1.Premessa
La VI Sezione penale della Corte di Cassazione esclude che l’ente possa essere oggetto del sequestro preventivo c.d. impeditivo, ossia di quella cautela reale prevista all’art. 321 del Codice di procedura penale. Come noto, si tratta di un vincolo che ricade sulle “cose pertinenti al reato”, la cui ammissibilità nei confronti dell’ente è in un certo qual modo controversa.
Da un canto, manca nel corpo del Decreto 231 un esplicito rinvio all’art. 321, co. 1 c.p.p. e dall’altro – ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 231/2001 – gli scopi a cui è orientato il sequestro preventivo vengono assolti dalle misure interdittive e, poi, il Decreto 231 prevede all’art. 53 una specifica ipotesi di sequestro preventivo, che attiene ai soli beni di cui è consentita la confisca ovvero il prezzo e il profitto del reato.
A fronte di questo assetto normativo, la sentenza n. 19717 del 27 maggio 2025 acquista una particolare valenza in quanto permette di riflettere sulla controversa ammissibilità del sequestro impeditivo come disciplinato dal Codice di procedura penale nei confronti dell’ente (infra § 3) e di tornare a discutere sulla dicotomia tra ente “cosa pertinente al reato” ai sensi dell’art. 321, co. 1 c.p.p. e “beneficiario del reato” alla luce dell’art. 5 d.lgs. n. 231/2001 (infra § 4), partendo dai fatti che hanno dato corso al giudizio in Cassazione (infra § 2).
2.I fatti di causa e il giudizio in Cassazione
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre per Cassazione l’ordinanza del Tribunale della medesima città, che aveva rigettato l’appello cautelare proposto dalla stessa Procura contro il diniego di applicazione del provvedimento di sequestro preventivo del GIP nei confronti di una società in accomandita semplice, i cui soci erano indagati per dei reati in tema di accise (artt. 40, co. 1, lett. c) e 45 d.lgs. n. 504/1995) e per corruzione propria. Nello specifico, gli imputati destinavano del carburante ad uso agricolo, che beneficia di un’aliquota fiscale agevolata, ad altro uso ovvero ad uno personale o per corrompere alcuni pubblici ufficiali.
In pratica, i soci facevano un uso distorto del carburante che gestivano, sottraendolo al pagamento delle accise e impiegandolo come prezzo della corruzione propria.
Preliminarmente, occorre evidenziare che i reati previsti dal d.lgs. n. 504/1995 rappresentano il reato-presupposto dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-sexdecies d.lgs. n. 231/2001, rubricato Contrabbando, mentre il delitto di corruzione propria fonda l’illecito corporativo previsto all’art. 25 d.lgs. n. 231/2001.
Tanto il GIP quanto il Tribunale di Trani rigettano la richiesta di sequestro preventivo sia su argomentazioni di ordine normativo sia sull’insussistenza delle esigenze cautelari.
Sotto il primo profilo, l’art. 44 del d.lgs. n. 504/1995 consente la confisca – da eseguirsi nelle forme di quella doganale – soltanto dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi impiegati per commettere i reati previsti all’art. 40 e, specularmente, esclude che possa essere sequestrata l’azienda. Nel caso di specie, il sequestro preordinato alla confisca si fonda sulla destinazione di carburante ad uso agricolo a una diversa destinazione, carburante ad uso comune, cioè, nella lettera della disposizione, sulla destinazione “ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate”. Del pari, anche il delitto di corruzione contestato consente la sola confisca del prezzo e del profitto del reato, mentre è preclusa quella dell’azienda.
Sotto il secondo profilo, poi, entrambi gli organi giudicanti territoriali hanno ritenuto insussistenti le esigenze cautelari: gli imputati erano gravati da misure cautelari personali, il che impediva loro di gestire la società e di intrattenere rapporti con i soggetti corrotti. Inoltre, osserva il Tribunale, l’oggetto della richiesta di sequestro non era specifico, non potendo desumersi se essa riguardava i beni aziendali o la società. In ambedue i casi, la stessa richiesta non poteva essere accolta poiché la società non era stata indagata e, quindi, nelle parole della Cassazione, non era stata considerata “la alterità soggettiva della società […] rispetto ai soci” e, poi, si rileva che contro la società non era stato contestato alcun illecito dipendente da reato.
