1.Le modifiche apportate dal d.l. 116/2025 e dalla l. 147/2025 all’art. 34 cod. antimafia
Importanti modifiche normative hanno recentemente interessato la misura dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34 cod. antimafia).
Con il d.l. 8 agosto 2025, n. 116 (sul punto, si rinvia al post Verso la conversione del decreto legge “Terra dei fuochi”. L’impatto sul sistema di responsabilità degli enti e alcune note critiche), infatti, è stato ampliato il raggio d’azione di tale misura di prevenzione, grazie all’inserimento di diversi reati ambientali previsti dal codice penale e dal d.lgs. 152/2006 tra i delitti che – alle condizioni stabilite dall’art. 34 cod. antimafia – ne legittimano l’applicazione. Più precisamente, fermo il requisito negativo della mancanza dei presupposti per l’irrogazione delle misure del sequestro e della confisca di prevenzione, è oggi possibile applicare l’amministrazione giudiziaria se sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di attività economiche (comprese quelle di carattere imprenditoriale) sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416-bis c.p. oppure possa agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o della confisca di prevenzione ovvero di soggetti sottoposti a procedimento penale non più solo per uno tra i delitti di cui all’art. 4 (lett. a, b, i-bis) cod. antimafia e di cui agli artt. 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p., ma anche per taluno fra quelli di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p. e di cui agli artt. 255-ter, 256 (commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis), 256-bis e 259 d.lgs. 152/2006.
In sede di conversione del d.l. 116/2025, inoltre, la l. 3 ottobre 2025, n. 147 ha inserito nell’art. 34 (comma 1) cod. antimafia un secondo periodo, a mente del quale in relazione alle ipotesi in cui ricorrono sufficienti indizi per reputare che il libero esercizio di attività economiche possa agevolare «[…] l’attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la proposta di disporre l’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona».
2.Il nuovo ambito di operatività dell’amministrazione giudiziaria
Come anticipato, con l’intervento del d.l. 116/2025, è oggi possibile applicare tale misura di prevenzione anche nei confronti di enti che si ritiene, sulla base di sufficienti indizi, agevolino l’attività di soggetti sottoposti a procedimento penale per:
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter d.lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (limitatamente alle ipotesi previste dall’art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, d.lgs. 152/2006);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis d.lgs. 152/2006);
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006).
A seguito delle modifiche apportate dal c.d. d.l. “Terra dei fuochi”, quelli elencati sono attualmente tutti delitti dolosi, tra cui spiccano per la loro frequente contestazione – secondo recenti statistiche del Ministero della Giustizia che tuttavia non includono le disposizioni di cui agli artt. 255-ter e 256 (commi 1, secondo periodo, 1-bis e 3-bis) d.lgs. 152/2006 – i reati di realizzazione o gestione di discarica abusiva, combustione illecita di rifiuti, inquinamento ambientale e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
I reati appena introdotti all’art. 34 cod. antimafia, però, non erano tutti qualificati come delitti prima dell’avvento del d.l. 116/2025: infatti, quelli oggi previsti dagli artt. 255-ter, 256 (commi 1, secondo periodo, e 3) e 259 d.lgs. 152/2006 erano contravvenzioni.
Già con queste poche battute, oltre alla più generale logica repressiva che ha ispirato il d.l. 116/2025, è allora possibile comprendere quanto siano ulteriormente incrementate grazie alla novella in commento le potenzialità applicative dell’amministrazione giudiziaria e allo stesso tempo ottenere una conferma di come tale strumento abbia guadagnato sempre più centralità non solo nella prassi, ma anche nelle scelte di politica criminale, segnate in questo caso da una significativa apertura dell’art. 34 cod. antimafia a numerosi reati ambientali.
3.L’ambito applicativo dell’amministrazione giudiziaria prima del d.l. 116/2025
Prima dell’entrata in vigore del d.l. 116/2025, immutato il requisito alternativo della diretta o indiretta sottoposizione dell’attività alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento di cui all’art. 416-bis c.p., l’amministrazione giudiziaria poteva essere applicata nel caso in cui l’ente avesse agevolato l’attività, oltre che di persone nei cui confronti era stata proposta o applicata una delle misure di cui agli artt. 6 e 24 cod. antimafia, di soggetti sottoposti a procedimento penale per:
- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei reati indicati all’art. 4 (lett. i-bis) cod. antimafia;
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 418 c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Estorsione (art. 629 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Usura (art. 644 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Uno dei delitti previsti dall’art. 51 (comma 3-bis) c.p.p.
