1.Introduzione.
In vista dell’entrata in vigore del reato di failure to prevent fraud (FTPF) il 1° settembre 2025, il Crown Prosecution Service (CPS) e il Serious Fraud Office (SFO) del governo britannico lo scorso 18 agosto hanno pubblicato la Joint SFO-CPS Corporate Prosecution Guidance: un nuovo testo di linee guida “congiunte” destinate ad orientare i prosecutors di Inghilterra e Galles nell’instaurazione dei procedimenti penali contro le imprese per reati societari (ad esclusione del corporate manslaughter, per il quale è invece prevista una diversa legal guidance).
La previsione della fattispecie di FTPF con l’Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA 2023), finalmente in vigore, aveva portato alla pubblicazione di un primo documento ufficiale del 6 novembre 2024, dedicato alle strategie di compliance per la sua prevenzione (il riferimento va alla Guidance to organisations on the offence of failure to prevent fraud per la trattazione della quale si rinvia ad un precedente post di cui al link).
Con il testo “congiunto” di recente pubblicazione le linee guida governative vengono riviste e potenziate, integrando le recenti riforme legislative attraverso la prospettazione di indicazioni di taglio pratico per lo più rivolte, questa volta, alle autorità investigative.
Esse fungono infatti da strumento di ausilio nella fase di accertamento e si rivelano di cruciale utilità per la chiarificazione di alcune nozioni di ampio significato, come quelle di “associate” o di “entity”, da cui dipende il giudizio di responsabilità penale. Di seguito i nodi cruciali del documento.
2.La maggior flessibilità delle regole d’imputazione
Come già segnalato in un precedente post dedicato ai criteri di imputazione del reato all’ente secondo la cd. identification doctrine e secondo le più recenti interpretazioni di questa teoria (per maggiori dettagli si rinvia al link), gli strumenti per imputare la responsabilità penale alle imprese si sono mossi nella direzione di ampliare i margini di manovra dei prosecutors grazie alla previsione di criteri sostanziali di accertamento.
Più precisamente, l’approccio verso il quale si dirige il sistema anglosassone, nell’accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nel crimine d’impresa e dell’ente medesimo, è di abbandonare progressivamente i criteri formali per lasciar spazio piuttosto a paradigmi funzionali, volti alla verifica dei ruoli effettivamente svolti dai cd. senior managers, indipendentemente dalle dimensioni dell’ente (in particolare si veda la disciplina alla S. 196 ECCTA).
Lo scopo di questo mutamento – nel solco del quale si colloca la recentissima Joint Guidance e che ha relegato l’identification doctrine ad un ambito applicativo residuale e sussidiario – è di agevolare le attività investigative rendendo più efficace la lotta al crimine societario.
3.I criteri valutativi per l’individuazione di un’efficace strategia di compliance
Sembrano accordare maggior flessibilità ai prosecutors anche altri due fattori dell’attuale disciplina ripresi dalla Joint Guidance: da un lato, la previsione di criteri di valutazione sostanziali anche per l’accertamento della sussistenza di adeguati sistemi di compliance; dall’altro, l’estensione del novero dei soggetti che soggiacciono alla disciplina sulla criminal corporate liability.
Quanto ai primi, ci si riferisce all’adeguatezza e alla ragionevolezza delle procedure di compliance implementate dall’ente: i prosecutors devono dar prova della mancanza di tali requisiti, l’uno tratto dal Bribery Act 2010 e l’altro dal Criminal Finances Act 2017 e dall’ECCTA 2023.
Sebbene la discrezionalità che deriva dall’adozione di simili criteri subisca un’estensione, la Guidance richiama altresì i principi fondamentali che circoscrivono e danno sostanza alla valutazione sulle cd. reasonable procedures interne al sistema aziendale, già menzionati peraltro nelle precedenti linee guida: a) top-level commitment; b) valutazione del rischio; c) procedure di prevenzione basate sul rischio; d) due diligence; e) formazione e comunicazione; f) monitoraggio e revisione.
La nuova guida CPS–SFO stabilisce infatti che questi principi, nonché la Guidance stessa, nel suo complesso, si rivelano cruciali nelle attività giudiziali d’interpretazione e di accertamento durante le indagini e in giudizio.
