Con la recente sentenza del 21 ottobre 2025 n. 37972 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di incidenti sul luogo di lavoro. I giudici colgono l’occasione per offrire un breve condensato dei più recenti orientamenti interpretativi relativi ai criteri di imputazione colposa in contesti organizzativi complessi.
La Corte richiama con nettezza i parametri della prevedibilità ex ante, della causalità della colpa e della condotta alternativa lecita, censurando l’approccio dei giudici di merito fondato sulla ricostruzione ex post della regola cautelare violata e su ipotesi congetturali circa lo stato psicofisico del lavoratore. Viene esclusa la responsabilità dei soggetti apicali e del Coordinatore per la Sicurezza nell’ambito di lavori eseguiti da un’associazione temporanea di imprese, valorizzando la corretta delimitazione delle posizioni di garanzia e la necessità che l’obbligo di attivarsi sia ancorato a un rischio specifico effettivamente governabile.
1. La vicenda giudiziaria
La sentenza ripercorre la tragica vicenda che ha visto coinvolto un lavoratore intento ad effettuare delle lavorazioni elettriche all’interno di un cantiere mentre era in corso il “precollaudo” di un nuovo trasformatore in data 16 novembre 2013.
Le lavorazioni erano effettuate nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese: l’operaio elettromeccanico era dipendente della società C., subappaltatrice della ditta A., a sua volta subappaltatrice della società T., secondo una catena che prevedeva la possibilità di affidare ad altre società le lavorazioni a seguito del parere espresso del coordinatore per la sicurezza (CSE).
In particolare, il giorno del fatto, la persona offesa stava lavorando mediante l’utilizzo di una scala in alluminio che veniva improvvidamente posta in contatto con una parte metallica in tensione causando la folgorazione dell’uomo.
Le sentenze dei giudici di merito si concentravano sulla responsabilità del rappresentante legale della società C., datore di lavoro dell’operaio, nonché del capo cantiere della società A., affidataria dei lavori e, infine, del CSE. Il fatto veniva inoltre individuato quale reato presupposto per la responsabilità della società C., cui veniva imputato l’illecito amministrativo ex art. 25septies D.Lgs. 231/01 in relazione al delitto di cui all’art. 589 c.p. “asseritamente commesso nell’interesse della stessa”.
La Corte distrettuale giungeva a confermare la penale responsabilità del capo cantiere della società A., peraltro presente il giorno del fatto, in quanto avrebbe omesso di procedimentalizzare la lavorazione. Analoga contestazione veniva mossa nei confronti del datore di lavoro, il quale, in aggiunta, non avrebbe dotato il dipendente dei DPI necessari (guanti dielettrici). I giudici ritenevano di poter “giustificare” l’imprudenza del lavoratore (che non avrebbe pertanto avuto efficacia causale determinante), aderendo alla ricostruzione del perito secondo la quale il lavoratore avrebbe agito in uno stato di “generico stress da prestazione seriale”, che i responsabili delle società coinvolte avrebbero comunque dovuto prevedere, gestire e, dunque, evitare.
Per contro, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Bari aveva assolto il CSE escludendo la sussistenza di una posizione di garanzia in relazione alla specifica lavorazione in corso. Alla condanna del datore di lavoro seguiva la responsabilità della società C. per il corrispondente illecito amministrativo dipendente da reato.
2. Il contesto di riferimento
La vicenda si inserisce nell’ambito della responsabilità colposa sul luogo di lavoro e offre interessanti spunti di riflessione in merito allo “stato di salute” delle categorie del diritto colposo nella giurisprudenza di legittimità. La sentenza esige una breve ricognizione delle categorie e dei concetti rilevanti per la responsabilità colposa, in primis per la verifica del c.d. giudizio controfattuale, ossia la disamina di quei comportamenti doverosi che gli imputati avrebbero omesso per colpa, in presenza dei quali l’evento fatale non si sarebbe verificato (hic et nunc).
