendo sempre fermo il criterio – da rispettare nell’esercizio della delega prevista in favore del Governo per la revisione della disciplina delle sanzioni interdittive – secondo cui tali misure sono applicabili unicamente in relazione alle più gravi ipotesi di reato, il Tavolo tecnico ha rilevato «profili di irrazionalità del[l’ attuale] sistema sanzionatorio» dovuti alla «mancata previsione di sanzioni interdittive per talune fattispecie di particolare disvalore».
Tornando ora alle scelte del legislatore delegato del 2001, l’irrogazione obbligatoria delle sanzioni interdittive è stata inoltre subordinata all’accertamento da parte del giudice di almeno una tra le due condizioni descritte dall’art. 13 (comma 1) d.lgs. 231/2001: «a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti», secondo la definizione di cui all’art. 20 d.lgs. 231/2001.
Com’è evidente, la condizione che rileva ai nostri fini è quella sancita dall’art. 13 (comma 1, lett. a) d.lgs. 231/2001. Tale disposizione richiede, in realtà, due sub-condizioni. Oltre al già citato conseguimento di un profitto di rilevante entità da parte dell’ente, l’altra sub-condizione può essere soddisfatta anzitutto se l’autore del reato presupposto è un soggetto apicale. Guardando al criterio stabilito dall’art. 11 (comma 1, lett. l) l. 300/2000, ciò che giustifica in questo caso l’applicazione della sanzione più afflittiva di cui al d.lgs. 231/2001 è l’emersione del massimo grado di adesione dell’ente al fatto. D’altronde, se il reato presupposto fosse realizzato da un soggetto sottoposto all’altrui direzione, sarebbe possibile applicare una sanzione interdittiva a carico dell’ente solo se la commissione del reato fosse stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative. Si esige pertanto l’accertamento di un particolare grado di colpevolezza dell’ente, che però – è stato precisato – non implica necessariamente la mancata adozione di compliance programs, essendo riscontrabile anche in presenza di modelli organizzativi manifestamente inidonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.
Chiarita dunque la prima sub-condizione di cui all’art. 13 (comma 1, lett. a) d.lgs. 231/2001, passiamo allora ad approfondire la nozione di profitto di rilevante entità attraverso la pronuncia in commento, muovendo dai fatti oggetto di giudizio.
3.La vicenda giudiziaria
La vicenda processuale trae origine dalla condotta della rappresentante legale di una s.r.l., la quale, attraverso una comunicazione di fine lavori, attestava falsamente – in concorso con un altro soggetto poi assolto – che, alla data del 31 dicembre 2010, i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico collocato sul tetto di un capannone industriale fossero conclusi: al contrario, in tale data, l’edificio in questione non era stato ancora completamente realizzato e comunque era privo di pannelli fotovoltaici. Mediante la falsa dichiarazione, tuttavia, veniva attestato un requisito necessario per poter permettere alla società di accedere ai benefici del II Conto Energia di cui al d.m. 19 febbraio 2007. In questo modo, secondo l’accusa, la rappresentante legale avrebbe determinato l’indebita erogazione da parte di Gestore Servizi Energetici (GSE s.p.a.) in favore della società – dal settembre 2011 al marzo 2017 – di contributi di natura agevolata per un ammontare complessivo pari a 2.623.504 euro a titolo di incentivo.
In primo e secondo grado di giudizio, la rappresentante legale veniva condannata per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) e la società per l’illecito previsto dall’art. 24 d.lgs. 231/2001.
Entrambi proponevano poi ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Differente, tuttavia, è stato l’esito delle impugnazioni: quella avanzata dalla rappresentante legale è stata giudicata in toto inammissibile, mentre quella presentata dalla società è stata ritenuta fondata limitatamente ad un motivo di ricorso, parzialmente accolto.
4.La nozione di «profitto di rilevante entità»
Con il motivo appena menzionato, la società ricorrente deduceva vizi di motivazione della sentenza impugnata rispetto al trattamento sanzionatorio applicatole, stante l’eccessiva severità della sanzione pecuniaria in ragione dell’entità del danno cagionato e l’assenza di un profitto di rilevante entità, che viziava dunque la pronuncia anche in ordine alla sanzione interdittiva inflitta. Giudicato inammissibile per la parte relativa alla sanzione pecuniaria, il motivo di ricorso è stato invece accolto per quella inerente alla sanzione interdittiva. Vediamo il perché.
Prima di pronunciarsi sulle censure formulate dalla persona giuridica, la Cassazione ha ricostruito la nozione di profitto di rilevante entità, posto che – così come per quella di profitto – il legislatore non ne ha fornito un’espressa definizione. Confermando l’estraneità a questo proposito di un concetto di profitto quale utile netto (cfr. ex multis Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209; Cass. pen., sez. II, 18 giugno 2014, n. 37712; Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627), la Suprema Corte ha anzitutto ribadito che il profitto a cui si riferisce l’art. 13 (comma 1, lett. a) d.lgs. 231/2001 deve essere inteso “in senso dinamico”, in modo da ricomprendervi anche vantaggi economici non immediati, ma comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell’illecito (cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. VI, 10 giugno 2022, n. 33757; Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654; Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627). In questo senso, è stato nuovamente affermato che possono dunque rientrare nel concetto di profitto in parola anche «a) gli ulteriori lavori acquisiti dall’impresa a seguito di una pregressa aggiudicazione illecita; b) l’assunzione dei requisiti per la partecipazione a gare di affidamento di lavori pubblici; c) l’incremento del merito dell’impresa presso gli istituti bancari o finanziari; d) l’aumento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori e subappaltatori» (cfr. Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 2016, n. 11209).
