1. Premessa: il decreto legislativo n. 160/2026 e le novità introdotte
Il 15 settembre 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 160 del 9 settembre 2026, che adegua la normativa italiana al Regolamento europeo sull’IA (UE 2024/1689) .
Le nuove disposizioni, adottate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», introducono rilevanti novità nel quadro normativo nazionale intervenendo su una pluralità di profili concernenti la progettazione, lo sviluppo e l’impiego dei sistemi di Intelligenza Artificiale (per un’analisi più dettagliata del contenuto della legge n. 132/2025 si rinvia ad un precedente post).
Il decreto disciplina, in particolare, l’utilizzo dei sistemi di IA da parte degli organi, degli uffici e dei comandi delle Forze di polizia, individuando condizioni, garanzie e limiti per il loro impiego nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, in coerenza con il quadro delineato dal regolamento europeo.
Il provvedimento interviene, inoltre, sul versante della responsabilità connessa all’impiego dei sistemi di IA, introducendo disposizioni tanto di natura civile quanto penale e incidendo, altresì, sui relativi profili processuali.
Sul piano penalistico, il decreto innova il sistema sia attraverso l’introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice connessa all’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e all’alterazione illecita dei sistemi stessi, sia attraverso l’intervento sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con l’ampliamento del catalogo dei c.d. reati presupposto. L’intervento normativo determina, pertanto, un’estensione dell’area del rischio ai fini della responsabilità dell’ente, imponendo di considerare le nuove fattispecie anche nella prospettiva dei presidi organizzativi e dei modelli di prevenzione dei reati.
È su tali profili che si concentrerà il presente contributo. Tralasciando gli ulteriori interventi recati dal decreto in materia di impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia, nonché gli aspetti concernenti la responsabilità civile e i relativi profili processuali, l’analisi sarà specificamente rivolta alle novità di natura penalistica e, in particolare, all’introduzione delle nuove fattispecie incriminatrici e al loro inserimento nel catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001.
2. Il nuovo reato di «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi»: l’art. 437-bis c.p.
Sul piano del diritto penale sostanziale la principale novità è rappresentata dall’introduzione della fattispecie rubricata «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi», contenuta nell’art. 437-bis c.p.
Innanzitutto, è necessario rilevare come la nuova figura criminosa venga inserita – all’interno del codice penale – immediatamente dopo l’art. 437 c.p., che punisce la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. La scelta sistematica non appare casuale: entrambe le disposizioni, infatti, si collocano nell’area dei delitti contro l’incolumità pubblica e condividono una funzione preventiva, diretta a impedire che l’omessa predisposizione o la compromissione di presidi di sicurezza si traducano in situazioni di pericolo.
Il nuovo articolo presenta, tuttavia, un oggetto di tutela e un ambito applicativo più ristretti, specificamente riferiti ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, ed è costruito introno a una diversa concezione di tutela.
La disposizione si articola in una pluralità di ipotesi. Pur non essendo questa la sede per fornire una dettagliata analisi della norma, si ritiene utile – anche ai fini di una miglior coerenza espositiva – illustrarne brevemente i contenuti essenziali.
Il primo comma punisce chiunque ometta di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione e l’immissione sul mercato di sistemi di IA ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi, ovvero ometta di adottare misure di sorveglianza umana, quando da tali omissioni derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, è prevista una cornice edittale più severa.
Il secondo comma contempla, al di fuori dei casi indicati dal primo comma e salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’alterazione di sistemi di IA ad alto rischio, quando da essa derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, ovvero per la sicurezza dello Stato.
Il terzo comma introduce una specifica previsione in materia di colpa grave, stabilendo che, se taluno dei fatti previsti dal primo comma è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto.
Il quarto comma, infine, contempla un’ipotesi riferita all’utilizzatore professionale di sistemi di IA ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana, quando da tale omissione derivi uno dei pericoli indicati dal primo comma.
Come già anticipato, la disposizione configura una fattispecie di pericolo concreto, nella quale l’omissione (o l’alterazione, nel caso del secondo comma) assume rilevanza penale solo in quanto si traduca nella situazione di pericolo richiesta dalla norma. La fattispecie non sanziona, dunque, ogni carenza tecnica o organizzativa, né la semplice non conformità rispetto alla disciplina in materia di IA. Occorre che l’omissione abbia ad oggetto misure tecniche o di sorveglianza umana riferibili a un sistema di IA ad alto rischio e che da essa derivi concretamente il pericolo considerato dalla norma, il quale è costituito, in via principale, dalla vita e dall’incolumità individuale o pubblica, cui si aggiunge, nelle ipotesi aggravate, la sicurezza dello Stato.