Insomma, l’organo inquirente chiedeva il sequestro impeditivo dell’ente (o dei suoi beni) al di fuori di qualsiasi condizioni di rito e di merito – facendo arguire l’equazione impresa = cosa pertinente al reato – tanto che la Corte regolatrice dichiara non fondato il ricorso, formulando delle argomentazioni più che condivisibili.
Da un lato osserva che “il Procuratore ricorrente non ha affatto chiarito quale sarebbe l’imputazione provvisoria nei riguardi dell’ente e quindi quale sarebbe il fumus dell’illecito dell’ente rispetto al quale la domanda cautelare deve essere valutata”. Dall’altro, poi, si sofferma sulla controversa configurabilità del sequestro impeditivo a carico dell’ente.
3.La controversa ammissibilità del sequestro dell’ente ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
La sentenza, infatti, si sofferma su tale questione, che si rivela controversa, registrandosi due orientamenti contrapposti: l’uno ritiene ammissibile il sequestro preventivo dell’ente ai sensi dell’art. 321 c.p.p., l’altro, invece, esclude che il soggetto corporativo possa essere attinto da tale cautela reale.
In limine, si deve rammentare che nel sistema della responsabilità da reato degli enti, il sequestro preventivo è disciplinato all’art. 53 d.lgs. n. 231/2001, che – al comma 1 – lo ammette sulle “cose di cui è consentita la confisca a norma dell’art. 19” – cioè sul prodotto e sul profitto del reato – e secondo le modalità “di cui agli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili”.
Il primo orientamento, espresso dalla II Sezione penale della Suprema Corte nella sentenza n. 34293 del 2018, facendo leva sul mancato rinvio fisso al comma 1 dell’art. 321 c.p.p., che individua l’oggetto del sequestro preventivo, e sul disposto dell’art. 34 d.lgs. n. 231/2001, il quale mutua le disposizioni del Codice di rito penale nel campo della responsabilità corporativa da reato “in quanto compatibili”, ammette il sequestro preventivo impeditivo ivi disciplinato, argomentando che non c’è incompatibilità logico-giuridica tra questo genere di sequestro e le misure interdittive, a cui rinvia l’art. 53 del Decreto 231. Nella tesi fatta propria da questa linea interpretativa, le interdittive pongono un vincolo al bene “solo in modo indiretto e temporaneo”, mentre il sequestro, soprattutto se finalizzato alla confisca, andrebbe ad incidere direttamente sul bene, eradicando il pericolo che con esso possano essere commessi ulteriori reati.
L’orientamento di cui ci si occupa, infatti, ragiona sulla diversità – ontologica e teleologica, si potrebbe dire – tra sequestro impeditivo e misura interdittiva poiché se, da un canto, è vero che la misura interdittiva blocca l’impiego delle cose c.d. criminogene, dall’altro, è altrettanto vero che l’ente può disporre del bene su cui ricade detta misura e che lo stesso bene può circolare. Si sostiene, infatti, che “una cosa […] è la paralisi dell’attività dell’ente […], ben altra cosa è il blocco di singoli […] beni che, ove non sequestrati, ben potrebbero continuare ad esplicare la loro carica criminogena […] perché utilizzati dall’ente in altri rami dell’attività non colpita dall’interdittiva o perché […] ceduti a terzi che continuino ad utilizzarli” (Cass. pen., II. Sez. sent. n .34293/2018).
Viceversa, l’arresto del 2025 di cui si sta trattando sconfessa questa impostazione e sostiene che l’ente non possa essere oggetto del sequestro preventivo impeditivo ai sensi dell’art. 321 co. 1 c.p.p.
La VI Sezione penale richiama e aderisce a quell’impostazione dottrinale secondo la quale il sequestro preventivo applicabile nei confronti dell’ente è disciplinato dall’art. 53 del Decreto 231 ed è diverso – per finalità, campo di applicazione e disciplina – dall’omologa misura reale prevista nel Codice di procedura penale.
