1. I fatti oggetto della sentenza
Con la sentenza n. 6294 del 17 febbraio 2026, la Sezione III della Corte di cassazione è nuovamente intervenuta sulla materia penale ambientale, analizzando, nello specifico, il discrimine tra il reato di impedimento di controlli ambientali e di sicurezza del lavoro ex art. 452 septies c.p. e l’illecito contravvenzionale di cui all’art. 137, comma 8, d.lgs. 152/2006 – entrambe fattispecie appartenenti al novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti in virtù dell’art. 25 undecies d.lgs, 231/2001 – e, in secondo luogo, facendo chiarezza sul tema della legittimazione di una società a costituirsi parte civile in un procedimento penale avente a oggetto tali fattispecie.
Nel caso di specie, l’imputato, titolare di una società operante nel settore degli spurghi, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano – confermativa della sentenza del Tribunale di Lodi – recante statuizione di condanna ai sensi dell’art. 452 septies c.p., in materia di controlli ambientali e di sicurezza sul lavoro.
L’imputato era stato dichiarato responsabile di aver impedito l’attività di vigilanza e controllo ambientale presso i pozzetti di scarico fognario del proprio stabilimento da parte di tecnici incaricati, dipendenti di una s.r.l.; egli, infatti, aveva prima riferito di non poter attendere l’ultimazione delle predette attività per asseriti concomitanti impegni e, in seguito, aveva sottratto la strumentazione, rendendo impossibile l’espletamento dei controlli.
Il ricorso, rigettato dalla Corte, si articolava in diversi motivi.
In primo luogo, l’imputato lamentava la mancata riqualificazione del reato contestato nell’illecito contravvenzionale previsto dall’art. 137, comma 8, d.lgs. 152/2006, che parimenti punisce una condotta di impedimento di controlli ambientali a opera del titolare di uno scarico.
In secondo luogo, veniva contestato il rigetto dell’istanza di esclusione della parte civile costituitasi durante il processo di merito, che nello specifico era una società in house – controllante della s.r.l. diretta datrice di lavoro dei tecnici incaricati delle attività di controllo – esercente funzioni strumentali alla vigilanza ambientale.
2. La natura del bene giuridico tutelato e la distinzione rispetto alla contravvenzione di cui all’art. 137, comma 8, d.lgs. 152/2006
Per quanto attiene alla distinzione tra il reato di impedimento dei controlli e la sopra citata fattispecie contravvenzionale, la Cassazione ha precisato – riprendendo quanto già affermato dalla medesima Sezione III, con sent. n. 11166 del 15 novembre 2023 – come il delitto di cui all’art. 452 septies c.p. presidi con sanzione penale lesioni concrete o potenziali al regolare svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza in materia ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro; la fattispecie è precipuamente volta a tutelare lo svolgimento delle attività di controllo, configurandosi, invece, quale reato di pericolo indiretto rispetto ai beni dell’ambiente e della sicurezza e igiene del lavoro, la cui salvaguardia riveste un ruolo meramente secondario.
La Corte ritiene, pertanto, correttamente contestato il delitto in esame nel caso di specie, in quanto l’offesa risulta consumata proprio nel momento in cui l’attività ispettiva è stata concretamente intralciata.
Si ravvisa con evidenza anche il dolo richiesto dalla norma, desumendosi dalla progressività delle condotte ostruzionistiche poste in essere dall’imputato – dall’iniziale dilazione, ai pretestuosi impedimenti concomitanti, sino alla sottrazione fisica della strumentazione – che hanno determinato una concreta compromissione dell’attività di controllo.
La Suprema Corte, pertanto, esclude la possibilità di riqualificare il fatto ai sensi del reato di cui all’art. 137, comma 8, d.lgs. 152/2006, sempre in materia di impedimento di controlli, precisando quanto segue.
La fattispecie contravvenzionale trova applicazione in presenza di precisi elementi: il soggetto attivo del reato è esclusivamente il titolare dello scarico, il quale non abbia consentito l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’art. 101, commi 3 e 4, d.lgs 152/2006 (ossia ai fini di campionamento o accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi); non è richiesto, ai fini dell’integrazione della contravvenzione, che si verifichi concretamente la realizzazione dell’effetto di pericolo o di danno alle funzioni di controllo e vigilanza, evento, al contrario, necessariamente incluso nella previsione normativa di cui all’art. 452 septies c.p.. L’art. 137, comma 8, d.lgs. 152/2006, infine, contiene l’espressa clausola di residualità “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, a chiarimento del carattere sussidiario della fattispecie.
