Con una recente sentenza, la n. 29450 del 15 luglio 2025, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi in tema di controllo giudiziario volontario ai sensi dell’art. 34 bis cod. antimafia, fornendo chiare e condivisibili indicazioni al giudice penale per l’applicazione dell’istituto.
In particolare, i giudici di legittimità fanno luce, nuovamente, sulla valutazione relativa al grado di “bonificabilità” dell’ente che fa richiesta di essere ammesso al controllo, esortando il giudice penale a non appiattire la propria decisione sul contenuto dell’informazione interdittiva antimafia di cui l’impresa è destinataria. Al contrario, si ritiene necessario un giudizio “dinamico”, di natura prognostica, che consenta di comprendere se la situazione che ha dato luogo all’emanazione dell’informazione interdittiva sia emendabile attraverso un preciso iter riparatorio.
A tal riguardo, la Suprema Corte rileva, anzitutto, che andrà adeguatamente indagata la natura di quei rapporti – sovente di natura familiare – tra soggetti appartenenti a sodalizi criminosi e i titolari dell’impresa alla base del provvedimento prefettizio, per verificare se, e in che modo, incidano nell’esercizio dell’attività economica. Al medesimo tempo, si dovrà tenere conto del potenziale del modello organizzativo per come disciplinato dal d.lgs. n. 231/2001, e dei presidi in esso previsti, inclusa l’adozione di un organismo di vigilanza, quale strumento per superare tali criticità.
A giudizio della Quinta Sezione, si tratta di una questione diversa da quella di cui sono state recentemente investite le Sezioni Unite, ora chiamate a chiarire se, per l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario volontario, il giudice penale debba accertare anche il pericolo di infiltrazione mafiosa, già presupposto dell’interdittiva, o soltanto la natura occasionale dell’agevolazione e il grado di bonificabilità dell’ente (Cass. pen., Sez. 6, ord. n. 24672 del 4 luglio 2025). Nella sentenza in commento si chiarisce, invece, in che modo gli elementi già posti a fondamento dell’informazione interdittiva antimafia vadano valutati ai fini dell’applicazione o meno del controllo giudiziario volontario.
Come noto, gli istituti della prevenzione patrimoniale “mite” stanno dimostrando una decisa vitalità dal punto di vista applicativo, sollevando, al contempo, una serie di nodi interpretativi di non facile soluzione. La pronuncia odierna costituisce, allora, un significativo tassello nell’opera interpretativa in cui si sta cimentando la magistratura di legittimità.
1.Cenni sul controllo giudiziario volontario
In prima battuta, appare utile ricostruire rapidamente l’istituto del controllo giudiziario volontario, per come disciplinato al comma 6 dell’art. 34 bis, codice antimafia (per una più ampia ricostruzione della prevenzione patrimoniale “mite” si veda il precedente post).
Si tratta di un particolare tipo di controllo, attivabile, appunto, su richiesta dell’impresa, laddove la stessa risulti essere destinataria di un’informazione interdittiva antimafia, e a condizione che avverso tale provvedimento prefettizio sia stato proposto ricorso al TAR. L’accoglimento della richiesta ha l’effetto di sospendere gli effetti dell’interdizione, permettendo all’impresa di continuare nella propria attività, inclusi i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Al contempo, l’impresa è soggetta a una serie di obblighi informativi nei confronti del giudice penale e, più in generale, a quello di intraprendere azioni in grado di ridurre il rischio di condizionamento mafioso, compresa l’adozione e la corretta attuazione di un modello organizzativo di cui al d.lgs. n. 231/2001.
L’istituto ha una chiara finalità “terapeutica”, giacché risulta orientato, dal punto di vista politico-criminale, a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa a fronte dell’impegno di un suo rientro nella legalità. Un obiettivo a ben vedere coerente con quello perseguito, in forme diverse, dal d.lgs. n. 231/2001, che notoriamente assegna un ruolo centrale non solo alla prevenzione, ma anche alla riparazione dell’illecito dell’ente, limitando l’applicazione delle sanzioni in forma “piena” all’eventualità in cui l’impresa non si sia attivata in tal senso.
Al contempo, il controllo volontario si pone quale istituto di cerniera tra l’intervento amministrativo e quello (della prevenzione) penale, giacché, come già accennato, presuppone che vi sia stato un provvedimento prefettizio e che questo sia stato oggetto di ricorso davanti all’autorità competente. A ciò si aggiunge la circostanza che l’art. 34 bis, cod. antimafia, individua, per l’applicazione del controllo, che l’agevolazione – per come definita al precedente art. 34 – sia di natura soltanto occasionale, e che sussista il concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.