L’art. 53, infatti, consente il sequestro preventivo esclusivamente delle cose che possono essere oggetto di confisca ai sensi dell’art. 19, i) il prezzo e ii) il profitto del reato ovvero il loro equivalente in valore, e prevede che si osservino – in quanto applicabili – le norme del Codice di procedura penale a cui lo stesso fa rinvio e già menzionate. Pertanto, il mancato rinvio al comma 1 dell’art. 321 c.p.p. implica che nei confronti dell’ente non è ammissibile un vincolo reale su quei beni che nel lessico codicistico sono quelle “cose pertinenti al reato”, la cui libera disponibilità “possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”.
Questo secondo orientamento, quindi, giustifica l’inapplicabilità del sequestro impeditivo all’ente sul fatto che l’art. 53 non rinvia al comma 1 dell’art. 321 c.p.p. e, ancora, argomenta sostenendo che nel sistema 231 pare difficile configurare il sequestro dell’ente in quanto tale. Infatti, si verrebbe a creare una sovrapposizione tra il vincolo reale impeditivo e l’interdizione dall’attività (la più grave delle misure interdittive) visto che tra i beni oggetto di sequestro preventivo rientra anche l’azienda – vale precisare, il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). In pratica, attraverso questa misura cautelare interdittiva si possono ottenere i medesimi effetti che il precedente orientamento giurisprudenziale connette all’applicazione del sequestro impeditivo a carico dell’ente.
Inoltre, sostiene la sentenza del 2025 che l’incompatibilità tra sequestro impeditivo e sistema 231 emerge anche dalla Relazione Ministeriale al Decreto 231: al paragrafo 17 precisa con riferimento agli artt. 53 (Sequestro preventivo) e 54 (Sequestro conservativo) che queste disposizioni “introducono due ipotesi di cautele autonome rispetto all’apparato di misure interdittive irrogabile alle persone giuridiche. Per quanto non espressamente previsto dalla legge delega, si è ravvisata la necessità di disciplinare le ipotesi di sequestro preventivo a scopo di confisca e del sequestro conservativo, posto che la loro operatività in ragione del generale rinvio alle regole processuali ordinariamente vigenti – questo espressamente previsto dalla delega – non si sarebbe potuta mettere seriamente in discussione in ragione di una incompatibilità con le sanzioni interdittive irrogabili nei confronti delle persone giuridiche, in realtà non ravvisabile se non in relazione al sequestro preventivo in senso proprio, che pertanto è da ritenersi ipotesi non applicabile nella specie”.
Emerge, quindi, come lo stesso legislatore del 2001 abbia escluso che l’ente possa essere oggetto del sequestro preventivo previsto all’art. 321, co. 1 c.p.p., basando tale scelta sull’incompatibilità (e sulla sovrapposizione) tra tale genere di misura cautelare e le misure interdittive: nel sistema da responsabilità da reato degli enti, queste ultime sono le species dei vincoli reali che possono essere applicati al soggetto corporativo ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 231/2001 e, nello specifico, l’interdizione dell’esercizio dall’attività.
Così motivando, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Procuratore presso il Tribunale di Trani.
4.La dicotomia tra ente “cosa pertinente al reato” ed ente “beneficiario del reato”
A ben vedere, la sentenza appena commentata manifesta quella dicotomia che coinvolge l’ente, ora considerato “cosa pertinente al reato” ai sensi dell’art. 321 c.p.p., ora invece “beneficiario del reato” ossia come il soggetto giuridico nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato presupposto e, quindi, come destinatario della disciplina del d.lgs. n. 231/2001.
È questa una dicotomia antica, che tuttavia ancora perdura – e non senza una propria ragionevolezza – in alcuni settori, quale quello dei procedimenti antimafia, dove l’impresa è il più delle volte un mezzo per commettere reati, come evidenziato da un recente studio sugli esiti applicativi del Decreto 231 nei primi vent’anni di vigenza, i cui esiti sono confluiti nel volume a cura di F. Centonze e S. Manacorda, Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa, il Mulino, Bologna, 2023.
