Contributi

Le nuove frontiere della compliance agroalimentare: impatti della recente riforma su imprese e responsabilità 231

21 Maggio 2026

1.Introduzione

In data 14 maggio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 110) la L. 75/2026 recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. L’iter normativo, partito con un disegno di legge di iniziativa governativa (DDL n. 2721) oggetto di numerosi e consistenti interventi al Senato, ha portato alla promulgazione di un provvedimento che intende segnare un punto di svolta nel sistema di tutela penale e amministrativa del comparto agroalimentare, settore da sempre molto rilevante anche per i suoi riflessi economici di larga scala. Sul punto, a titolo esemplificativo, si consideri che la XXIII edizione del Rapporto Ismea-Qualivita 2025 “sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane dop igp stg” (richiamata dallo stesso dossier di Camera e Senato del 4 febbraio 2026 di accompagnamento al DDL) ha evidenziato che l’Italia è lo Stato membro dell’Unione Europea con il maggior numero di indicazioni geografiche registrate (897) e il valore complessivo della DOP economy italiana si aggira intorno ai 21 miliardi di euro, con un aumento del 3,5 % su base annua.

Tornando al provvedimento in commento, esso interviene modificando le norme penali in materia agroalimentare, con impatto anche sulla responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01.  Inoltre, in ottica di armonizzazione, sono previste modifiche al codice di rito (le disposizioni maggiormente interessate sono gli artt. 246, 260 e 392 c.p.p.) e a norme di diritto amministrativo del settore.

Il presente contributo intende analizzare partitamente le fattispecie penali di nuova introduzione, la previsione dell’agropirateria quale aggravante ad effetto speciale e i riflessi sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.Lgs. 231/01.

 

 

2.Il nuovo Capo II-bis del codice penale

L’art. 1 della L. 21 aprile 2026 n. 75 (la cui entrata in vigore è ordinariamente prevista per il 29 maggio 2026) interviene sulle sanzioni penali, recando numerose modifiche al codice, in particolare al Titolo VII del Libro II, capo II, ove è stata disposta l’abrogazione degli artt. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) e 517-bis c.p. (Circostanza aggravante).

Nello stesso Titolo da ultimo menzionato il legislatore ha introdotto un apposito Capo II-bis rubricato “Delitti contro il patrimonio agroalimentare”, comprendente gli artt. da 517-quater (già vigente, ma inciso dal provvedimento) a 517-octies c.p.

 

2.1. Le modifiche apportate all’art. 517-quater c.p.

La riforma inasprisce le sanzioni per il reato di cui all’art. 517-quater c.p., modificandone altresì la rubrica in “Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari”.

In particolare, la pena della reclusione (originariamente prevista fino a due anni congiuntamente alla pena pecuniaria fino a euro 20.000) viene ora individuata in una cornice edittale tra un minimo di un anno e un massimo di quattro, cui si aggiunge la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il secondo comma della norma viene riformulato ampliando il novero delle condotte penalmente rilevanti. Mentre la disposizione previgente sanzionava condotte di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti contraffatti, detenzione e comunque messa in circolazione solo quando ricollegate alla vendita, la nuova formulazione punisce anche le condotte prodromiche rispetto all’immissione nel mercato: introduzione nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedizione in transito, esportazione e trasporto.

 

2.2. Il reato di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.)

La nuova fattispecie di cui all’art. 517-sexies c.p. “sostituisce” l’art. 516 c.p. – abrogato dall’art. 1 L. 75/2026 – il quale, tuttavia, puniva unicamente la vendita e la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Nella medesima ottica di anticipazione della tutela anche tramite la sanzione penale, il legislatore ha ora previsto la reclusione da due mesi ad un anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro per chiunque “importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche”, includendovi pertanto una molteplicità di condotte logicamente prodromiche alla mera vendita.

La norma è destinata a trovare applicazione residuale, giusta la duplice clausola di riserva con la quale si è stabilito che il delitto di frode alimentare si configuri “fuori dei casi di cui all’art. 517-septies” (v. infra) e sempre che il fatto non costituisca un reato più grave.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la disposizione richiede il dolo specifico, declinato sotto una duplice veste: il fine di trarne profitto (già previsto nel DDL di iniziativa governativa), cui si è aggiunto, nel corso dell’esame parlamentare, quello di indurre in errore il compratore.