In particolare, le linee-guida possono rappresentare un valido riferimento nella pianificazione degli interrogatori; nell’individuazione delle strategie di accusa (precisamente, la guida dettaglia come i prosecutors possano ora valutare molteplici percorsi investigativi per l’accertamento del reato di failure to prevent fraud in relazione ai diversi tipi di reato, come bribery, tax evasion e fraud), nonché delle aree di debolezza o delle omissioni rilevanti nei sistemi di compliance, nella determinazione dei punti di forza e di debolezza delle defences e, infine, nella formulazione del capo d’imputazione.
La guida può inoltre assumere rilevanza probatoria e diventare utile strumento per stabilire l’attendibilità di un testimone qualora venga prodotta in giudizio.
3.1 Le ampie definizioni di corporate entity e di associated person
Quanto alle categorie di soggetti a cui è diretta la disciplina, identificate nelle nozioni di corporate entity e di associated person, esse rappresentano un’ulteriore traccia del più ampio margine di intervento accordato ai prosecutors.
La prima è stata estesa rispetto alla precedente normativa: essa comprende non solo le incorporated entities secondo il Companies Act 2006, le limited liability partnerships (LLPs) e altri enti analoghi, inclusi, in alcune circostanze, enti registrati all’estero; bensì anche organizzazioni prive di personalità giuridica, tra cui partnerships, associazioni, clubs o altri enti collettivi, qualora la responsabilità penale possa essere attribuita all’organizzazione nel suo complesso secondo la normativa o il common law.
La nozione di “persona” nelle fonti parlamentari – si specifica nella Guidance – include in via presuntiva entrambe le categorie (cioè, enti corporate e unincorporated), salvo diversa indicazione legislativa, ampliandosi così lo spettro della responsabilità penale d’impresa.
Quanto poi al concetto di associated person in ordine alla fattispecie di FTPF – già esaminato in un precedente post dedicato alle linee guida governative del novembre 2024 – esso assume un significato esteso, giacché comprende chiunque svolga servizi per conto o a sostegno dell’ente, inclusi dirigenti, dipendenti, agenti, filiali, intermediari e, in determinati casi, consulenti o appaltatori.
La qualificazione come associated person non dipende infatti dal titolo o dalla posizione contrattuale, ma dalla funzione effettiva svolta nell’ambito dell’organizzazione, secondo un approccio teleologico e purposive piuttosto che formale.
La Joint Guidance sottolinea inoltre che sebbene tale nozione sia, in linea generale, la stessa per le varie fattispecie di failure to prevent (relative a tax evasion, bribery, fraud), la sua specifica portata può variare lievemente in base alla normativa di riferimento, alla quale i prosecutors dovrebbero dunque fare rinvio nelle proprie attività investigative.
4.La gestione dei casi (casework handling)
Tra gli altri aspetti d’interesse la Guidance comprende una sezione dedicata alla gestione dei casi pratici nella quale sono raccolte raccomandazioni, rivolte ai prosecutors, su: a) rinvio alla Crown Court dei più complessi casi di frode; b) corporate assets e disclosure finanziaria; c) strumenti investigativi e consulenze preventive (cd. pre-charge advice); d) incentivo alle misure di sequestro preventivo.
Più in dettaglio, sub a) si specifica che quando si tratti di un’imputazione per una frode grave e complessa (serious and complex fraud), i prosecutors – più precisamente, il Director of Public Prosecutions e il Director of the Serious Fraud Office – possono valutare di emettere un provvedimento ai sensi della Section 51B del Crime and Disorder Act 1998 al fine di deferire direttamente la causa alla Crown Court.
Il ricorso alla disciplina ora richiamata può rivelarsi utile per garantire un adeguato controllo giudiziario, una corretta gestione del procedimento e la possibilità di attivare i poteri di sentencing della Crown Court nei casi più gravi.
Quanto agli obblighi di informativa finanziaria sub b), la guida dispone che i prosecutors sono invitati a valutare sin dalle prime fasi del procedimento la consistenza del patrimonio dell’ente, il quale, d’altra parte, è tenuto a fornire i bilanci completi relativi agli ultimi tre esercizi. Qualora l’ente non adempia a tale obbligo di disclosure, l’autorità giudiziaria potrà valutare tale rifiuto negativamente e presumere la solvibilità dell’ente in vista di una potenziale sanzione pecuniaria.