Invero, già in tale definizione si cela più di un’insidia, poiché per operare il giudizio controfattuale occorre riscontrare, mediante un’operazione di astrazione mentale, il legame sussistente tra l’omissione delle cautele e l’evento, verificato alla stregua di un “giudizio di alta probabilità logica”. In tal senso si è consolidato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza a Sez. Un. “Franzese” del 10 luglio 2002 e poi, con maggior precisione, con la sentenza del massimo consesso “Thyssenkrupp” del 18 settembre 2014. Nel dettagliare la rilevanza della c.d. causalità della colpa, sarà dunque necessario accertare che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Cfr., e pluribus, Cass. Pen. sez. IV, sent. 14 marzo 2024, dep. 6 maggio 2024, n. 17678). In altri termini, in presenza della condotta omessa, l’evento non si sarebbe verificato hic et nunc oltre ogni ragionevole dubbio. È evidente che tale operazione di astrazione risulta tutt’altro che agevole, soprattutto nell’ipotesi in cui alla verificazione dell’evento concorrano altre circostanze causalmente rilevanti (quali ad esempio l’imprudenza del lavoratore) ritenute da sole, tuttavia, non sufficienti a cagionare l’evento.
Non solo: è altresì necessario che il giudice accerti la sussistenza di (almeno) una condotta alternativa lecita, che logicamente sostituita a quella concretamente tenuta dall’imputato, non avrebbe dato causa all’evento.
Infatti, ove anche risultasse provato che la condotta omessa abbia causalmente determinato l’evento, per poter affermare che l’imputato versi “in colpa”, è necessario individuare specificamente quali altri comportamenti egli avrebbe potuto (e dunque dovuto) adottare per evitarlo. In assenza di una condotta alternativa “risolutiva” il fatto si sarebbe comunque verificato, nonostante le omissioni dell’agente. Pertanto, addebitare la responsabilità ad un soggetto quando questi non avrebbe potuto attivarsi in alcun modo per impedire l’evento, equivarrebbe a formulare un rimprovero colposo del tutto apparente – dai tratti quasi “sacrificali” – e comunque certamente in contrasto con l’art. 27 co. 1 Cost.
È doveroso precisare che anche la verifica della c.d. condotta alternativa lecita deve prendere le mosse, così come la causalità della colpa, dalla previa disamina della prevedibilità in concreto dell’evento. È chiaro infatti che ove l’imputato non avesse la possibilità, nello specifico, di prevedere il verificarsi dell’evento, verrebbe meno l’obbligo giuridico di attivarsi al fine di contenerlo. Orbene, qualunque problema di prevedibilità impone che sia previamente definito l’oggetto della previsione, cioè l’evento che, conseguentemente, deve essere “descritto”. La finalità di tale descrizione è quella di individuare un esito lesivo espressione del rischio specifico che una determinata disciplina cautelare mira ad evitare: “[…] Si tratta, appunto, del problema della descrizione dell’evento prevedibile, che con grande frequenza compare nei casi giudiziari per illeciti colposi di evento. Al riguardo sono astrattamente possibili due approcci: uno che descrive l’evento così come si è storicamente verificato […] l’altro che, invece, coglie lo stesso evento in senso generalizzante, come un evento del genere di quello prodotto […]”. Sono evidenti le diverse ricadute operative: nel primo caso l’evento descritto sarà tanto specifico da risultare sempre irripetibile e, dunque, imprevedibile. Nel secondo caso “generalizzante” occorre stabilire quali aspetti del fatto concreto prendere in considerazione al fine di costruire la “classe di eventi” a cui appartiene anche quello specifico e tutti gli altri exitus. “[…] È stato osservato che il giudizio di prevedibilità altro non è che il giudizio circa la possibilità di previsione di eventi simili e, dunque, di eventi che hanno in comune con il risultato concreto prodottosi determinate caratteristiche […]”. Peraltro, in dottrina e nelle pronunce più attente alla ricostruzione della prevedibilità in materia colposa, è ormai validata la necessità di accertare tale prevedibilità non solo rispetto all’evento, “[…] ma anche in relazione al decorso causale, almeno nelle sue linee essenziali […] Peraltro, occorre ribadirlo, anche sotto il profilo causale la pur necessaria prevedibilità dell’evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma la classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca. […] la descrizione dell’evento non può discendere oltre un determinato livello di dettaglio e deve mantenere un certo grado di categorialità; giacché un fatto descritto in tutti i suoi accidentali ragguagli diviene sempre, inevitabilmente, unico ed in quanto tale irripetibile ed imprevedibile […]” (Cfr. l’estrema chiarezza, anche per le citazioni precedenti, di Cass. Pen. sez. IV, sent. 7 maggio 2024, dep. 26 luglio 2024, n. 30616).