Il primo criterio opera nel senso di delimitare il raggio applicativo dell’istituto in parola rispetto all’amministrazione giudiziaria, prevista per casi ritenuto appunto più gravi, e che, come tali, richiedono uno spossessamento gestorio che non riguarda, invece, il controllo.
Il secondo criterio, invece, è quello che ha dato vita a un intenso dibattito interpretativo, ad oggi non ancora risolto, e oggetto, come accennato, della questione pendente dinnanzi alla Corte di cassazione. Si discute, infatti, se il giudice penale debba effettivamente accertare la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, o se invece possa considerarsi assorbito dall’emanazione dell’informazione interdittiva antimafia, che naturalmente lo presuppone.
Il dubbio ermeneutico pone questioni di particolare rilevanza teorica e applicativa, investendo tanto i profili dell’autonomia del giudizio del giudice penale rispetto a quello operato dall’autorità amministrativa quanto l’operatività in concreto dell’istituto, la cui applicazione dovrà essere negata tutte le volta in cui si ritenga che un simile pericolo non sussista. La giurisprudenza, e anche la dottrina, risultano dunque divise tra chi aderisce alla prima posizione, facendo altresì valere la necessità di attenersi al dato legislativo, ove appunto si richiede che il giudice penale accerti la sussistenza del criterio, e chi, invece, propende per la seconda, sottolineando le conseguenze paradossali di ammettere al controllo solo imprese a rischio di infiltrazione mafiosa, e non anche quelle ritenute immuni da tale rischio, ma che resterebbero paralizzate nella propria attività.
2.I motivi del ricorso
La sentenza odierna ha origine dal ricorso presentato avverso il decreto della Corte di Appello di Bologna, che aveva a sua volta confermato il decreto del Tribunale di Bologna con cui era stata rigettata la richiesta di ammissione a controllo giudiziario volontario.
La società ricorrente presentava tre motivi di ricorso. Con il primo, veniva denunciata la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente ampliato la motivazione posta dal Tribunale a fondamento della decisione, attingendo al contenuto dell’informazione interdittiva antimafia emanata dal Prefetto.
Con il secondo motivo, si denunciava il vizio di legge della mera apparenza della motivazione relativamente ai rapporti interpersonali dell’amministratrice della società con soggetti ritenuti di far parte di associazioni criminali. In particolare, si censurava il passaggio della motivazione in cui la Corte di appello faceva riferimento ai «rapporti dell’amministratrice della società con il marito e altri familiari coinvolti in azioni criminali», giacché, secondo la ricorrente, azioni criminali non sarebbero mai state compiute da tali soggetti. Ancora, si rilevava come venissero considerati come rapporti di parentela legami che non rientrano in tale nozione (in motivazione vi è un richiamo alla cugina della figlia della moglie del nipote di un socio della società).
Con il terzo motivo, si denunciava nuovamente il vizio di legge della mera apparenza della motivazione, in quanto la Corte di appello aveva ritenuto insufficiente l’adozione del modello di organizzazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e la nomina di un organismo di vigilanza sulla base della sussistenza di un “rapporto stabile” tra l’imprenditore e un soggetto pericoloso. Al contrario, la ricorrente richiamava un precedente della Quinta Sezione della Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. 5, sent. n. 13388 del 17/12/2020), con cui si sanciva che l’occasionalità dell’agevolazione deve essere stabilita rispetto all’attività imprenditoriale nel suo complesso e non sulla base dei singoli rapporti di natura personale tra le persone fisiche che svolgono l’attività imprenditoriale e le particolari categorie di soggetti indicate dalla norma.
3.La decisione della Corte di cassazione
Venendo alla decisione della Suprema Corte, in via preliminare, come già anticipato, si esclude che per la soluzione del caso sottoposto alla sua attenzione rilevi la questione pendente dinnanzi alle Sezioni Unite. Quest’ultima, infatti, interroga la possibilità che il giudice, valutato come insussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa, non disponga l’applicazione del controllo giudiziario. Nel caso in questione, invece, il pericolo è stato ritenuto sussistente, e il controllo è stato negato sulla base della ritenuta non occasionalità dell’agevolazione e della non bonificabilità dell’impresa, sulla base di considerazioni svolte proprio a partire dalla valorizzazione del contenuto del provvedimento prefettizio. La motivazione al riguardo è, tuttavia, censurata dal giudice di legittimità, che accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, trattandoli congiuntamente.