3. La legittima costituzione della parte civile: la nozione di ente strumentale
Con riferimento al motivo di ricorso concernente la legittimazione alla costituzione di parte civile è da chiarire quanto segue.
Nel caso in esame, i tecnici che dovevano eseguire i controlli erano dipendenti di una s.r.l. controllata da una società per azioni a capitale interamente pubblico. Detta società per azioni, costituitasi parte civile, era deputata alla gestione del sistema idrico integrato in virtù di una specifica convenzione stipulata con l’ufficio preposto della città metropolitana di Milano, risultando un ente con affidamento in house, ossia una “longa manus dell’amministrazione”, come già ravvisato dalla Corte d’appello.
Per in house providing, o affidamento diretto, si intende la modalità attraverso cui la pubblica amministrazione, in attuazione del principio di auto-organizzazione che la caratterizza (art. 7, d.lgs. 36/2023), acquisisce beni o servizi mediante il ricorso a una società formalmente distinta, ma sostanzialmente riconducibile alla stessa amministrazione. Il modello in house – la cui nozione è stata elaborata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, a proposito dell’applicazione dei principi europei in materia di affidamento dei contratti pubblici e concessioni – presuppone la sussistenza di determinati requisiti, codificati dall’art. 16 d.lgs. 175/2016: il controllo analogo da parte dell’ente pubblico, la partecipazione interamente pubblica al capitale sociale e lo svolgimento dell’attività in misura prevalente (individuata dalla giurisprudenza in almeno l’80%) in favore degli enti partecipanti.
È principio ormai consolidato in giurisprudenza che gli enti pubblici possano costituirsi parte civile nei procedimenti penali, in quanto titolari di un interesse diretto, meritevole di tutela iure proprio. In particolare, quando l’interesse protetto dalla norma violata coincide con quello perseguito statutariamente dall’ente, si determina una lesione della sua identità, che si traduce in un danno all’immagine o alla reputazione, conseguente alla perdita di credibilità dell’azione amministrativa e alla correlata diminuzione della fiducia dei cittadini.
In tale prospettiva si inserisce anche la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di impedimento dei controlli ambientali, la quale ha chiarito che la fattispecie delittuosa ex art. 452 septies c.p. si ritiene integrata a prescindere “dalla natura giuridica dell’organo concretamente coinvolto nelle attività oggetto di tutela, purché sussista il nesso di strumentalità tra le attività che l’organo svolge e il presidio delle funzioni di controllo e vigilanza” salvaguardate dalla norma; le funzioni di controllo e vigilanza, pertanto, possono essere svolte sia da autorità specializzate nella tutela dell’ambiente, sia da organismi genericamente investiti di funzioni di polizia giudiziaria ai fini delle verifiche di rilievo ambientale.
La Corte ha inoltre ribadito – in linea con quanto affermato dalla medesima Sezione III (sent. del 15 gennaio 2024, n. 30805) – che è possibile “riconoscere il risarcimento di danni, anche non patrimoniali, agli enti cui siano riferibili le prerogative lese dal comportamento oggetto della contestazione penale, sempreché possa individuarsi uno specifico e stringente collegamento tra l’ente che rivendica la propria qualità di parte civile e l’interesse tutelato e danneggiato al momento della commissione del reato”.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che anche le società in house, in questo senso, siano legittimate alla costituzione di parte civile. Esse, infatti, in quanto assoggettate a controllo analogo e funzionalmente orientate al perseguimento di interessi pubblici, operano come articolazioni organizzative dell’amministrazione. Ne deriva che, quando il reato incide su interessi coincidenti con quelli istituzionali dell’ente pubblico controllante, la società in house subisce un danno diretto alla propria reputazione, in ragione della compromissione della funzione pubblicistica esercitata.
La pronuncia della Corte di cassazione, pertanto, nel solco di un orientamento già consolidato, chiarisce espressamente che, nei procedimenti aventi a oggetto il reato di impedimento dei controlli, anche la società in house, in quanto soggetto strumentale all’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, è legittimata ad agire mediante la costituzione di parte civile.