Rilevante è infine il secondo comma della nuova disposizione che ha introdotto una causa di non punibilità per le condotte di lieve entità, demandando all’interprete il compito di verificarne la sussistenza alla luce della quantità o dell’esiguo valore economico del prodotto o per l’assenza di un effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato.

 

2.3. Il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.)

Ulteriore fattispecie di nuova introduzione è disciplinata dall’art. 517-septies c.p., che sanziona con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a 20.000 euro l’utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche figurative, false o ingannevoli.

Non diversamente da quanto previsto nella precedente disposizione, in linea con la ratio anticipatoria che ha ispirato l’intera riforma, la norma contempla molteplici condotte anche antecedenti la messa in commercio…nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande…”.

Anche in tal caso il legislatore ha previsto il “duplice” dolo specifico del profitto e dell’induzione in errore il compratore, in tal caso rafforzato dalla necessità che l’autore abbia la consapevolezza certa (“sa essere”) circa la falsità o la decettività dei segni e delle indicazioni riferite ai prodotti.

Si noti che l’art. 4, co. 49, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) – peraltro modificato dall’art. 5 della Legge in commento – puniva, ai sensi dell’art. 517 c.p., “L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine”. Con il recente intervento normativo il legislatore ha precisato che l’art. 4 co. 49 L. 350/2003 trovi ora applicazione unicamente ai prodotti “diversi dai prodotti o sostanze alimentari, come definiti dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002” al fine di evitare indebite interferenze tra le previsioni sanzionatorie.

 

2.4. L’aggravante di agropirateria e le ulteriori circostanze (artt. 517-quinquies e 517-octies c.p.)

L’agropirateria è disciplinata dal quarto comma dell’art. 517-octies c.p. di nuova introduzione e si configura quale aggravante dei reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci se commessi, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. In tal caso, si prevede un aumento di pena da un terzo alla metà (circostanza ad effetto speciale).

Ancora, sempre l’art. 517-octies c.p. (Pena accessoria e circostanze aggravanti) prevede una pena accessoria (primo comma) e tre ulteriori circostanze aggravanti (secondo e terzo comma). In particolare, quando il fatto di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p. risulti di particolare gravità ovvero in caso di recidiva specifica, il giudice può disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio nell’ambito del quale il fatto è stato commesso. Il periodo di chiusura deve essere compreso tra un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 mesi.

Le circostanze aggravanti sono applicabili ai soli reati di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies c.p. e l’aumento di pena è (ordinariamente) di un terzo, se:

  • le condotte attengono alla denominazione di origine o all’indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
  • i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;
  • i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell’alimento oggetto dell’illecito;
  • le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

Si prevede, per il concorso di due o più circostanze, tra quelle elencate, un aumento di pena da un terzo alla metà.

D’altro lato, l’art. 1, lettera d), numero 3) della L. 75/2026, ha modificato l’art. 517-quinquies c.p. al fine di estendere l’ambito di applicazione della circostanza attenuante prevista da tale disposizione anche ai nuovi reati introdotti dalla riforma. Si tratta di una circostanza ad effetto speciale applicabile nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nelle azioni di contrasto dei delitti contro il patrimonio agroalimentare e del reato di cui all’art. 517-ter c.p., nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti degli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

 

3.Cenni alle ulteriori modifiche al codice di rito

La finalità del commento in esame non consente di approfondire le ulteriori novità normative introdotte dagli artt. 2 e ss. in ambito procedurale e amministrativo di settore, per i quali si rimanda al testo normativo. Tuttavia, è possibile elencare sinteticamente le più rilevanti modifiche processuali volte ad armonizzare il codice di procedura penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie con l’introduzione delle fattispecie di cui all’art. 1. In particolare:

  • il pubblico ministero, nel compimento dell’attività di prelievo e campionamento nel corso delle indagini preliminari, può procedere all’ispezione senza darne avviso al difensore, purché vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati (nuovo comma 2-bis dell’articolo 246 c.p.p.);
  • l’autorità giudiziaria ha la possibilità di disporre una diversa destinazione dei beni sequestrati rispetto all’alienazione o alla distruzione, ove gli stessi siano suscettibili di alterazione. In particolare viene disposta la devoluzione gratuita di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale e non contraffatti o deteriorati a favore di persone bisognose o di enti territoriali, caritatevoli o pubblici per scopi assistenziali (modifica all’articolo 260 c.p.p.);
  • viene esteso l’ambito di applicazione dell’incidente probatorio anche alle attività di analisi su alimenti deteriorabili (modifica all’articolo 392 c.p.p.).

