Legislazione straniera e sovranazionale

ESG e settore difesa: chiarimenti della Commissione UE

20 Novembre 2025

1.Evoluzione delle politiche ESG nell’Unione europea

Le politiche dell’Unione europea hanno conosciuto una forte accelerazione nella promozione dei profili della sostenibilità, configurando nel panorama internazionale un sistema normativo dettagliato e avanzato.

Un’impostazione decisamente differente, per esempio, da quella statunitense, come testimonia la lettera sottoscritta il 6 ottobre 2025 da sedici Attorneys General USA e indirizzata al CEO di Meta Mark Zuckerberg. Nella missiva si critica l’applicazione delle Direttive europee CSRD (Dir. 2022/2464/UE) e CS3D (Dir. 2024/1760/UE) negli Stati Uniti. I sottoscrittori definiscono gli standard normativi europei “corrosivi” e contrari alle linee politiche proveniente dalla Casa Bianca, invitando META a disattendere i principi ESG di matrice europea e a non applicare le regole imposte dai “burocrati di Bruxelles”. Tali regole avrebbero l’effetto di frenare l’economia statunitense comportando la “perdita di posti di lavoro”, il “rallentamento dello sviluppo energetico” e danni a carico dei consumatori.

L’ambito di applicazione della normativa UE in materia di sostenibilità rappresenta un tema critico dalle molteplici sfaccettature.

Da un lato, vi è la questione evidenziata nella missiva sopra richiamata circa l’efficacia extraterritoriale delle norme ESG (cd. effetto Bruxelles). Dall’altro lato, si pone il problema dell’applicazione interna delle disposizioni a specifiche imprese europee, tra cui quelle attive nel settore della difesa (o che hanno rapporti con le stesse).

Proprio sul defence sector si è da ultimo concentrata la Commissione UE nell’ambito della Comunicazionesull’applicazione del quadro della finanza sostenibile e della direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità al settore della difesa”, C(2025) 3800 final, adottata il 28 agosto 2025 e trasmessa il 15 settembre 2025 alla segreteria generale del Consiglio dell’Unione europea (da ora “Comunicazione”).

 

 

2.ESG e difesa: criticità e sfide

In linea generale, il settore della difesa può essere definito come l’ambito industriale che si occupa della progettazione, produzione, manutenzione e vendita di armamenti, sistemi, servizi e tecnologie legate alla sicurezza nazionale e internazionale.

A quest’ultimo la politica industriale europea ha attribuito importante rilievo con il piano “ReArm Europe”, adottato nel marzo 2025, volto a rafforzare la difesa del continente in un contesto di crescenti minacce geopolitiche. L’obiettivo principale è mobilitare fino a 800 miliardi di euro entro il 2030 per potenziare le capacità militari europee. È previsto un nuovo strumento finanziario, chiamato SAFE (Security Action for Europe), che mette a disposizione 150 miliardi di euro in prestiti per aiutare gli Stati membri a finanziare investimenti strategici nella difesa. Per consentire un aumento degli investimenti nel settore il piano introduce anche una deroga ai vincoli di bilancio europei permettendo agli Stati di spendere di più in difesa senza incorrere in sanzioni. Inoltre, grazie al ruolo ampliato della Banca Europea per gli Investimenti e a misure per incentivare il capitale privato, si punta a coinvolgere anche risorse di mercato per sostenere l’industria europea della difesa.

Tornando al tema della sostenibilità, l’applicazione degli standard ESG al comparto difesa solleva alcuni delicati interrogativi: in generale, è possibile ricondurre le attività della difesa nell’alveo della “sostenibilità”? Gli investimenti in tecnologie militari e di sicurezza sono compatibili con gli obiettivi di finanza responsabile? Infine, le norme in materia di report di sostenibilità e due diligence ESG si applicano al settore della difesa?

Per fornire chiarezza e con funzione di orientamento agli operatori, la Commissione europea è intervenuta con la menzionata nota C(2025) 3800 final. La Comunicazione rappresenta un approfondimento ufficiale sull’applicazione della disciplina europea di finanza sostenibile al settore difesa e sui requisiti informativi e di due diligence derivanti da CSRD e CS3D.

 

 

3.La Comunicazione della Commissione europea

La Commissione ricostruisce lo scenario empirico che fa da cornice alla Comunicazione in analisi evidenziando che “la guerra di aggressione ingiustificata” avviata dalla Russia ha messo in luce che per salvaguardare i diritti universali nell’Unione e oltre, l’UE “deve rafforzare e sviluppare ulteriormente la propria capacità di difendersi”: “secondo le valutazioni delle minacce effettuate da diversi servizi di intelligence dell’UE, la capacità della Russia di produrre materiale militare è notevolmente aumentata e le capacità militari del paese sarebbero tali da poter testare l’unità dei paesi occidentali”.