L’ulteriore elemento qualificante della fattispecie è rappresentato dal riferimento alla. c..d catena di valore dell’IA. La disposizione, infatti, considera e si riferisce alle attività di progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, intercettando così una pluralità di soggetti e di momenti della “filiera tecnologica” e richiamando implicitamente la disciplina dell’AI Act. Il regolamento europeo, come è noto, si occupa di molteplici categorie di soggetti, ponendo a loro carico precipui obblighi:
- 16 Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- 22 Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- 23 Obblighi degli importatori
- 24 Obblighi dei distributori
- 26 Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio
Proprio il rinvio (implicito ma evidente nella sostanza) alla disciplina delineata dall’AI Act pone, tuttavia, un ulteriore problema sul piano della determinatezza del precetto penale. Una delle principali criticità dell’impianto europeo riguarda, infatti, il grado di precisione con cui sono individuate le misure di sicurezza e di sorveglianza umana. L’AI Act ricorre frequentemente a formule elastiche e clausole aperte, il cui contenuto concreto dipende dalle caratteristiche del sistema, dal livello di rischio, dal contesto di utilizzo e dalla fattibilità tecnica delle misure. È significativo, in questo senso, il disposto degli artt. 9 e 14, che richiedono, rispettivamente, misure di gestione dei rischi “adeguate” e “mirate”, da adottare “per quanto tecnicamente possibile”, e misure di sorveglianza umana “commisurate ai rischi, al livello di autonomia e al contesto di utilizzo”, da predisporre, per taluni profili, “quando tecnicamente fattibile”.
Tale elasticità, fisiologica rispetto alla complessità e alla rapida evoluzione della tecnologia, assume una diversa rilevanza quando la violazione degli obblighi così formulati costituisce il presupposto di una responsabilità penale. Come rilevato dalla dottrina penalistica che si è occupata del tema, si pone allora il problema di stabilire se e in quale misura il destinatario della norma possa individuare ex ante la condotta doverosa (o meglio, la misura tecnica o di sorveglianza da adottare), secondo le esigenze di garanzia proprie del diritto penale.
È in tale prospettiva che assumono rilievo gli standard tecnici armonizzati. L’art. 40, par. 1, dell’AI Act prevede una presunzione di conformità ai requisiti del regolamento per i sistemi di IA ad alto rischio conformi agli standard armonizzati, o a parti di essi, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione europea ha pertanto richiesto agli enti di normalizzazione, CEN e CENELEC, l’elaborazione degli standard destinati a supportare l’attuazione dell’AI Act, nell’ambito del Joint Technical Committee 21 (JTC 21) “Artificial Intelligence”, che comprende, tra gli altri, lavori relativi alla gestione del rischio, alla valutazione della conformità e alla sorveglianza umana. Il processo di normazione è già in corso: nel luglio 2026 è stato pubblicato EN 18286:2026, relativo ai sistemi di gestione della qualità, mentre è in elaborazione prEN 18228, dedicato all’AI Risk Management e destinato a supportare l’applicazione dell’art. 9 del regolamento.
Gli standard tecnici sono dunque destinati a svolgere una funzione centrale nella progressiva definizione degli obblighi di sicurezza e di sorveglianza umana. Tale soluzione, tuttavia, non è esente da criticità. Da un lato, infatti, la definizione di profili tecnici (rilevanti anche ai fini di una eventuale responsabilità penale) viene affidata a organismi di normazione che, pur operando nel quadro istituzionale europeo, mantengono natura privatistica; dall’altro, non può darsi per scontato che tali organismi siano sempre in grado di elaborare criteri tecnici sufficientemente puntuali e stabili in un settore caratterizzato da elevata complessità e da una rapida evoluzione tecnologica. Ne deriva un ulteriore interrogativo in ordine alla capacità degli standard di assicurare, attraverso la progressiva specificazione tecnica degli obblighi posti dall’AI Act, un livello di determinatezza tale da rendere effettivamente conoscibile e prevedibile la regola di condotta cui l’art. 437-bis c.p. ricollega la responsabilità penale.
Tornando ora alla disamina del testo del nuovo art. 437-bis, e più nello specifico sul versante dell’elemento soggettivo, la fattispecie è costruita in via principale a titolo di dolo; lo schema prevede tuttavia, per i fatti di cui al primo comma, una specifica riduzione di pena quando siano commessi per colpa grave. La previsione, che sembra richiamare l’art. 590-sexies c.p. (nell’ambito della c.d. “colpa medica”), delimita così l’area della responsabilità colposa, riservandola alle ipotesi nelle quali la violazione cautelare raggiunga una soglia qualificata di gravità, da valutarsi alla luce delle circostanze concrete, delle conoscenze disponibili, delle competenze dell’agente e delle cautele esigibili nel caso specifico.