4. Brevi riflessioni conclusive
La sentenza in oggetto offre un significativo apporto chiarificatore rispetto alla natura e all’ambito applicativo di cui all’art. 452 septies c.p., di cui viene ribadita l’autonomia e la specifica funzione di garanzia dell’effettività dei controlli.
La centralità riconosciuta all’evento di intralcio o compromissione della vigilanza evidenzia la corrente giurisprudenziale volta a sanzionare ogni condotta dolosamente interferente con le attività ispettive in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, rigore confermato dalla netta esclusione di una possibile riqualificazione della condotta dell’imputato in termini contravvenzionali.
In considerazione del recente inserimento (ex art. 6 d.l. 8 agosto 2025, n. 116) del reato di cui all’art. 452 septies c.p. nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001, pertanto, la pronuncia fornisce delle indicazioni utili per una più puntuale costruzione di adeguati modelli di organizzazione e gestione relativamente alla necessità di garantire il corretto espletamento dei controlli ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro.
È doveroso sottolineare che, prima del d.l. 116/2025, l’impedimento dei controlli ambientali e in materia di sicurezza e igiene del lavoro poteva rilevare ai fini della responsabilità degli enti solo in via indiretta, ossia nella misura in cui la condotta si inserisse nel programma criminoso di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali, ai sensi dell’art. 452 octies c.p., richiamato dall’art. 25 undecies d.lgs. 231/2001. Gli enti, pur in assenza di una fattispecie presupposto autonomamente riferibile all’intralcio delle attività ispettive, erano comunque già indotti ad adottare presidi organizzativi minimi, funzionali a prevenire il rischio che condotte di intralcio potessero confluire in contesti associativi penalmente rilevanti.
L’attuale evoluzione normativa segna, invece, un mutamento nell’impianto di costruzione dei modelli di organizzazione e gestione, che non possono più limitarsi a prevedere generici presidi in materia ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro, poiché l’introduzione dell’art. 452 septies c.p. quale reato presupposto determina la diretta rilevanza per la responsabilità amministrativa degli enti delle condotte di impedimento dei controlli, indipendentemente dalla loro riconducibilità a contesti associativi.
In concreto, ciò potrebbe tradursi, in primo luogo, nella formalizzazione di procedure interne volte a disciplinare la gestione dei controlli, nello specifico, rispetto alle modalità di accoglienza degli ispettori, all’individuazione dei soggetti legittimati a interfacciarvisi e alla tempestiva messa a disposizione di documentazione e impianti. Si potrebbe, inoltre, garantire la partecipazione congiunta di almeno due operatori alle attività ispettive, quale misura idonea a ridurre il rischio di comportamenti ostruzionistici. Tra gli ulteriori presidi rilevanti potrebbero enumerarsi la tracciabilità delle operazioni svolte nel corso dei controlli, mediante appositi registri o verbali interni, e l’erogazione di specifici programmi formativi rivolti al personale, finalizzati a diffondere la consapevolezza degli obblighi di collaborazione con le autorità di vigilanza. In tale quadro, proprio alla luce del caso esaminato, potrebbe introdursi l’espresso divieto di alterazione, rimozione o sottrazione di strumenti e campioni durante le attività ispettive, assistito da un adeguato sistema disciplinare.
Relativamente all’affermazione della Suprema Corte in ordine all’irrilevanza della qualificazione formale dell’organo preposto al controllo, il nucleo centrale della pronuncia risiede nell’interpretazione della natura del bene giuridico dell’art. 452 septies c.p., il quale non appare la tutela dell’organo controllante in quanto tale, bensì la funzione pubblica di vigilanza da esso esercitata. Ne consegue che l’integrazione della fattispecie incriminatrice non subirebbe variazioni nell’ipotesi in cui l’attività di controllo fosse stata svolta da un ente pubblico in senso stretto, anziché da una società in house.
In tale prospettiva, il nesso tra l’ente che intenda costituirsi parte civile e l’interesse giuridico leso risulterebbe diretto e immediato, con la conseguenza che la relativa legittimazione processuale si configurerebbe come pacifica. Diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, non sarebbe pertanto necessario un articolato sforzo argomentativo volto a fondare la legittimazione dell’ente, attraverso il richiamo alla sua natura pubblicistica, alla funzione strumentale svolta e al collegamento qualificato con il bene giuridico protetto.