 

 

4.La responsabilità ex D. Lgs. 231/01 e brevi conclusioni

L’art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 prevedeva già, al comma 1, lett. a), tra i reati presupposto (Delitti contro l’industria e il commercio) della responsabilità degli enti, la “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale” (art. 517-ter c.p.) e la “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” (art. 517-quater c.p.), prevedendo la (sola) sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Come anticipato, tuttavia, l’intervento legislativo ha ampliato il novero delle condotte penalmente rilevanti, includendovi anche le condotte prodromiche rispetto all’immissione nel mercato. Di conseguenza, si estende la sfera di rischio che le imprese sono chiamate a prevedere e governare, onde evitare di incorrere in un addebito ex D.Lgs. 231/01.

Non solo, lo stesso art. 25-bis.1 è stato modificato per includere nel novero dei reati presupposto anche le forme aggravate (c.d. agropirateria ex art. 517-octies, comma quarto, c.p.) dei reati agroalimentari ex artt.  517-sexies e 517-septies c.p. La verifica circa la responsabilità dell’ente dovrà riscontrare la presenza di plurime operazioni, nonché l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate: in altri termini, solo in presenza di un’attività con natura aziendale/imprenditoriale stabilmente asservita al compimento dei suddetti reati (e, dunque, in presenza di una “criminalità d’impresa” strutturata, sebbene al di fuori delle ipotesi associative di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p.) potrà conseguire la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Inoltre, è opportuno segnalare che, pur non essendo prevista una sanzione interdittiva ex D.Lgs. 231/01 per i reati presupposto menzionati, la riforma ha previsto, con il nuovo art. 518.1 c.p., “Ulteriori pene accessorie”, conseguenze potenzialmente impattanti direttamente sulla vita e sull’operatività dell’impresa.

Infatti, l’art. 518.1, primo comma, c.p. prevede, a carico del condannato:

  • la sanzione di cui all’articolo 30 c.p. (interdizione da una professione o da un’arte);
  • il divieto, per la medesima durata di cui al citato art. 30 c.p. (ovverosia non inferiore a 1 mese, né superiore a 5 anni salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge), di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo ovvero di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Le pene accessorie – applicate obbligatoriamente stando al tenore letterale della norma – conseguono alle condanne per i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. se l’associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare, nonché per quelli di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.), purché ricorra, in concreto, la circostanza aggravante di cui all’articolo 517-octies, quarto comma c.p.

Inoltre, nelle medesime circostanze, il giudice può disporre, se il fatto è di particolare gravità o nel caso di recidiva specifica, una sanzione accessoria che incide direttamente sull’operatività dell’impresa:

  • la chiusura temporanea (da 1 a 12 mesi dello stabilimento in cui il fatto è stato commesso).

Ancora: se il fatto è di particolare gravità e, congiuntamente, sussiste una recidiva specifica, il giudice potrà disporre:

  • la revoca di licenze e autorizzazioni che consentono l’esercizio dell’attività;
  • la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio in cui è stato commesso il fatto.

Considerate le innovazioni apportate sul piano penale e su quello 231, la riforma del 2026 impone a tutte le imprese coinvolte nel comparto agroalimentare un adeguamento dei propri modelli organizzativi. Ad una prima lettura e per quanto evidenziato, un impatto più intenso sembra gravare sugli enti che svolgono attività prodromiche alla vendita e alla messa in commercio di prodotti agroalimentari. In particolare, onde evitare una condanna alla sanzione pecuniaria e le misure suindicate, gli enti della filiera agroalimentare già interessati, nonché i “nuovi” soggetti coinvolti dovranno aggiornare la mappatura dei rischi, rivedere i protocolli di controllo, rafforzare i sistemi di tracciabilità e le verifiche sui fornitori.

Oggetto di controllo da parte delle aziende dovrebbero essere, in tal senso, la qualità, la tracciabilità e la correttezza informativa nel settore, onde evitare conseguenze potenzialmente letali per l’operatività dell’impresa.

 

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Saul Antonio Clerici, Avvocato penalista del foro di Milano

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