1. Introduzione: l’iter legislativo
Il 26 marzo 2026 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la c.d. Direttiva Anticorruzione, un quadro armonizzato a livello europeo in materia di contrasto alla corruzione, volto ad allineare sia le fattispecie corruttive e le relative sanzioni negli ordinamenti interni, sia le strategie anticorruzione in ogni Stato membro.
L’approvazione della Direttiva – che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio – giunge dopo un iter legislativo lungo e complesso.
Una prima proposta di Direttiva in tema di lotta alla corruzione era stata presentata dalla Commissione Europea già nel maggio 2023 (analizzata in un precedente post), dove l’obiettivo principale – confermato anche dalla Direttiva qui in analisi – era proprio quello di modernizzare il quadro anticorruzione in vigore nell’UE, ritenuto troppo frammentato tra i singoli Stati membri. Successivamente, nel febbraio 2024, il Parlamento Europeo ha approvato la decisione della Commissione Europea di avviare i negoziati istituzionali, i quali si sono rivelati luogo di grande dibattito soprattutto rispetto alla configurazione del reato di abuso d’ufficio. Un accordo provvisorio sulla proposta è stato poi raggiunto nel dicembre 2025 e infine approvato dal Parlamento con 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astensioni.
Dopo aver ripercorso i principali contenuti della Direttiva, il presente contributo si sofferma su alcuni dei possibili risvolti che tale intervento sovrannazionale avrà in materia di responsabilità da reato degli enti, evidenziando soprattutto le potenzialità che da questo potrebbero derivarne rispetto alla prevenzione ed emersione del fenomeno corruttivo da parte delle imprese.
2. I contenuti principali della Direttiva Anticorruzione
Riprendendo le parole riportate nel Comunicato stampa del Parlamento Europeo, la Direttiva in commento delinea «un quadro armonizzato a livello UE di diritto penale che mira a prevenire e contrastare la corruzione nell’Unione». Viene inoltre affermato come tale «nuovo quadro mira a colmare le lacune nell’applicazione delle norme, in particolare nei casi transfrontalieri, modernizzando le regole, allineando le definizioni giuridiche e introducendo livelli comuni di sanzioni. La Direttiva stabilisce, a livello UE, solo i livelli minimi delle pene massime. I paesi UE potranno dunque adottare norme più severe e adattarle ai propri sistemi giuridici» (Comunicato stampa del Parlamento Europeo del 26 marzo 2026). In altri termini, l’interesse dell’Unione Europea è quello di omogeneizzare le modalità di contrasto al fenomeno corruttivo, concentrandosi principalmente su un approccio repressivo. Questo viene confermato proprio nel considerando n. 1 dove si afferma – in modifica della proposta presentata dalla Commissione – che «la lotta contro la corruzione è essenziale per rafforzare la qualità della democrazia e per realizzare pienamente lo Stato di diritto». Pertanto, «lo scopo della presente Direttiva è contrastare la corruzione mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 3).
Per garantire una migliore cooperazione tra gli Stati membri, quindi, sarà in primo luogo necessario formulare definizioni comuni dei reati corruttivi, in quanto «attualmente la corruzione è configurata come reato in modo diverso negli Stati membri, il che ostacola una risposta coerente ed efficace in tutta l’Unione» (Considerando n. 2 – Direttiva UE Anticorruzione, p. 4). Non manca certo la consapevolezza che, per contrastare in maniera efficace la corruzione, sia necessario adottare anche adeguati strumenti preventivi. Come viene enunciato al considerando n. 5, «affinché siano efficaci, gli approcci anticorruzione in tutti gli Stati membri dovrebbero basarsi su misure volte a migliorare la trasparenza e l’integrità, anche disciplinando ambiti quali il conflitto di interessi, il lobbismo e il fenomeno delle “porte girevoli”» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 6).
2.1. I reati corruttivi e le sanzioni applicabili per le persone fisiche
Dopo una prima parte definitoria dedicata alla individuazione degli interessi da tutelare mediante l’introduzione dei reati previsti nella Direttiva (tra cui si segnala l’inserimento, rispetto alla proposta originaria, anche delle cripto-attività), ai funzionari nelle varie classificazioni (pubblico, dell’Unione Europea, nazionale e di alto livello) e alla persona giuridica, gli artt. 3 e ss. individuano tutte le condotte corruttive (in senso ampio) che dovrebbero essere qualificate come reati dagli Stati membri.
