Giurisprudenza interna

La responsabilità del committente per gli infortuni sofferti da dipendenti di ditte appaltatrici o subappaltatrici

5 Febbraio 2026

Con la sentenza n. 39166 depositata il 4 dicembre 2025, la Corte di cassazione, Sez. IV penale, è tornata a pronunciarsi sulla tematica degli obblighi di cooperazione e coordinamento dei datori di lavoro in contesti organizzativi complessi ai fini della delimitazione delle rispettive responsabilità in caso di infortuni sul lavoro.

Il tema della prevenzione di suddetti infortuni ha suscitato, in passato, numerosi dubbi interpretativi nell’ipotesi di prestazioni lavorative rese all’interno di un contratto di appalto o subappalto, dubbi fugati con maggiore precisione dalla Suprema Corte soltanto negli ultimi anni.

Nella pronuncia in esame, in particolare, la Corte di cassazione, estendendo principi sino a quel momento affermati soltanto in ambito lavoristico, ha statuito che la sicurezza dei lavoratori costituisce una materia che coinvolge tutti i datori di lavoro – committenti, appaltatori e subappaltatori – i quali hanno l’obbligo di cooperare e coordinarsi a tal fine.

 

1.I fatti oggetto della sentenza

L’episodio oggetto della sentenza in analisi trae origine da un incidente in cui rimaneva coinvolto un lavoratore, il quale riportava gravi lesioni personali.

La vicenda, in particolare, si inserisce in un articolato contesto organizzativo, con il coinvolgimento di tre distinti soggetti giuridici: una società per azioni in qualità di committente, proprietaria degli autocarri impiegati nell’attività, una società a responsabilità limitata, quale appaltatrice, nonché una società cooperativa, operante come subappaltatrice e datrice di lavoro della persona offesa.

Con riferimento alle specifiche circostanze fattuali, il lavoratore, adibito alla mansione di autista di autocarri, rimaneva ferito durante la preparazione del rimorchio che avrebbe dovuto impiegare, nell’immediatezza, per un trasporto di tubi d’acciaio. Egli, dovendo richiudere il telo di copertura del rimorchio, in assenza dell’apposita asta di metallo, non presente sul mezzo, eseguiva la suddetta operazione arrampicandosi sul fascio di tubi, riagganciando manualmente il telo sorreggendosi a una corda, che teneva legato il carico. La corda, tuttavia, si sfilava, facendo sì che il lavoratore scivolasse e cadesse al suolo da un’altezza di circa tre metri.

In relazione all’ascritto reato di cui all’art. 590, co. 3, c.p., pertanto, veniva condannato in primo e secondo grado il legale rappresentante della società cooperativa subappaltatrice, riconosciuto quale responsabile dell’infortunio concretizzatosi. Contestualmente, la società committente, nella veste di responsabile civile, veniva condannata al risarcimento dei danni nei confronti dell’autista, costituitosi parte civile.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società committente, proprietaria dell’autocarro in questione, deducendo l’assenza di una propria responsabilità colposa.

La società committente, in particolare, lamentava, per quel che rileva in questa sede, la mancata considerazione nella sentenza di condanna della clausola contrattuale di appalto con la società appaltatrice che escludeva espressamente la possibilità di avvalersi dell’opera di ulteriori subappaltatori per l’esecuzione dei trasporti commissionati, salvo specifica autorizzazione della stessa committente. Nel ricorso, in altri termini, considerata l’impossibilità di ascrivere una qualsiasi colpa alla società committente, si deduceva la permanenza dell’obbligazione risarcitoria esclusivamente in capo alla società cooperativa, non essendo emersa alcuna prova circa la consegna alla propria società appaltatrice, da parte della committente, di un rimorchio non completo di tutte le dotazioni di sicurezza.

 

2.I rischi c.d. da interferenze lavorative

Prima di esaminare l’esito del ricorso, è necessario ripercorrere brevemente gli orientamenti di legittimità sviluppatisi in materia, sebbene nella giurisprudenza delle sezioni civili e lavoro della Corte di cassazione. Le prime pronunce chiarificatrici in tema di obblighi delle società committenti relativi agli infortuni dei lavoratori sono state adottate dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione, la quale ha a più riprese affermato che l’obbligo di tutelare l’incolumità degli occupati va al di là della qualifica formale di datore di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 375/2023).

In caso di opere svolte in esecuzione di un contratto di appalto, infatti, tale obbligo investe anche il soggetto committente, quale garante della vigilanza relativa alle misure di protezione da adottare in concreto, e il direttore dei lavori, di cui risulti la concreta ingerenza nell’esecuzione dei lavori e nella specifica materia della sicurezza, secondo il principio del neminem laedere ex art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e l’integrità di tutti i prestatori di lavoro – non solo, dunque, dei propri diretti dipendenti ma anche di quelli dell’appaltatore.

L’attività di valutazione dei rischi prevista dal Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (TUSL, d.lgs 81/2008), che si estende a tutte le tipologie di rischio generico e specifico presenti in azienda deve tener conto anche delle ipotesi di coesistenza di plurimi datori di lavoro, come nel caso di contratti di appalto o subappalto.

In queste ipotesi, il contesto lavorativo presenta condizioni di rischio differenti rispetto a quello “monodatoriale”, poiché, oltre alle attività del personale interno, occorre considerare anche quelle svolte da personale esterno (il personale delle ditte appaltatrici e subappaltatrici), con la conseguente insorgenza dei c.d. rischi interferenziali. Questi ultimi sono proprio definiti quali i rischi che insorgono quando vi è sovrapposizione di attività lavorativa tra dipendenti di aziende diverse che operano nello stesso contesto lavorativo, determinando condizioni tali per cui gli effetti delle attività lavorative svolte normalmente possano influenzare (i.e. interferire con) le condizioni di sicurezza di chi compie attività lavorative esterne, e viceversa.