Particolare rilievo assume, infine, la previsione relativa all’utilizzatore professionale (c.d. deployer), che mediante l’uso dell’avverbio “intenzionalmente” pare richiedere la forma più intensa di dolo ai fini della configurazione del reato. La norma riconosce implicitamente che il rischio tecnologico non si esaurisce nella fase di progettazione o produzione del sistema, ma può essere alimentato anche dalle modalità concrete del suo impiego. La designazione formale di un operatore non sarà, però, sufficiente a integrare il requisito della sorveglianza umana, ove tale soggetto non disponga delle competenze e dei poteri necessari per comprendere gli output, rilevare anomalie, intervenire sul funzionamento e, quando necessario, sospendere l’utilizzo del sistema.
3. La definizione di «sistema ad alto rischio»
L’art. 437-bis c.p. non si riferisce indistintamente a tutti i sistemi di intelligenza artificiale, ma soltanto ai sistemi definiti dalla normativa europea «ad alto rischio». Per comprendere l’ambito applicativo della nuova fattispecie è quindi necessario fare riferimento alla classificazione prevista dal Regolamento (UE) 2024/1689 (per un esame più puntuale si rinvia ad un precedente post) .
Ai sensi dell’art. 6 dell’AI Act, un sistema di IA è considerato ad alto rischio, indipendentemente dal fatto che sia immesso sul mercato o messo in servizio separatamente rispetto ai prodotti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
- a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’Allegato I;
- b) il prodotto, il cui componente di sicurezza a norma della lettera a) è il sistema di IA, o il sistema di IA stesso in quanto prodotto, è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto, a norma della normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’Allegato I.
Quale esempio, la Commissione europea ha indicato un sistema di computer vision basato sull’IA impiegato in una cella robotizzata per rilevare la presenza di persone e attivare, in caso di pericolo, l’arresto del robot: ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 6, par. 1, il sistema, in quanto componente di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione richiamata nell’Allegato I, rientrerà tra i sistemi di IA ad alto rischio.
Ai sensi dell’art. 6, par. 2, sono inoltre considerati ad alto rischio i sistemi di IA ricompresi nell’Allegato III, fermo restando quanto previsto dal par. 3 della medesima disposizione. Quest’ultimo stabilisce, infatti, che, al ricorrere delle condizioni ivi previste, non sono qualificati come ad alto rischio i sistemi di IA elencati nell’Allegato III che non presentino un rischio significativo di danno alla salute, alla sicurezza o ai diritti fondamentali delle persone fisiche, anche in ragione della loro limitata incidenza sull’esito del processo decisionale. Tale deroga non trova tuttavia applicazione con riferimento ai sistemi che effettuano la profilazione di persone fisiche, i quali sono sempre considerati ad alto rischio.
Tra i casi d’uso individuati dall’Allegato III rientrano, ad esempio, alcuni sistemi impiegati per l’identificazione biometrica, la gestione e il funzionamento di infrastrutture critiche, l’istruzione e la formazione, il reclutamento e la gestione dei lavoratori, l’accesso a servizi essenziali, le attività di contrasto, la migrazione e il controllo delle frontiere, nonché l’amministrazione della giustizia e i processi democratici.
Alla luce dell’incertezza che la suddetta definizione ha generato tra gli operatori del mercato, la Commissione europea ha elaborato specifiche linee guida e orientamenti sulla classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio, allo scopo di assistere fornitori, deployer e autorità competenti nell’applicazione uniforme dell’art. 6 dell’AI Act. Tali indicazioni, pur non avendo natura giuridicamente vincolante, possono offrire un ausilio interpretativo nei casi dubbi, soprattutto attraverso l’analisi della finalità prevista, della funzione concreta e del contesto di impiego del sistema.
4. L’art. 25-vicies del d.lgs. n. 231/2001: i nuovi reati presupposto
In attesa di comprendere se la proposta di articolato presentata e depositata dalla “Commissione Fidelbo” per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche diverrà effettivamente legge, l’art. 15 del d.lgs. n. 160/2026 ha modificato anche il d.lgs. n. 231/2001, ampliando (ancora) il catalogo dei c.d. reati presupposto mediante l’introduzione dell’art. 25-vicies, rubricato «Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale».
La disposizione subordina la responsabilità dell’ente a due fattispecie incriminatrici: l’art. 437-bis c.p., già sopra analizzato, e l’art. 612-quater c.p., relativo all’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, già introdotto con la legge n. 132/2025 e attualmente vigente.