Un simile quadro impone agli Stati di riadottare politiche di “deterrenza”, passando a “una mentalità di prontezza alla difesa” (da intendersi come “la capacità degli Stati membri di anticipare, prevenire e affrontare le crisi connesse alla difesa”). Già precedentemente la Commissione aveva evidenziato che “gli sviluppi geopolitici indicano l’urgente necessità che l’Europa si assuma una maggiore responsabilità strategica per la propria sicurezza”, anche considerate le “minacce ibride diffuse” quali “ciberattacchi, sabotaggio, pirateria informatica di infrastrutture e risorse critiche, disinformazione e manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri” (Commissione europea, JOIN(2024) 10 final, 5 marzo 2024).

 

3.1.I chiarimenti in materia di finanza sostenibile

La Commissione europea nella sua Comunicazione ha dedicato ampio spazio alle norme che compongono il quadro della finanza sostenibile UE, come Taxonomy Regulation (Regolamento 2020/852/UE) e MiFID II (Direttiva 2014/65/UE).

La tassonomia dell’UE è uno strumento di trasparenza per i finanziamenti privati che stabilisce una classificazione delle attività ecosostenibili al fine di promuovere investimenti a loro volta ecosostenibili. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sulla tassonomia dell’UE, per essere considerate “ecosostenibili”, le attività economiche devono contribuire a uno dei sei obiettivi ambientali e, allo stesso tempo, non intaccare in maniera significativa nessuno degli altri obiettivi ambientali. Tali attività devono inoltre essere svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18 del regolamento sulla tassonomia ed essere conformi a criteri di vaglio tecnico. Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 18 del regolamento sulla tassonomia dell’UE mirano a garantire che i soggetti che svolgono attività economiche considerate “allineate alla tassonomia” soddisfino determinate norme minime in materia sociale e di governance (in particolare è richiesto alle imprese di attuare procedure di dovuta diligenza). L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia dell’UE fa riferimento diretto agli indicatori dei principali effetti negativi dell’SFDR (Regolamento 2019/2088/UE) relativi ai fattori di sostenibilità.

Le imprese, pertanto, devono garantire che le proprie procedure di dovuta diligenza e di riparazione consentano di individuare, prevenire, attenuare o correggere qualsiasi esposizione effettiva o potenziale alla fabbricazione o alla vendita di armi controverse, quali definite da uno specifico regolamento delegato relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Così ricostruito il quadro normativo vigente, nella Comunicazione in analisi la Commissione chiarisce che “le imprese coinvolte in attività legate alla difesa possono, così come avviene in qualsiasi altro settore, dichiarare l’allineamento alla tassonomia per gli investimenti orizzontali ammissibili specificati negli atti delegati relativi alla tassonomia”.

Con riferimento alla MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), gli obblighi previsti dalla disciplina impongono – in estrema sintesi e per quanto in questa sede di interesse – alle imprese di investimento di prendere in considerazione le preferenze di sostenibilità dei clienti.

Sul punto, osserva la Commissione “nessuna disposizione impone agli operatori di ritenere che gli investimenti nel settore della difesa abbiano effetti negativi per il solo motivo di essere effettuati in tale settore”.

 

3.2.I chiarimenti sull’applicabilità della CSRD e della CS3D

Dopo aver chiarito l’approccio “settorialmente neutro” della regolamentazione europea, la Commissione europea si sofferma sulle due direttive chiave che pongono le esigenze più stringenti di rendicontazione e controllo: la CSRD e la CS3D.

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), a cui sono soggette le imprese europee – incluse quelle del settore difesa – impone degli obblighi di rendicontazione secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Tali standard richiedono un’informativa sulle informazioni relative alla sostenibilità “e non limitano gli investimenti in alcun settore”.

Secondo la Commissione due disposizioni della prima serie di principi trasversali, attualmente in vigore, sono particolarmente pertinenti per l’industria della difesa:

  • prescrizioni generali (ESRS 1): questo principio consente alle società di rifiutare la divulgazione di informazioni classificate o sensibili, anche se ritenute rilevanti. La Commissione chiarisce che “è più probabile che l’industria della difesa, rispetto ad altri settori, faccia ricorso alla disposizione che consente l’omissione di informazioni sensibili o classificate”.
  • consumatori e utilizzatori finali (ESRS S4): la norma chiarisce che qualsiasi uso illecito o improprio dei prodotti o dei servizi di un’impresa da parte di consumatori o utilizzatori finali non rientra nell’ambito di applicazione del presente principio.