Secondo la Direttiva, tanto la corruzione attiva del privato corruttore quanto la corruzione passiva del funzionario sono da qualificare come condotte penalmente rilevanti (art. 3). Vengono poi definite le condotte di corruzione nel settore privato (art. 4), l’appropriazione indebita (art. 5), il traffico d’influenze (art. 6), l’esercizio illecito di funzioni pubbliche (art. 7), l’intralcio alla giustizia (art. 8), l’arricchimento mediante reato di corruzione (art. 9), l’occultamento (art. 10) e, infine, l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso e tentativo (art. 11) che devono assumere rilevanza penale con riguardo agli articoli da 3 a 6 e agli articoli da 8 a 10, escludendo dunque l’esercizio illecito di funzioni pubbliche di cui all’art. 7.
Sul piano sanzionatorio – e sempre al fine di raggiungere la più ampia armonizzazione tra le diverse legislazioni domestiche – la Direttiva individua soltanto il mimino del massimo edittale, lasciando quindi la determinazione del massimo alla discrezionalità del singolo Stato membro, purché non sia inferiore alla soglia indicata dall’Unione. Inoltre, sempre l’art. 12 relativo alle sanzioni, prevede che «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli da 3 a 6 e da 8 a 11 possano essere destinatarie di sanzioni o misure penali o non penali aggiuntive proporzionate alla gravità della condotta» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 49), tra cui sanzioni pecuniarie, misure interdittive, divieto temporaneo di candidarsi a cariche pubbliche, esclusione dall’accesso ai finanziamenti, ecc.
2.2. (Segue): … e per le persone giuridiche
Rispetto alla responsabilità delle persone giuridiche, l’art. 13 della Direttiva va sostanzialmente a confermare quanto era già previsto all’interno della proposta della Commissione Europea. Rimane dunque la distinzione tra reato commesso dall’apicale a vantaggio dell’ente (“for the benefit of”) e quello commesso dal soggetto sottoposto all’autorità di questo, facendo sempre salva la responsabilità delle «persone fisiche che commettono, istigano o sono complici di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 e da 8 a 11» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 51).
Anche per le persone giuridiche, attraverso l’art. 14, la Direttiva mira all’individuazione di «sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive», che comprendano «sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata, e possano includere altre sanzioni o misure penali o non penali proporzionate alla gravità della condotta» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 52), tra cui l’esclusione dal diritto di un beneficio, l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, l’interdizione temporanea o permanente, ecc.
Come per le persone fisiche, anche per le persone giuridiche la Direttiva si limita all’individuazione del livello minimo del massimo delle sanzioni pecuniarie. Viene infatti previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché il massimo edittale sia commisurato al «fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, oppure nell’esercizio precedente a quello della decisione che irroga la sanzione pecuniaria» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 53), e che comunque non sia inferiore:
- al 5% del fatturato mondiale totale o, alternativamente, a 40 mila euro, per i reati di cui agli artt. 3, 4 e 5;
- al 3% del fatturato mondiale totale, o alternativamente, a 24 mila euro, per i reati di cui agli artt. 6, 8 e 9.
2.3. Gli strumenti di prevenzione della corruzione individuati dalla Direttiva
Il capo III della Direttiva si concentra sulle misure di prevenzione che dovrebbero adottare gli Stati membri «allo scopo di ridurre complessivamente i reati di corruzione e il rischio di corruzione» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 63).