Il nuovo art. 25-vicies prevede, in particolare, per l’art. 437-bis c.p., una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote, e per l’art. 612-quater c.p. una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.
Per entrambe le fattispecie sono inoltre previste delle sanzioni interdittive, tra cui la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca da quelli già concessi, e il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e) d.lgs. 231/2001). In osservanza del principio di proporzionalità, non è invece stata prevista la misura dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, privilegiando le misure incidenti sull’operatività dell’ente nei settori connessi all’illecito, ed evitando così la sanzione integralmente paralizzante dell’attività. È importante sottolineare la marcata differenza tra le due fattispecie contemplate dall’art. 25-vicies, che si distinguono per struttura, presupposti applicativi e oggetto della tutela. L’art. 437-bis è, come già evidenziato, un reato di pericolo concreto, volto a presidiare la sicurezza dei sistemi di IA ad alto rischio e a prevenire i pericoli derivanti dal loro funzionamento o dalla loro alterazione; l’art. 612-quater, invece, è un reato di danno che tutela la persona rispetto alla diffusione non consensuale di contenuti artificialmente generati o alterati, idonei a ingannare sulla loro genuinità.La distinzione assume rilievo anche sul piano del risk assessment, imponendo di considerare, per l’art. 437-bis, i processi aziendali nei quali siano impiegati sistemi di IA ad alto rischio e di verificarne classificazione, modalità di utilizzo, i soggetti addetti all’interno della catena produttiva, gli obblighi di sorveglianza e presidi tecnici e organizzativi. Per l’art. 612-quater, l’analisi dovrà invece concentrarsi sui processi che comportano la generazione o diffusione di contenuti mediante sistemi di IA (non necessariamente qualificati come «ad alto rischio»), con particolare riguardo alle attività di comunicazione e marketing, alla gestione dei canali digitali e ai rapporti con i fornitori esterni.
In entrambi i casi, tuttavia, la mera violazione degli obblighi posti dall’AI Act non sarà di per sé sufficiente a integrare il reato presupposto né, conseguentemente, a fondare la responsabilità dell’ente. Occorrerà infatti verificare la sussistenza di tutti gli elementi del reato commesso dalla persona fisica, nonché dei presupposti generali della responsabilità da reato dell’ente previsti dal d.Lgs. n. 231/2001, incluso il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente ex art. 5. Quest’ultimo dovrà essere accertato in concreto: nel caso dell’art. 437-bis, ad esempio, potrà assumere rilievo la scelta di comprimere i presidi tecnici, i controlli o la sorveglianza al fine di ridurre costi, evitare interruzioni o accelerare i processi, mentre, rispetto all’art. 612-quater, potranno venire in considerazione carenze nelle procedure di autorizzazione e controllo dei contenuti generati dall’IA o nella verifica del consenso dell’interessato.
Particolare rilievo assume, infine, la colpa di organizzazione, che dovrà essere valutata autonomamente rispetto alla responsabilità della persona fisica autrice del reato, verificando l’esistenza di un deficit organizzativo concretamente correlato al rischio poi realizzatosi. In questa prospettiva, l’assenza di procedure per la classificazione e gestione dei sistemi ad alto rischio, di adeguati controlli sull’impiego degli strumenti generativi, di regole per la verifica del consenso o di efficaci presidi sui fornitori esterni potrà assumere rilievo ai fini della responsabilità dell’ente, purché sussista un nesso concreto con la commissione del reato.
La medesima distinzione deve essere mantenuta anche rispetto alle sanzioni amministrative previste dall’AI Act: una stessa carenza tecnica o organizzativa può rilevare su piani diversi, ma la non conformità alla disciplina europea non determina automaticamente la consumazione del reato presupposto. Sarà pertanto necessario verificare, caso per caso, se la condotta superi la soglia della mera violazione regolatoria e integri tutti gli elementi della fattispecie penale, incluso, per l’art. 437-bis, il necessario pericolo concreto.
5. Considerazioni finali: le ricadute sulla responsabilità da reato degli enti
L’introduzione di una disciplina specificamente riferita ai rischi connessi alla progettazione e all’impiego dell’intelligenza artificiale era ormai divenuta improcrastinabile. L’utilizzo sempre più diffuso di sistemi di IA aveva già imposto di interrogarsi sulle forme attraverso cui prevenire e governare il relativo rischio, anche nell’ambito della responsabilità da reato degli enti. In questa direzione si erano già mossi, prima dell’intervento legislativo, tanto gli operatori del settore quanto le associazioni di categoria e gli organismi professionali, attraverso contributi volti a individuare modalità operative di integrazione del rischio tecnologico nei sistemi di compliance e nei processi di risk assessment. Si pensi, ad esempio, alle indicazioni elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) in materia di Cybersecurity, compliance e Modello 231.