In tale contesto si colloca infine il successivo giudizio circa la condotta che l’agente avrebbe dovuto tenere, ricorrendo al metro di paragone del c.d. agente modello, quale soggetto (astratto) dotato di specifiche conoscenze e competenze al pari dell’imputato che non rivesta, tuttavia, le caratteristiche della figura “ideale” o del “superuomo” – potenzialmente lesivo del principio di colpevolezza – ma che consenta di individuare la possibilità per il soggetto di uniformarsi alla regola di condotta, considerando il grado di conoscenze concrete e professionalità possedute.
Non meno rilevante la precisazione che il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento deve necessariamente effettuarsi in una prospettiva ex ante (Cfr. Cass. Pen. sez. IV, sent. 17 giugno 2024, dep. 18 settembre 2024, n. 35016). Cioè: la regola cautelare cui l’agente avrebbe dovuto conformarsi deve preesistere all’evento, non potendo essere individuata solo a posteriori, quando l’evento è ormai noto e a causa della “distorsione retrospettiva del senno di poi” si ricostruisce la regola cautelare che avrebbe senz’altro evitato quel tipo di (nonché quello in concreto verificatosi) evento.
3. La decisione della Corte
I giudici di legittimità procedono ad una puntuale ricostruzione dei fatti sui quali si è fondata la pronuncia della Corte d’Appello, attingendo dalle conclusioni cui era giunto il perito:
- l’infortunato era un operaio esperto e peraltro rivestiva la qualifica di preposto alla sicurezza e capo cantiere della società C.;
- aveva ricevuto i necessari DPI tra cui i guanti dielettrici;
- l’uso della scala era consentito per le lavorazioni in quota e per la specifica fase di precollaudo del trasformatore;
- il datore di lavoro aveva comunque fornito un cestello elevatore che il lavoratore avrebbe potuto utilizzare per la lavorazione;
- l’attività era stata ritenuta non complessa dal lavoratore (quindi non necessitante un “piano di prova” recante la sequenza di operazioni secondo la norma CEI 1127) e la stessa persona offesa aveva autonomamente e consapevolmente stabilito le modalità operative.
La Corte di Cassazione esclude in primis la rilevanza della contestazione riguardante l’omessa consegna dei DPI, pacificamente emersa dall’istruttoria. Inoltre, disattende la necessità di “procedimentalizzare” la lavorazione, in quanto da un lato il Piano Operativo per la Sicurezza della società C. già prevedeva lavorazioni assimilabili a quella di precollaudo per gli impianti tecnologici sotto tensione. D’altro canto i giudici di merito non avrebbero “esplicitato in cosa concretamente avrebbe dovuto consistere tale procedimento, né in che modo esso avrebbe con certezza impedito il verificarsi dell’evento, avuto riguardo alla peculiare situazione operativa nella quale si trovava” il lavoratore. Non solo: il profilo di colpa ascritto al datore e al capo cantiere della società subappaltatrice A. “risulta individuato solo a posteriori, ossia ad evento ormai verificatosi. Partendo dall’ipotesi che il lavoratore sarebbe incorso in una situazione di stress derivante dalla serialità […] i giudici di appello ricavano dall’evento così delineato la regola cautelare che lo avrebbe impedito, affermato che se il [lavoratore, n.d.r.] avesse seguito una rigida procedura passo dopo passo, l’evento non si sarebbe verificato”.
Nel caso di specie, in ogni caso, la Corte di Cassazione ritiene apodittica e congetturale l’ipotesi ventilata dal perito di un generico “stress da prestazione seriale” in quanto, come emerso nel processo, al momento dell’incidente la vittima stava lavorando solo sul secondo trasformatore della giornata.
Vengono dunque utilmente e in modo affatto pertinente richiamati i concetti suesposti di prevedibilità dell’evento e causalità della colpa anche sotto il profilo della condotta alternativa lecita che gli imputati – secondo i giudici di appello – avrebbero dovuto tenere e che, invece, avrebbero colpevolmente omesso.
In particolare, è apprezzabile l’ulteriore precisazione della Corte di Cassazione in merito al rischio di una ricostruzione ex post della regola cautelare determinata dall’inversione prospettica che la dottrina definisce “hindsight bias”: “la creazione ex post della regola cautelare comporterebbe la prevedibilità di gran parte degli eventi dannosi, per cui la colpa sarebbe (quasi) sempre configurabile, camuffando sotto il velo della colpa situazioni di vera e propria responsabilità oggettiva, contrarie al principio di colpevolezza”. È infatti evidente che “ove all’agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili” verrebbe meno la calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali di tutte le scelte liberamente prese dal soggetto, tradendo il principio di colpevolezza che informa l’ordinamento giuridico.