Con riferimento ai procedimenti antimafia condotti dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) nel distretto della Corte di Appello di Napoli durante il lasso temporale che va dal 2016 al 2021, la ricerca empirica ha fatto emergere che gli enti – recte, le partecipazioni sociali ad essi – di volta in volta coinvolti in procedimenti per reati (spesso aggravati dall’art. 7 l. n. 203/1991, oggi art. 416-bis.1 c.p.) contro l’ordine pubblico, la pubblica amministrazione, l’ambiente, l’economia pubblica, il patrimonio e così continuando – ovvero per delitti che sono anche reato-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001 – sono stati oggetto di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. piuttosto che rientrare nell’alveo applicativo del Decreto 231.
Si tratta di una circostanza che, da un canto, fa emergere l’accennata dicotomia che attanaglia l’ente e, dall’altro, sottolinea che il sistema 231 si indirizza all’impresa che esercita un’attività lecita e che incappa, per così dire, in una vicenda criminale.
Infatti, quella ricerca ha dimostrato che nelle indagini condotte dalla DDA l’impresa viene ricondotta alla nozione di cosa pertinente al reato ai sensi dell’art. 321 c.p.p. vuoi perché è corpo del reato (art. 253, co. 2 c.p.p.) e, quindi, è oggetto di confisca obbligatoria (art. 240 c.p.), vuoi perché rappresenta il mezzo per la commissione del reato (es., riciclaggio). L’esame degli oltre cento decreti di sequestro preventivo ha evidenziato una dinamica criminologica, che consta di tre fasi.
La prima riguarda la commissione di reati quali corruzione, usura, spaccio di sostanze stupefacenti, ossia di delitti con cui l’organizzazione criminale si procura la provvista di denaro, che nella seconda fase è l’oggetto del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p. e art. 25-octies.1 d.lgs. n. 231/2001, su cui il post Il trasferimento fraudolento di valori come illecito dell’ente: un’opportunità per la prevenzione antimafia?). Una volta consumato tale delitto, si entra nella terza fase della dinamica criminologica, dove i beni (soprattutto il denaro) illecitamente acquisiti sono oggetto di riciclaggio e di ricettazione. In tale dinamica, la persona giuridica svolge quasi sempre il ruolo di uno strumento giuridico con cui commettere reati contro il patrimonio o l’economia pubblica, che – al di fuori del contesto criminale – non avrebbe vita propria.
Si deve precisare che in questi procedimenti l’ente non è stato sequestrato in quanto tale, ma sono state sequestrate le sue quote sociali, i beni di cui era titolare (retius, l’azienda) e i rapporti economici che gli facevano capo e poi che al sequestro è seguita la nomina di un amministratore giudiziario.
Questa circostanza fornisce un’argomentazione ulteriore alla soluzione adottata dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione perché i decreti di sequestro ex art. 321 c.p.p. hanno ad oggetto singoli beni e beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, laddove previsto dalla legge, e non già l’ente in quanto tale, come sostenuto dall’orientamento che ha disatteso.
5.Conclusioni.
La sentenza che è stata commentata ha dato l’occasione di riflettere su un dato che a volta passa sottotraccia nel dibattito in tema di responsabilità da reato degli enti ossia la fluidità che taluni concetti con un medesimo nomen iuris acquistano nel Decreto 231.
La Corte di legittimità, dopo aver chiarito che nel caso di specie all’ente non era stato imputato alcun illecito amministrativo dipendente da reato e che mancavano le esigenze cautelari, ha ricondotto negli argini costruiti dal legislatore l’istituto del sequestro preventivo che può essere applicato all’ente, adducendo motivazioni più che condivisibili. Inoltre, se è vero che – come affiora dei sequestri antimafia – l’ente, sotto certi punti di vista, può essere ricondotto alla nozione di cosa pertinente al reato è altrettanto vero che in quei casi il vincolo reale insiste su singoli beni e, nel caso, anche su aziende allorché però degli stessi e delle stesse sia stato dimostrato il rapporto con l’attività mafiosa.
In conclusione, l’arresto della VI Sezione penale deve essere salutato con favore poiché chiarifica il tipo di vincolo reale a cui può essere sottoposto l’ente.
Per consultare la sentenza n. 19717 del 27 maggio 2025 dal sito internet della Corte di Cassazione clicca qui