La CSDDD, entrata in vigore il 25 luglio 2024 (e il cui termine di recepimento è ora fissato al 26 luglio 2027 per effetto del cd. Stop the clock, Direttiva (UE) 2025/794), impone alle grandi società aventi sede centrale o che realizzano entrate significative nell’UE di individuare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente delle loro azioni all’interno dell’UE e lungo le loro catene del valore globali.

La Commissione precisa preliminarmente che “le società del settore della difesa […] rientrano nell’ambito di applicazione della CSDDD, come qualsiasi altra società”. Esse sono pertanto tenute a esercitare il dovere di diligenza ai fini della sostenibilità con riguardo alle attività direttamente poste in essere, nonché a quelle delle loro filiazioni e dei partner commerciali connesse alla produzione dei prodotti o alla prestazione dei servizi della società (fase “upstream”), così come a quelle relative alla distribuzione, al trasporto e all’immagazzinamento dei prodotti della società (fase “downstream”).

Ciò posto, la Commissione nella Comunicazione oggetto di analisi ricorda che “a norma dell’articolo 3 CSDDD, gli obblighi relativi al dovere di diligenza ai sensi della direttiva stessa non si estendono alle attività dei partner commerciali a valle delle società che sono connesse a prodotti militari e a duplice uso quando la loro esportazione è stata autorizzata dalle autorità degli Stati membri”.

In altri termini, la due diligence è richiesta soprattutto nelle fasi upstream e di produzione, per cui resterebbero esclusi i prodotti già soggetti ai controlli di esportazione UE o nazionali.

 

 

4.Compliance ESG e responsabilità

Il recente intervento della Commissione europea delinea l’ambito di applicazione delle principali normative europee sulla sostenibilità e offre riferimenti interpretativi preziosi per gli operatori. Tali indicazioni non sono solo utili per guidare il settore verso una compliance consapevole, ma possiedono anche potenziale rilievo sul piano della responsabilità.

Nell’ordinamento italiano, la trasposizione della CSRD è avvenuta con il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, il quale prevede l’obbligo di integrare i dati di sostenibilità all’interno del bilancio, rendendo la veridicità e completezza di tali informazioni un elemento integrante del documento contabile ufficiale della società. Come si è già evidenziato in un precedente post, la sinteticità del d.lgs. 125/2024 in tema di sanzioni (che né richiama né esclude l’applicabilità delle norme in materia di false comunicazioni sociali) prelude l’origine di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di applicabilità degli artt. 2621 – 2622 c.c. (che a loro volta costituiscono reato presupposto ai sensi dell’ art. 25-ter d.lgs. 231/2001) anche per le comunicazioni di sostenibilità.

In tale contesto, l’intervento chiarificatore della Commissione UE in materia di ESG e difesa assume rilevanza anche per delimitare il perimetro delle responsabilità ai sensi del d.lgs.  231/2001, soprattutto laddove si chiarisce in modo espresso che (i) è consentito alle società rifiutare la divulgazione di informazioni classificate o sensibili, anche se ritenute rilevanti, e (ii) qualsiasi uso illecito o improprio dei prodotti o dei servizi di un’impresa da parte di consumatori o utilizzatori finali non rientra nell’ambito di applicazione del principio di due diligence.

Quanto alle conseguenze giuridiche derivanti dall’eventuale mancato rispetto delle nuove disposizioni che discendono dalla CS3D, va sottolineato che il quadro sanzionatorio è attualmente in via di definizione a livello nazionale, essendo ancora in corso il procedimento di recepimento della direttiva. Tuttavia, la CS3D stabilisce espressamente che gli Stati membri sono tenuti ad adottare “sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive” in caso di inottemperanza.

In particolare, la direttiva prevede che gli Stati membri contemplino almeno le seguenti misure:

  • sanzioni amministrative pecuniarie,
  • misure di pubblicità e di naming and shaming per le imprese inottemperanti (ad esempio, la pubblicazione delle decisioni sanzionatorie),
  • la possibilità per le autorità competenti di adottare provvedimenti ingiuntivi, quali ordini di conformarsi o di porre fine a condotte illecite,
  • indennizzi in favore delle vittime qualora la violazione abbia determinato un danno.

L’intervento chiarificatore della Commissione UE, che ha precisato l’esclusione degli obblighi di due diligence alle attività dei partner commerciali a valle connesse a prodotti militari e a duplice uso quando la loro esportazione è stata autorizzata dalle autorità degli Stati membri, costituisce un elemento interpretativo rilevante per definire i confini della responsabilità. Però solo con il recepimento della CS3D e le prime applicazioni pratiche si potranno valutare appieno le ricadute sul piano della responsabilità della Comunicazione oggetto di analisi.

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Megi Trashaj, Assegnista di ricerca in Sociologia dei processi economici e del lavoro presso l’Università Milano-Bicocca. Avvocato

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