Secondo quanto previsto dall’art. 20, gli Stati membri dovranno disporre misure adeguate a:
- «sensibilizzare il pubblico e il settore privato sull’impatto e sugli effetti nocivi della corruzione» (comma 1);
- assicurare un «livello elevato di integrità, trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale», promuovendo una «cultura del servizio pubblico basata su tali principi» (comma 2);
- garantire «un accesso adeguato alle informazioni di interesse pubblico», prevedere «norme sulla dichiarazione e sulla gestione dei conflitti di interessi nel settore pubblico», garantire «la trasparenza nel finanziamento delle candidature dei funzionari pubblici eletti e dei partiti politici», ecc. (comma 3);
- «prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, adattate ai rischi specifici del settore di attività» (comma 4);
- «individuare i settori o le professioni più esposte al rischio di corruzione» e successivamente affrontare i vari rischi (comma 5) e darne adeguata informazione organizzando «attività di sensibilizzazione adeguate alle specificità dei settori o delle professioni individuati» (comma 6);
- «promuovere la partecipazione della società civile, del mondo accademico, delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni locali alle attività anticorruzione» (comma 7).
A tutto ciò si affianca anche l’adozione e pubblicazione di una strategia nazionale in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, che individui gli obiettivi da raggiungere e i mezzi necessari per poterli conseguire, tentando di garantire la più ampia consultazione tra la società civile, organismi preposti, esperti indipendenti e mondo accademico.
Inoltre, all’art. 22, gli Stati membri dovranno provvedere all’istituzione di «uno o più organismi o unità organizzative, incaricati della prevenzione della corruzione e in possesso delle competenze necessarie per combattere la corruzione» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 66).
Infine, all’art. 25, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937, c.d. Direttiva Whistleblowing (su cui si vedano i post dedicati), anche rispetto alle ipotesi di denuncia dei reati previsti dall’art. 3 all’art. 11 della Direttiva in commento, garantendo la protezione del segnalante tramite l’accesso a «misure di protezione, sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 69).
2.4. Conoscenza e conoscibilità della diffusione del fenomeno corruttivo
La Direttiva Anticorruzione individua altri due punti centrali nel contrasto al fenomeno corruttivo: da una parte, la conoscenza dello stesso attraverso la formazione degli operatori del diritto e, dall’altra, la conoscibilità della corruzione misurando la sua diffusione attraverso la raccolta dei dati statistici.
In primo luogo, l’art. 24 prevede che gli Stati membri adottino quelle misure necessarie per fornire una formazione aggiornata e specializzata ai propri funzionari (comma 1) e alle autorità di contrasto e giudiziarie, in modo da conoscere le diverse forme di corruzione e individuare i principali rischi corruttivi.
Rispetto invece alla misurazione della diffusione del fenomeno corruttivo, tema di per sé molto controverso, con il considerando n. 41 la Direttiva in commento stabilisce che «per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente Direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati statistici accurati, coerenti e comparabili sulla portata di tali reati» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 30). Per raggiungere tale obiettivo, pur limitato alla misurazione della c.d. corruzione emersa, l’art. 34 della Direttiva prevede che gli Stati membri dispongano «di un sistema per la registrazione, la produzione e la fornitura di dati statistici anonimizzati sui reati di cui agli articoli da 3 a 11 della presente Direttiva» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 75). Questi dati dovranno riguardare il numero dei reati registrati e giudicati, il numero di procedimenti archiviati, il numero delle persone fisiche e giuridiche sottoposte a procedimento penale e condannate, la tipologia e i livelli delle sanzioni irrogate, ecc.
3. Il “ruolo attivo” degli enti nella prevenzione della corruzione
Come noto, i delitti contro la pubblica amministrazione (insieme a quelli in materia di tutela del patrimonio) hanno rappresentato i primi reati presupposto previsti dalla disciplina del d.lgs. 231/2001. Oggi questa Direttiva sembra però chiedere uno sforzo ulteriore agli Stati membri sul fronte della responsabilità da reato per gli enti, dove quest’ultimi – proprio grazie al «ruolo fondamentale nella prevenzione e nell’individuazione della corruzione» svolto nel settore privato – saranno chiamati a sviluppare e attuare dei «meccanismi di conformità solidi ed efficaci all’interno delle imprese private». Inoltre, come si legge nel considerando n. 5, «al fine di garantire un approccio comune per quanto riguarda l’efficacia di tali meccanismi di conformità, che potrebbero includere una mappa dei rischi, un codice di condotta, una valutazione da parte di terzi e un controllo e un audit interni, gli Stati membri possono cooperare allo sviluppo di orientamenti comuni» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 6).