Difatti, se per quel che concerne il divieto di reformatio in peius si sottolinea come la decisione della Corte di appello coincida con quella del Tribunale, per cui non si possa ritenere violato il divieto, le ulteriori doglianze sono ritenute condivisibili dal momento che censurano il deficit motivazionale dei giudici di merito nell’argomentare in merito all’occasionalità dell’agevolazione e all’impossibilità per l’impresa dall’affrancarsi dalla situazione patologica.
In particolare, la Corte censura il tipo di giudizio, considerato «statico», compiuto dal giudice di merito, che si è limitato a fotografare lo stato di «pericolosità oggettiva in cui versi l’impresa» per come descritto dal provvedimento amministrativo, senza preoccuparsi di verificare se le misure proposte fossero capaci di superare simili criticità.
Così, a parere della Corte, non è sufficiente ribadire la sussistenza di rapporti personali con soggetti pericolosi, «ma è necessario spiegare come essi concretamente incidano sull’attività imprenditoriale» (in senso conforme si richiama Cass. pen., Sez. 1, sent. n. 10578 del 09/11/2022).
Ancora, il giudice di appello non ha fornito alcuna risposta alle osservazioni della ricorrente sulla limitata durata nel tempo dell’infiltrazione mafiosa, a fronte di un’attività dell’impresa per un tempo ben più lungo, durante il quale erano state vinta anche diverse gare d’appalto. Analogamente, rispetto alla soluzione, avanzata dall’impresa, di adottare un modello organizzativo per porre rimedio alle criticità descritte, la Corte di appello argomentava «apoditticamente» che «il solo rimedio in grado di scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose sarebbe quello volto ad incidere sulla compagine sociale della stessa società».
Per questi motivi, la Suprema Corte annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.
4.Alcune considerazioni conclusive
La sentenza in commento deve essere salutata con favore in quanto ribadisce che il giudizio ai fini dell’applicazione del controllo giudiziario deve indagare l’effettiva possibilità di successo dell’istituto, che coincide con la “bonifica” dell’impresa e dunque con il suo reingresso nel mondo degli affari in conformità alla legge.
Si tratta di una posizione già assunta dalla Corte di cassazione, espressa peraltro in una di quelle sentenze in cui si riteneva che il giudice penale dovesse applicare il controllo anche laddove non considerasse sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa, proprio sulla scorta dell’idea per cui una soluzione diversa mortificherebbe gli obiettivi di continuità economica e di riorganizzazione aziendale perseguiti dall’istituto ( si veda soprattutto Cass. pen., Sez. 2, sent. n. 9122 del 28 gennaio 2021).
Al di là della questione, più volte richiamata e su cui si esprimeranno le Sezioni Unite, la pronuncia odierna ha il merito di fornire delle indicazioni precise sulle modalità con cui operare un simile giudizio. Come visto, infatti, è necessario che il giudice esamini le criticità poste a base dell’informazione interdittiva antimafia nella prospettiva di comprendere se le misure che l’impresa intende attuare siano adeguate a superarle. Così, non basterà basarsi sulla sussistenza di rapporti personali o di parentela tra i vertici d’impresa e soggetti “pericolosi”, ma andrà esaminato il modo in cui questi si riflettono sull’esercizio dell’attività economica. Considerazioni analoghe andranno svolte nell’esame del modello organizzativo, non potendosi concludere sic et simpliciter che, in presenza di quei legami oggetto del provvedimento prefettizio, sia necessario un ricambio del vertice aziendale.
Il giudizio dinamico e di natura prognostica che si richiede per l’applicazione delle misure “miti” ha una natura evidentemente diversa da quello “statico” tipico del giudizio penale, finalizzato all’ascrizione di una responsabilità per un fatto commesso nel passato. Nel campo delle nuove misure di prevenzione patrimoniali il giudice deve farsi interprete del futuro, cercando di comprendere se un’impresa possa, sotto il suo controllo, “sanarsi”. Un compito evidentemente non semplice, che ha dato adito anche a reazioni di natura critica, anche in letteratura. Più in generale, l’intero campo della prevenzione patrimoniale “mite” è oggi al centro di un acceso dibattito, anche in virtù del crescente utilizzo di questi strumenti, in vicende, sovente, dalla particolare rilevanza mediatica.
In un tale scenario, sentenze del genere forniscono preziose indicazioni, facendo chiarezza sul metodo di giudizio da doversi adottare, con effetti positivi anche per quelle imprese che vorranno accedere a questi strumenti.