Una volta richiamati questi consolidati approdi giurisprudenziali, la Suprema Corte ha poi ritenuto necessario mettere in connessione tali affermazioni con la tendenza – nazionale e sovranazionale – ad estendere la nozione di profitto (in senso lato), che porta «[…] ad accogliere al suo interno non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa». Per la Cassazione, infatti, tale trend conduce a conformare diversamente la nozione di profitto di rilevante entità e a renderla «[…] per certi versi più ristretta, perché non più configurabile nei casi in cui l’accrescimento [ottenuto dall’ente], pur comprendendo vantaggi “ulteriori” rispetto a quello immediatamente conseguito dal reato, non sia comunque quantitativamente rilevante […]».
E a quest’ultimo riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la rilevante entità del profitto «[…] può essere legittimamente dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito (es. una consistenza autoevidente, che può di per sé assumere decisiva valenza), anche dal dato soggettivo, cioè in ragione delle caratteristiche dell’ente, dell’impatto, della incidenza del profitto illecito – e, quindi, dell’arricchimento indebito – rispetto alla specifica attività dell’ente, al suo volume di affari, alla struttura dell’impresa, alla sua posizione sul mercato».
Non è perciò possibile, come invece ha fatto la sentenza impugnata, limitarsi a rilevare incidentalmente che il profitto conseguito dall’ente sia “rilevantissimo”, senza aggiungere alcunché sul punto: proprio questa, in sintesi, è stata la ragione che ha portato nel caso in commento all’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello in punto di applicazione della sanzione interdittiva.
5.Alcune riflessioni conclusive
Sulle orme di quanto sostenuto fin dai primi precedenti in materia, la Suprema Corte ha dunque confermato ancora una volta che la nozione di profitto di rilevante entità non coincide con quella a cui si riferiscono le varie disposizioni in materia di confisca previste dal d.lgs. 231/2001. Questa posizione, d’altronde, è coerente con la riconosciuta e diversa funzione svolta dalla nozione in parola, ossia «[…] selezionare i casi più gravi da punire con le sanzioni maggiormente afflittive per l’ente» (cfr. Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2013, n. 13061; Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627) sulla base del beneficio ricavato dall’illecito e non definire l’oggetto della confisca.
Più che per la precisazione del concetto di profitto, quindi, la pronuncia in commento suscita interesse per la ricostruzione della rilevante entità dello stesso. Da questo punto di vista, la Suprema Corte ha incontrato inevitabili difficoltà derivanti dalla condivisibile assenza di una precisa soglia quantitativa normativamente fissata per definirla: del resto, come attentamente osservato da autorevole dottrina, se tale soglia esistesse, darebbe vita non solo a questioni probatorie di ardua soluzione, ma anche e soprattutto a strategie volte a mantenere il profitto al di sotto della stessa per evitare l’applicazione di sanzioni interdittive. Tali difficoltà emergono, in particolare, dalla formula usata per esemplificare la consistenza del «vantaggio conseguito» dall’ente tramite l’illecito da cui poter dedurre la rilevante entità del profitto: una «consistenza autoevidente, che può di per sé assumere decisiva valenza».
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che esistono casi in cui «un profitto può essere non oggettivamente, in assoluto, quantitativamente rilevante ma può diventarlo rispetto alla struttura dell’ente nei cui confronti si procede». Ciò significa, dunque, che la rilevante entità del profitto di cui all’art. 13 (comma 1, lett. a) d.lgs. 231/2001 è una nozione ambivalente, potendo essere dedotta anche in ragione dell’impatto che il profitto ha avuto su certe “caratteristiche” della specifica persona giuridica (attività svolta, volume d’affari, struttura dell’impresa, posizione sul mercato): è questa, in definitiva, la conclusione a cui giunge la Suprema Corte.
Si tratta, a ben vedere, di una posizione già emersa in diverse forme nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654; Cass. pen., sez. II, 5 luglio 2007, n. 28625; Cass. pen., sez. VI, 19 ottobre 2005, n. 44992), che però la pronuncia in commento ha maggiormente articolato e valorizzato all’interno di un orientamento dai potenziali risvolti pratici.
In base a tale indirizzo, secondo taluni, il giudice sarà infatti gravato da un maggiore onere motivazionale, dovendo individualizzare la valutazione di rilevante entità del profitto sulla base di determinate evidenze di carattere economico-aziendale relative alla specifica persona giuridica, che l’accusa sarà tenuta ad allegare. Si sostiene, inoltre, che l’ente potrà allora contrastare la richiesta di applicazione di una sanzione interdittiva a proprio carico dimostrando la scarsa incidenza del profitto conseguito tramite l’illecito rispetto alle proprie “caratteristiche” citate in precedenza.
Ciò non toglie, tuttavia, che la Suprema Corte pare non considerare sempre decisivo quest’ultimo accertamento, in quanto sembra ritenere che un profitto possa essere di per sé – in assoluto – quantitativamente rilevante e, quindi, al ricorrere dell’altra sub-condizione di cui all’art. 13 (comma 1, lett. a) d.lgs. 231/2001, legittimare l’applicazione di una sanzione interdittiva. La diffusa concretizzazione dei potenziali effetti positivi di questa recente sentenza dipenderà, dunque, anche da quanto sarà stringente la valutazione giudiziale circa la rilevanza quantitativa in sé del profitto ottenuto dall’ente tramite l’illecito.