Tale “ruolo attivo” degli enti nell’individuazione dei rischi corruttivi e collaborazione con l’autorità giudiziaria nell’emersione di tali reati, trova espressione anche all’art. 16 lett. c) e d) della Direttiva in analisi. Nell’individuare una serie di circostanze attenuanti applicabili in caso di accertata responsabilità dell’ente «per qualsiasi reato di cui agli articoli da 3 a 6 e da 8 a 11», la norma delinea un’attenuazione delle sanzioni applicate quando la persona giuridica abbia «attuato efficaci programmi di controllo interno, di sensibilizzazione in materia di etica e di conformità per prevenire la corruzione prima o dopo la commissione del reato», salvo che «non costituisca un motivo di esclusione della responsabilità». Per i medesimi reati, e sempre fatto salvo il caso in cui ciò non costituisca già nello Stato membro un motivo di esclusione della responsabilità, è prevista una ulteriore circostanza attenuante per la persona giuridica che, «una volta scoperto il reato, lo ha comunicato rapidamente e volontariamente alle autorità competenti e ha disposto misure correttive» (Direttiva UE Anticorruzione, p. 57).
Ora, se rispetto alla circostanza di cui all’art. 16 lett. c), la Direttiva non sembra delineare nulla di diverso da quanto già previsto dal nostro art. 6 d.lgs. 231/2001, maggiori interrogativi si porranno, in sede di recepimento, rispetto alla circostanza di cui all’art. 16 lett. d).
Tale previsione, infatti, sembra sollecitare gli Stati membri all’introduzione di meccanismi di self-reporting per tutti quegli enti che, una volta scoperto uno dei reati indicati, abbiano volontariamente e rapidamente informato le autorità competenti (verosimilmente, quindi, prima dell’avvio di indagini da parte della Procura), in modo da beneficiare di un’attenuazione della sanzione. Il legislatore italiano si è sempre mostrato scettico all’introduzione di benefici premiali per l’ente in caso di auto-denuncia, tanto che non è ravvisabile nel d.lgs. 231/2001 una norma che incentiva l’ente all’emersione dell’illecito.
A ben vedere, però, questo tema si era posto – in un certa misura – anche a seguito dell’entrata in vigore della Legge c.d. Spazzacorrotti (L. 9 gennaio 2019, n. 3), con la quale era stato introdotto l’art. 323 ter c.p., che prevede una causa di non punibilità per l’autore (indistintamente corrotto o corruttore) di uno dei reati corruttivi previsti dalla norma (più precisamente, il riferimento è agli “articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354”) che, “prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili”.
Tale previsione non è andata esente da critiche in dottrina, sia rispetto alla scelta legislativa di introdurre questa tipologia di causa di non punibilità, sia rispetto alla sua formulazione, che ne avrebbe comportato una scarsa applicazione. Al contrario, altra parte della dottrina, pur rilevandone i limiti, ha accolto con favore tale previsione, attesa fin dai tempi di Mani Pulite con la c.d. Proposta Cernobbio.
In generale, una delle questioni più dibattute rispetto a tale norma era la mancata estensione della causa di non punibilità anche all’ente, che – a seguito di un’auto-denuncia della persona fisica nelle forme indicate dall’art. 323 ter c.p. – sarebbe comunque rimasto coinvolto nel processo penale proprio sulla base del principio dell’autonomia della responsabilità dell’ente previsto dall’art. 8 d.lgs. 231/2001.
Osservando però tale aspetto alla luce della proposta di riforma avanzata dal Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (e qui consultabile), nell’auspicato scenario in cui la proposta giunga a un’effettiva modifica dell’attuale d.lgs. 231/2001, potrebbe verosimilmente immaginarsi per l’ente l’applicazione della causa di estinzione di cui all’art. 6 dell’articolato. Ipotizzando infatti un’auto-denuncia proveniente dalla persona fisica nelle forme dell’art. 323 ter c.p. che, all’esito di un’indagine avviata dall’autorità giudiziaria, potrebbe beneficiare della causa di non punibilità, per l’ente vi sarebbe comunque la possibilità, se rispettati i requisiti previsti dalla proposta di riforma, di “uscire” dal procedimento penale beneficiando della causa estintiva prevista dal nuovo art. 8 bis.