La matassa di obblighi in cui si trovano implicati i datori di lavoro delle società committenti e appaltatrici, come anticipato, è stata districata dalla Suprema Corte con una serie di recenti pronunce, partendo da quanto previsto dall’art. 26 del TUSL.

Secondo la lettera della norma, il datore di lavoro committente, in primo luogo, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese a cui intende affidare i lavori, mediante l’acquisizione presso di esse di due distinti documenti: il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e un’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale. Il committente ha, inoltre, l’obbligo di fornire alle imprese e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate in relazione alla propria attività (art. 26, comma 1, d.lgs. 81/2008).

In capo a tutti i datori di lavoro (committenti, appaltatori o subappaltatori) grava, inoltre, l’obbligo, da un lato, di cooperare al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e, dall’altro, di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva (art. 26, comma 2, d.lgs. 81/2008).

Cooperazione e coordinamento sono promossi dal datore di lavoro committente attraverso l’elaborazione del c.d. DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi) – documento obbligatorio, salvo per le ipotesi previste nel comma 3 bis della stessa norma – avente la funzione di rendere noto alle imprese appaltatrici e subappaltatrici quali siano i rischi sussistenti, quali le misure adottate per eliminarli e, ove ciò non sia possibile, quali le misure rivolte a ridurre al minimo i rischi da interferenze (art. 26, comma 3, d.lgs. 81/2008). Ai fini della compilazione di questo documento, l’INAIL ha adottato delle linee guida, recanti un quadro dettagliato delle diverse tipologie di rischi che le imprese sono tenute a valutare.

Con la sentenza n. 25133/2025, in continuità con la precedente ordinanza n. 11918/2025, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha abbracciato un’interpretazione orientata all’ampliamento della tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in costanza di contratti di appalto, facendo emergere che in caso di affidamento di lavori ad altre imprese, l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori grava sul committente e sul subcommittente. La responsabilità della società committente, pertanto, non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che essa non si sia ingerita nell’esecuzione o nell’organizzazione dell’attività appaltata.

Secondo la Corte, il rischio interferenziale si realizza ogniqualvolta ci sia una compartecipazione attiva di lavoratori dipendenti da società diverse alla realizzazione di un’opera, partecipazione “sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo, nell’ambito di un’identità locale in senso funzionale, non astratto (ma neppure ridotto a una stretta contiguità fisica), da accertare di volta in volta secondo le concrete modalità operative del procedimento di realizzazione dell’opera” (Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 11918/2025). L’assenza di culpa in eligendo o in vigilando, tuttavia, o l’assenza di ingerenze di fatto del committente, non è sufficiente a escludere la sua responsabilità, essendo necessario accertare se egli abbia in concreto adempiuto agli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento di cui all’art. 26 d.lgs. 81/2008 (Cass. civ., Sez. lav., sent. n. 25133/2025).

 

3.L’esito del ricorso

Nel caso di specie, relativo alle lesioni gravi dell’autista a seguito della caduta dal rimorchio, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società committente.

Dopo aver brevemente richiamato i motivi di ricorso, la Corte ha innanzitutto sottolineato che non sia necessario che il giudice si esprima su ogni specifica deduzione prospettata dalla parte, confutando tutte le tesi difensive disattese, essendo invece sufficiente che egli indichi ciò che è stato determinante per la formazione del proprio convincimento, in modo tale da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, senza lasciare spazio a una valida alternativa.

In secondo luogo, essa ha rilevato come le sentenze di primo e secondo grado abbiano correttamente accertato che l’infortunio verificatosi non sia dipeso dalla società cooperativa che doveva effettuare il trasporto, bensì dalla mancanza della dotazione di sicurezza nel rimorchio utilizzato. Il lavoratore, infatti, poneva in essere la manovra pericolosa sopra descritta a causa dell’assenza dell’asta metallica adibita a chiudere in sicurezza il telo di copertura del rimorchio, non avendo alcuna rilevanza causale, in questa vicenda, le eventuali violazioni di natura civilistica del contratto di appalto intercorso tra la società committente e la società appaltatrice.

La Suprema Corte, in altri termini, si è limitata a riaffermare il principio di diritto affermato dalla Sezione lavoro nelle sentenze sopra citate – seppur in assenza di una dettagliata ricostruzione dei precedenti orientamenti della giurisprudenza in materia – secondo il quale nell’ipotesi in cui nella realizzazione di un’opera o nell’esecuzione di un lavoro siano coinvolte più imprese, “tutti i datori di lavoro devono coordinarsi tra loro al fine di far eseguire il lavoro in sicurezza”.

Proprio alla luce di tale complesso sistema di obblighi, il committente e gli eventuali subappaltanti non possono esimersi dal verificare l’adozione dei presidi necessari affinché il lavoro sia svolto in sicurezza, invocando delle clausole civilistiche del contratto per escludere la propria responsabilità.

È proprio il rapporto di cooperazione tra imprese, scaturente dal contratto, la fonte di ulteriori rischi per tutti i lavoratori coinvolti e, contestualmente, di tutti gli obblighi gravanti sui diversi datori di lavoro.

 

 

 

Antonia Salvato, Dottoranda di ricerca in Diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Avvocato

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