D’altro canto, pare a chi scrive che il rischio di una ricostruzione ex post facto della regola cautelare omessa, nonché di una condotta alternativa lecita che non era individuabile al momento dell’azione o dell’omissione (ma prima dell’evento) costituisce il “rovescio della medaglia” di una concezione eccessivamente generalizzante del giudizio di prevedibilità.
Infatti, tanto maggiore è l’astrazione operata per sfrondare le peculiarità del caso concreto al fine di individuare la “classe di eventi” che l’imputato avrebbe dovuto prevedere, tanto più elevato sarà il rischio di individuare molteplici norme cautelari e condotte alternative lecite adottabili per evitare la generica classe di eventi, sebbene in concreto l’agente non disponesse di tali conoscenze ex ante.
Per ribadire l’importanza della prospettiva in cui deve porsi l’interprete nel verificare la prevedibilità dell’evento, la suprema Corte menziona espressamente la sentenza del disastro ferroviario viareggino (Cass. Pen. Sez. IV, sent. 8 gennaio 2021 n. 32899): “occorre infatti domandarsi – alla luce delle condizioni in cui l’agente si trovava ad operare e delle conoscenze da lui possedute o esigibili – quale condotta egli avrebbe potuto e dovuto tenere per evitare o quantomeno attenuare le conseguenze dell’evento dannoso”.
Pertanto, la Cassazione esclude la sussistenza di un addebito colposo tanto nei confronti del datore di lavoro, quanto nei confronti della società A. subappaltatrice. Anzi: i giudici precisano che rispetto al preposto/capo cantiere della seconda società, difetterebbe persino la posizione di garanzia in quanto “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione nel caso in cui i lavori rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore […] ciò è proprio quanto è stato riscontrato nel caso di specie”.
L’annullamento della sentenza in merito al reato-presupposto comporta necessariamente la caducazione altresì della condanna a carico della società C. per l’illecito amministrativo contestato.
Da ultimo, rispetto alla posizione del CSE, la Corte distrettuale aveva assolto l’imputata, ribaltando la sentenza di prime cure. In particolare, il CSE era stato coinvolto per il ruolo di “alta vigilanza” rivestito. La Cassazione, investita dei ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili, esclude:
- la cattiva gestione del “rischio interferenziale”, nonché
- la posizione di garanzia derivante dalla conoscenza “di fatto” di una prassi di cantiere occulta consistente nello svolgere lavorazioni in giorni diversi (il sabato) da quelli previsti.
Infatti, sotto il primo profilo i ricorrenti avevano evidenziato come il CSE non avesse considerato che la posa dell’asfalto il giorno precedente avrebbe indotto il lavoratore ad utilizzare la scala anziché il carrello elevatore, per non rovinare il manto stradale. I giudici di legittimità osservano acutamente come “nessun rischio interferenziale è stato ritenuto causalmente connesso all’incidente lavorativo in esame. Lo stesso Tribunale, pur avendo riscontrato l’accavallamento di due lavorazioni […] aveva riconosciuto che il rischio di elettrocuzione che aveva cagionato la morte non fosse un rischio “generico” inerente all’attività di tutte le imprese operanti nel cantiere, bensì un rischio specifico della ditta elettromeccanica C.”.
Quanto al secondo profilo, i ricorrenti avevano lamentato che se il CSE avesse impedito le lavorazioni nel giorno di sabato (mentre il venerdì era avvenuta la posa dell’asfalto), il lunedì successivo il lavoratore non sarebbe stato indotto ad utilizzare la scala per non rovinare l’asfalto appena posato.
Per comprendere la portata dell’obiezione è necessario premettere che la giurisprudenza ha a più riprese affermato la possibilità di muovere un addebito per colpa a carico di un soggetto che sia venuto a conoscenza in via “informale” di un rischio (anche interferenziale) non rientrante nella propria diretta attribuzione. In tal senso, qualora in ipotesi il CSE fosse venuto a conoscenza di una prassi di cantiere scorretta e pericolosa, avrebbe comunque dovuto impedirla, contenendo ed evitando il rischio di eventi dannosi. Nel caso di specie, tuttavia, non solo è emerso che il CSE non fosse a conoscenza del fatto che alcune lavorazioni venivano effettuate in giorni diversi da quelli calendarizzati, ma è stata altresì esclusa la rilevanza del rischio interferenziale, sicché sotto tale profilo la Corte di Cassazione ritiene condivisibili le conclusioni della Corte barese.