Tuttavia, ciò non sarebbe sufficiente a dare attuazione alle sollecitazioni dell’Unione Europea con la Direttiva in commento, la quale chiede all’ente di comunicare all’autorità giudiziaria – rapidamente e volontariamente – la scoperta di uno dei reati indicati realizzatosi al proprio interno, oltre alla predisposizione di misure correttive alla propria organizzazione.
Ad ogni modo, che sia nelle forme di una totale esclusione della responsabilità o di una parziale attenuazione delle sanzioni applicate (aspetto di non poco conto visto le sproporzionate sanzioni previste dall’art. 25, comma 5, d.lgs. 231/2001), in sede di recepimento l’Italia si dovrà confrontare con tale aspetto, valorizzando, proprio grazie a questa apertura da parte dell’UE, tutte quelle iniziative di internal investigations e di self reporting necessarie per l’ottenimento di un beneficio da parte dell’ente.
4. Conclusioni parziali: in attesa del recepimento della Direttiva da parte dell’Italia
Il testo della Direttiva approvato dal Parlamento Europeo dovrà essere ora approvato dal Consiglio, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrare in vigore decorsi i 20 giorni di vacatio legis. Come previsto dall’art. 37, gli Stati membri dovranno conformarsi alla presente Direttiva entro i 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Pertanto, seppur l’attuale impianto normativo in materia di corruzione risulti abbastanza in linea con le indicazioni contenute nella Direttiva, anche l’Italia nei prossimi due anni dovrà confrontarsi con una serie di sollecitazioni provenienti dall’UE. Se, lato persona fisica, il dibattito verterà su una possibile reintroduzione dell’abuso d’ufficio e modifiche al reato di traffico di influenze illecite, lato persona giuridica le tematiche che il nostro Paese dovrà affrontare in sede di recepimento saranno molteplici e di certo impattanti sull’intera disciplina del d.lgs. 231/2001.
Come visto, l’Unione Europea anche in materia di corruzione segue la linea tracciata con precedenti interventi normativi in altre materie: tra le ultime, proprio la Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, dove, oltre a indicare le definizioni dei reati e le sanzioni applicabili per la violazione delle misure restrittive dell’Unione (si rinvia a un precedente post per un’analisi più ampia), vengono previste «indicazioni vincolanti sull’importo massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili, commisurato in base al fatturato globale dell’ente o a soglie sanzionatorie predeterminate» (così, Relazione conclusiva Tavolo Tecnico, p. 35). Tale intervento richiederebbe tuttavia una riforma di più ampio respiro, tanto che – proprio con la recente relazione conclusiva del Tavolo Tecnico – tale ridefinizione dei criteri di determinazione delle quote per le sanzioni pecuniarie, commisurate alle reali dimensioni degli enti e alle proprie condizioni economiche, è stata espressamente oggetto della delega al Governo ai sensi dell’art. 17 dell’articolato, unitamente alla revisione delle sanzioni interdittive.
Ecco dunque che la procedura interna per il recepimento della presente normativa potrebbe essere l’occasione per una revisione più ampia delle sanzioni previste per l’ente, soprattutto perché, proprio per i reati di corruzione (e in particolare all’art. 25 d.lgs. 231/2001), attualmente sono previste delle sanzioni interdittive particolarmente sproporzionate e poco coerenti con l’intero sistema normativo. Difatti, come rilevato nella Relazione conclusiva dei lavori del Tavolo Tecnico, «una revisione della disciplina delle sanzioni interdittive dovrebbe inoltre essere finalizzata a garantire un più equilibrato rapporto con le cornici delle sanzioni pecuniarie applicabili, laddove nella disciplina attuale si rilevano alcune significative disarmonie» (così Relazione Tavolo Tecnico, p. 36).
In conclusione, si auspica che le questioni poste dalla presente Direttiva siano oggetto di un’attenta riflessione da parte del nostro legislatore in sede di recepimento, cogliendo l’occasione di tale vincolo sovrannazionale, per ripensare in maniera strutturale l’impianto normativo del nostro d.lgs. 231/2001, seguendo proprio le linee direttrici individuate dal Tavolo Tecnico.
Per consultare il testo della Direttiva, cliccare sul link.