Com’è evidente, si tratta perlopiù di reati particolarmente gravi, molti dei quali sono delitti associativi o comunque ascrivibili al paradigma comportamentale della criminalità organizzata, anche se questi ultimi non devono necessariamente essere realizzati in un siffatto contesto.
Seguendo il trend di progressivo ampliamento del bacino applicativo di tale strumento, l’inserimento di reati ambientali all’art. 34 cod. antimafia si pone dunque sostanzialmente in continuità con queste linee di fondo, seppure non si possano negare differenze sotto questo profilo tra le “nuove” fattispecie incriminatrici oggi richiamate da tale disposizione: non stupisce, quindi, che attenta dottrina si interroghi se il ricorso ad una misura così delicata possa dirsi giustificato anche in casi di agevolazione dell’attività di soggetti sottoposti a procedimento penale per reati come abbandono o gestione abusiva di rifiuti pericolosi.
4.Alcune considerazioni conclusive
L’inclusione di numerosi reati ambientali tra le fattispecie che – alle condizioni previste dall’art. 34 cod. antimafia – possono fondare l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria rappresenta un “salto di qualità” nelle strategie normative dirette ad arginare tale tipo di criminalità.
Bisognerà attendere, tuttavia, per verificare se a questa rilevante scelta di politica criminale corrisponderà effettivamente l’apertura di una nuova frontiera nella sempre più vivace prassi applicativa dell’amministrazione giudiziaria (sul punto, si veda il post I recenti casi di amministrazione giudiziaria nella fashion industry).
Ciononostante, è chiaro che questo importante aggiornamento normativo renda ancora più urgente per le imprese – anzitutto (ma non solo), com’è stato sottolineato, per quelle esercenti servizi di rilevanza ambientale e con particolare riguardo al settore dei rifiuti – un’attenta verifica e, se necessario, implementazione dei controlli sui propri fornitori.
Guardando invece al d.l. 116/2025 da una più ampia prospettiva di politica criminale, contrariamente a quanto sarebbe stato opportuno, è bene osservare che in esso non vi è alcun riferimento alla recente Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente (per un approfondimento, si rinvia al post La responsabilità degli enti nella nuova direttiva ambiente: i green crimes come corporate crimes).
Per quanto di interesse per il presente contributo, occorre infatti sottolineare che tale Direttiva, oltre a sancire obblighi di incriminazione in materia ambientale, prevede che le sanzioni applicabili «[…] nei confronti delle persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 o 2, dei reati di cui agli articoli 3 e 4 […]» possano includere anche l’assoggettamento dell’ente a sorveglianza giudiziaria.
Sull’inquadramento di tale istituto i commentatori paiono dividersi. Secondo alcuni studiosi, l’assoggettamento dell’ente a sorveglianza giudiziaria sarebbe una misura analoga al commissariamento giudiziale, previsto dall’art. 15 d.lgs. 231/2001. A parere di un diverso orientamento dottrinale, invece, essa presenterebbe una maggiore affinità con gli istituti di prevenzione patrimoniale “mite” (sul punto, si veda il post Controllo giudiziario volontario: la Cassazione torna sulla bonificabilità dell’impresa). Per altre voci dottrinali, infine, la sanzione prevista dall’art. 7 (par. 2, lett. f) della c.d. Direttiva Ambiente si collocherebbe a metà strada tra le misure appena citate.
Seppur senza prendere una chiara posizione rispetto al recepimento della misura dell’assoggettamento dell’ente a sorveglianza giudiziaria nel nostro ordinamento, quel che è certo, tuttavia, è che il d.l. 116/2025 non ha solamente ampliato il raggio d’azione dell’amministrazione giudiziaria, ma ha altresì esteso il novero dei reati ambientali per i quali in caso di condanna è prevista l’applicazione nei confronti dell’ente di sanzioni interdittive, novellando l’art. 25-undecies (commi 1-bis e 7) d.lgs. 231/2001. Ne consegue dunque che risulta oggi più ampio anche il perimetro dei casi in cui, sussistendo i presupposti per l’irrogazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice può disporre, in luogo di tale sanzione, la misura del commissariamento giudiziale, sempre che sia soddisfatta almeno una delle condizioni previste dall’art. 15 (comma 1, lett. a, b, b-bis) d.lgs. 231/2001.