Il riferimento al cd. early case building sub c), invece, consiste in una sollecitazione, diretta agli organi investigativi, ad assumere informazioni e consulenze prima del rinvio a giudizio, allo scopo di ricevere sostegno nell’attività investigativa (soprattutto per i casi di condotta omissiva, il cui accertamento è più complesso).
Quanto infine ai vincoli sul patrimonio dell’ente sub d), la guida incoraggia l’anticipato esercizio di asset restraint powers (lett.: “early use of asset restraint powers”) attraverso misure restrittive volte a prevenire la dissipazione dei beni, specificando che i prosecutors dovrebbero: a) richiedere tempestiva consulenza alla propria Divisione per i Proventi del Crimine (Proceeds of Crime Division) quando sia da valutare quale misura applicare; b) valorizzare il fine conservativo del cd. Restraint Order che può essere disposto fin dall’inizio delle indagini.
5.La valutazione degli interessi di pubblica rilevanza e la discrezionalità nella disposizione dei DPAs e di altri ordini
Tra gli aspetti di ulteriore interesse della Joint Guidance merita infine menzione la sezione dedicata alla valutazione dei public interest factors.
Il Code for Crown Court Prosecutors spiega come debba essere considerato l’interesse pubblico nelle criminal prosecutions. Ulteriori indicazioni sono poi fornite dal Bribery Act 2010 Joint Prosecution Guidance e dal Deferred Prosecution Agreements – Code of Practice.
Nella valutazione degli interessi di rilievo pubblico rientra la considerazione di indicatori della gravità del reato, tra i quali la colpevolezza dell’imputato e il danno subito dalla vittima, nonché il potenziale impatto negativo del reato anche in altri Paesi.
Il bilanciamento si basa su una valutazione di opportunità per soppesare i fattori favorevoli e contrari all’instaurazione di un procedimento penale, così come elencati nella Guidance.
Tra le altre valutazioni rimesse ai prosecutors un autonomo spazio viene inoltre lasciato ai Deferred Prosecution Agreements (DPA) – strumenti “negoziali” che sono diretti a sospendere temporaneamente l’azione penale a condizione che l’ente aderisca a requisiti specifici e collabori pienamente con le autorità, senza tuttavia che la loro applicazione inibisca l’azione penale contro le persone fisiche a cui il reato possa essere imputato – e agli strumenti di intervento consistenti in provvedimenti accessori da attivare in caso di recidiva o quando si manifesti il rischio di condotte elusive (vengono menzionati i Director Disqualification Orders – DDO e i Serious Crime Prevention Orders – SCPO).
La guida evidenzia infine l’importanza del coordinamento con altre autorità nella gestione dei casi internazionali, anche attraverso Eurojust e accordi bilaterali con giurisdizioni estere.
6.Conclusioni.
Gli approfondimenti operativi qui segnalati rappresentano una novità significativa rispetto alle linee guida precedenti, giacché forniscono indicazioni concrete e di taglio pratico alle autorità investigative, ai consulenti e agli uffici legali interni alle imprese.
Se fino a novembre 2024 molte aziende potevano limitarsi a politiche di compliance di facciata, oggi – con la guida aggiornata e la nuova normativa – si impone un approccio totalmente diverso.
Le imprese sono tenute a far proprie una cultura aziendale realmente integrata e attiva, una governance vigile e un’accurata attività di documentazione, basate sulla formazione, su attività di auditing e di risk assessment.
I prosecutors godono di più ampi margini di flessibilità nella scelta delle strategie d’imputazione, secondo un paradigma nel complesso meno formale e, anzi, più orientato a risultati efficaci e risposte sanzionatorie effettive.
La guida congiunta CPS–SFO del 18 agosto 2025 rappresenta infatti, in questa prospettiva, non già un semplice aggiornamento, bensì anche tappa importante di un progressivo cambiamento nella determinazione della responsabilità penale delle imprese.
La sua adozione ha lo scopo di armonizzare l’approccio alla compliance aziendale e garantire coerenza nei processi decisionali dei prosecutors, consentendo un bilanciamento tra fattori di interesse pubblico e impiego dei principi che governano l’individuazione della responsabilità di direttori, managers o altri soggetti coinvolti.