La novella costituisce, pertanto, un importante tassello nell’evoluzione del sistema penalistico nazionale, sia con riferimento alla responsabilità della persona fisica sia rispetto a quella dell’ente. Essa rappresenta, al contempo, una significativa presa di posizione sulla necessità di accompagnare lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale con adeguati strumenti di prevenzione e controllo.
Restano, tuttavia, alcuni punti ancora irrisolti, che saranno destinati a misurarsi soprattutto con la prassi applicativa.
Il primo riguarda la concreta individuazione degli obblighi cautelari. Come già evidenziato, le prescrizioni dell’AI Act in materia di sicurezza e sorveglianza umana delineano un sistema articolato di obblighi, ma non sempre consentono di individuare con sufficiente precisione la misura tecnica od organizzativa concretamente esigibile nel singolo caso. La questione assume particolare rilievo rispetto alle ipotesi colpose, nelle quali, come noto, la responsabilità presuppone la violazione di una regola cautelare che il soggetto agente avrebbe dovuto conoscere ex ante. Quanto più tale regola dipende dall’elaborazione di standard tecnici, conoscenze e prassi in continua evoluzione, tanto più delicato diviene stabilire quale fosse, al momento della condotta, la misura concretamente conoscibile ed esigibile.
A tale profilo si collega quello, più generale, della mancata esplicita individuazione di criteri di imputazione specificamente calibrati sulle peculiarità dell’intelligenza artificiale, nonostante la legge delega avesse espressamente previsto tale possibilità. L’IA presenta, infatti, caratteristiche che incidono direttamente sul tradizionale rapporto tra condotta umana, controllo ed evento: l’imprevedibilità di taluni comportamenti del sistema può determinare esiti non integralmente riconducibili al dominio dell’agente, anche quando quest’ultimo abbia adottato misure preventive astrattamente adeguate. La questione assume rilievo anche nell’ambito del reato di pericolo concreto, nel quale occorre accertare non soltanto la violazione della regola cautelare, ma anche l’effettiva esposizione a pericolo del bene tutelato e la riconducibilità di tale situazione alla condotta dell’agente. Si ripropongono, così, anche nel nuovo contesto tecnologico, le questioni tradizionalmente poste dalla dottrina penalistica in ordine alla struttura e all’accertamento dei reati di pericolo concreto.
Un ulteriore profilo, che potrà richiedere un’opera di coordinamento interpretativo, riguarda il rapporto tra l’art. 437 e il nuovo art. 437-bis c.p. Nel settore della sicurezza sul lavoro, infatti, l’art. 437 può già trovare applicazione rispetto a dispositivi tecnologici destinati a prevenire disastri o infortuni; il nuovo art. 437-bis si colloca invece in un ambito specificamente riferito ai sistemi di IA ad alto rischio. Potranno pertanto emergere ipotesi di parziale sovrapposizione.
Anche il rapporto con l’AI Act dovrà essere ricostruito tenendo conto delle diverse date di applicazione delle sue disposizioni: le prescrizioni del regolamento potranno concorrere, nei limiti della loro applicabilità, alla individuazione degli obblighi gravanti sui soggetti interessati e alla valutazione della condotta, senza che la loro mera violazione possa, prima della relativa applicabilità, costituire di per sé il contenuto dell’obbligo penalmente rilevante.
Infine, particolare attenzione dovrà essere riservata al rapporto tra la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e il sistema sanzionatorio previsto dall’AI Act. L’art. 99 del regolamento contempla, infatti, sanzioni amministrative pecuniarie particolarmente incisive, con importi che, per le violazioni più gravi, possono raggiungere livelli molto elevati e, in determinati casi, essere parametrati al fatturato mondiale dell’impresa. Il problema si pone soprattutto quando la medesima carenza tecnica od organizzativa possa assumere rilievo tanto ai fini della violazione amministrativa dell’AI Act quanto nell’ambito della fattispecie penale e, conseguentemente, della responsabilità dell’ente ex art. 25-vicies. Si tratta di un possibile intreccio tra sistemi sanzionatori differenti che dovrà essere attentamente governato, anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea in materia di ne bis in idem e di “cumulo” di procedimenti e sanzioni aventi natura sostanzialmente penale, evitando che la sovrapposizione dei diversi livelli di tutela conduca a una moltiplicazione sproporzionata delle conseguenze a carico dell’ente.