4. Alcune considerazioni conclusive
La sentenza offre un rapido, conciso e per lo più puntuale spaccato della responsabilità colposa nel caso di infortuni sul lavoro. I giudici richiamano tutte le categorie ormai note e ampiamente adottate anche dalla giurisprudenza ai fini della verifica della prevedibilità ex ante alla luce del c.d. agente modello, nonché dell’evitabilità dell’evento, articolato – secondo la migliore dottrina – in due diversi profili:
- causalità della colpa, comunque riconducibile all’art. 43 c.p. e per la quale può ricondursi alla colpa del soggetto agente solo l’evento “causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare costituente la concretizzazione del rischio che quella regola era destinata a prevenire e presidiare”;
- condotta alternativa lecita (talvolta definita “non evitabilità altrimenti”), cioè – come detto – quali altri comportamenti l’agente avrebbe potuto (e dunque dovuto) tenere per evitare che l’evento si verificasse hic et nunc.
Apprezzabile altresì il riferimento al rischio interferenziale: in tutti i settori dell’attività umana le scelte dei soggetti sono condizionate da molteplici fattori anche estrinseci allo specifico ambito di operatività (così l’operaio avrebbe potuto optare per la scala anziché per il carrello elevatore per un motivo non direttamente ricollegabile alla lavorazione elettromeccanica). Nondimeno, la responsabilità colposa non può che limitarsi a punire quelle condotte che si pongano in contrasto con una norma cautelare – generica o specifica – volta ad evitare uno specifico rischio di verificazione dell’evento. Pertanto anche il rischio interferenziale può assumere rilevanza solo nell’ipotesi in cui esso stesso entri a far parte del novero dei fattori causalmente rilevanti a determinare l’evento che la norma cautelare intende prevenire ed evitare.
Ove, come nel caso di specie, si discuta esclusivamente di una condotta colposa che non avrebbe contenuto un rischio “specifico” causalmente determinante l’evento, nessun rilievo – né scriminante, né in ottica accusatoria – assumono le condotte che avrebbero potuto contenere un rischio “generico” non rilevante ai fini del decorso causale.
Un unico profilo di scarsa chiarezza pare individuarsi nella distinzione tra regola cautelare individuabile nel caso di specie e la condotta alternativa lecita. La Corte sembra infatti censurare la sentenza di seconde cure nella parte in cui individua ex post la regola cautelare consistente nella “mancata procedimentalizzazione” delle procedure di precollaudo. Invero, la condotta consistente nello specificare “passo dopo passo” le operazioni da compiere non integra una regola cautelare, quanto piuttosto la condotta alternativa che – nell’errata ricostruzione dei giudici di merito – avrebbe potuto evitare l’evento.
In entrambi i casi è doveroso adottare una prospettiva ex ante, ponendosi cioè al momento della condotta per valutare la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, ma occorre distinguere le due differenti operazioni: individuare dapprima la regola cautelare violata e, in aggiunta, ricostruire la condotta alternativa lecita. Infatti, anche in presenza di una violazione alla regola cautelare il giudice dovrebbe comunque pervenire ad una sentenza assolutoria ove ritenesse che l’agente non avrebbe potuto agire altrimenti.
In effetti, qualche profilo di oscurità si riscontra anche quando i giudici menzionano la sentenza del disastro di Viareggio sovrapponendo i piani della necessaria individuazione ex ante della regola cautelare con la mancata individuazione della “non evitabilità altrimenti”. La Corte ritiene di poter logicamente e in via consequenziale censurare la sentenza dei giudici distrettuali “in quanto mancante di una valida e specifica indicazione della condotta alternativa lecita che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare a fini di prevenzione dell’evento concretamente verificatosi”.
Sarebbe tuttavia infelice muovere una vera e propria censura alla sentenza dei giudici di legittimità, che in poche battute compie una ricostruzione comunque chiara della vicenda, menzionando le categorie anche di più recente analisi dottrinale, censurando l’uso poco “ortodosso” dei principi del delitto colposo da parte dei giudici di merito.