1. Introduzione
Con la sentenza n. 30039 del 13 maggio 2025 (depositata il 1° settembre 2025), la Suprema Corte ha ribadito l’importanza definitoria dei due criteri di imputazione oggettiva dell’interesse e vantaggio, affinché possa fondarsi la responsabilità dell’ente nell’ipotesi di violazioni soltanto occasionali.
Con la pronuncia in commento, inoltre, la Cassazione è tornata sul tema della colpa di organizzazione. Più in particolare, il requisito della “rimproverabilità soggettiva” per l’ente è stato analizzato, da un lato, sulla base delle caratteristiche che devono connotare un modello di organizzazione e gestione in materia di sicurezza sul lavoro e, dall’altro, rispetto alla presunzione di conformità di cui all’art. 30, co. 5, d.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione «il modello di organizzazione e gestione, per sua natura e struttura, non può e non deve scendere nel dettaglio operativo specifico, ma deve limitarsi a delineare i principi, le procedure generali e i flussi informativi necessari per prevenire la commissione di reati. La specificità operativa è demandata ai documenti di valutazione dei rischi, alle istruzioni operative e alle procedure tecniche di dettaglio, che costituiscono strumenti distinti e complementari rispetto al modello organizzativo» (§ 15.1.1 – considerato in diritto).
Dopo una breve analisi della vicenda processuale, con il presente contributo vorranno ripercorrersi le principali argomentazioni delineate dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, cercando di evidenziare le complesse sovrapposizioni tra i modelli di gestione ex d.lgs. 231/2001 e la documentazione di valutazione dei rischi richiesta ai sensi del d.lgs. 81/2008, anche alla luce delle recenti modifiche normative e proposte parlamentari avanzate in sede di conversione del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con L. 29 dicembre, n. 198 (in particolare, rispetto all’eliminazione dell’inciso “in prima applicazione” previsto all’art. 30, co. 5, d.lgs. 81/2008 e in merito all’introduzione di una presunzione di efficace attuazione del MOG se conforme alle procedure previste all’art. 51, co. 3 bis, d.lgs. 81/2008).
2. I fatti oggetto di causa
La vicenda processuale trovava la sua origine nell’infortunio mortale verificatosi durante lo svolgimento di alcuni lavori di potenziamento della Linea P2 presso l’impresa committente, durante i quali perse la vita un dipendente dell’impresa subappaltatrice esecutrice degli stessi. Guardando nello specifico all’organizzazione dei lavori, l’impresa committente aveva affidato a una prima impresa la gestione del piano della sicurezza, mentre a una diversa impresa c.d. affidataria la realizzazione del progetto per il potenziamento della Linea P2. Quest’ultima – a sua volta – aveva poi subappaltato l’esecuzione dei lavori meccanici, la saldatura dei tubi e la loro movimentazione a un’altra impresa, alle cui dipendenze lavorava l’operaio vittima dell’infortunio mortale nella vicenda in analisi.
A seguito di un incendio verificatosi presso l’area dedicata alle attività di saldatura, i lavori dell’impresa subappaltatrice venivano trasferiti in una zona diversa (la c.d. Isola 6), con conseguente integrazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e successiva validazione intervenuta proprio qualche ora prima dell’incidente mortale. Presso la c.d. Isola 6, una volta saldati, i tubi venivano accatastati sempre all’interno della medesima zona. Il giorno dell’incidente due dei tre tubi precedentemente lavorati – che, si precisa, erano collocati in parallelo tra loro – dovevano essere caricati sul pianale di un autocarro, ma, a causa del forte vento, il caricamento si era limitato soltanto a questi due tubi. Il lavoro di movimentazione si concludeva regolarmente dopo circa un’ora, ma, a poca distanza dal gruppo di tubi movimentati e caricati sull’autocarro (circa 1,5 metri), si trovava una diversa «catasta composta da 19 tubi della medesima tipologia, disposti su vari livelli con una conformazione a piramide, la cui base poggiava su altri 4 tubi del diametro di 16 pollici, disposti trasversalmente».
Al termine dei lavori, proprio i tubi al vertice della piramide cadevano improvvisamente e travolgevano il dipendente dell’impresa subappaltatrice, «che si trovava alla base della catasta, nello spazio intercorrente tra essa e l’unico tubo rimasto nel gruppo originario di tre». L’operaio rimaneva dunque «intrappolato e schiacciato tra il tubo caduto dalla catasta e il tubo rimasto a terra, riportando gravissimi traumi che ne causavano il decesso per insufficienza biventricolare acuta da trauma toracico chiuso da schiacciamento» (§ 2 – ritenuto in fatto) .
3. Il percorso argomentativo della Suprema Corte
La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la decisione emessa dal Tribunale di Gela, che aveva condannato tutti gli imputati, confermando altresì la responsabilità per l’illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 25 septies d.lgs. 231/2001, delle società coinvolte (società committente, società affidataria della gestione del piano della sicurezza, società appaltatrice e subappaltatrice). Secondo le corti di merito, infatti, «il crollo della catasta era stato causato da un cedimento, determinato dalla inidoneità della zona di lavorazione “Isola 6” e dalla instabilità della catasta stessa». Inoltre, «i sistemi di contenimento della base della catasta erano palesemente inadeguati» e «non potevano essere considerati come vizi occulti», in quanto, «la necessità di garantire manutenzione a quella catasta […] poteva essere agevolmente compresa anche avvalendosi dei più semplici canoni della diligenza, non necessariamente professionale» (§ 2.2 – ritenuto in fatto).
Limitandosi, in questa sede, alla sola analisi delle argomentazioni relative alla responsabilità derivante da reato ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono molteplici i motivi di ricorso avanzati dai ricorrenti avverso la sentenza pronunciata dalla Corte distrettuale.
Rispetto al ricorso avanzato dall’impresa committente, questa segnalava l’insussistenza del reato presupposto, in quanto non era stato dimostrato che i responsabili del lavoro dell’impresa committente si fossero ingeriti nella gestione della sicurezza del cantiere. Difatti, come evidenziato nella pronuncia in commento nella parte relativa alle posizioni delle persone fisiche, la c.d. ingerenza rilevante «deve considerarsi in un’attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi» (§ 4.3 – considerato in diritto). Nel caso concreto, però, tali condotte contestate ai responsabili del lavoro non erano in realtà ravvisabili. Pertanto, oltre a disporre l’annullamento con rinvio di quella parte della sentenza impugnata relativamente alle loro posizioni, l’annullamento del capo relativo alla condanna per il reato presupposto ha comportato – di conseguenza – l’identica decisione nei confronti dell’ente.
L’impresa affidataria della gestione del piano sicurezza aveva invece proposto due motivi di ricorso: il primo relativamente all’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001, mentre il secondo sul difetto di motivazione circa i requisiti di interesse e vantaggio dell’ente. Soffermandosi soltanto sui motivi di ricorso relativi agli argomenti oggetto del presente contributo, analizzando il secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ribadito la distinzione tra i concetti di interesse e vantaggio, i quali non costituiscono un’endiadi.
È stato nuovamente evidenziato il concetto secondo cui nei delitti colposi l’interesse e vantaggio per l’ente siano alternativi e concorrenti tra loro (sull’autonomo accertamento dell’interesse e vantaggio, si rinvia anche a un precedente commento), dovendosi riferire alla condotta e non all’evento. Viene infatti ribadito come un interesse potrebbe «essere ottenuto dalla violazione delle norme antinfortunistiche […] grazie al risparmio di spesa o alla accelerazione e massimizzazione della produzione». Non solo, in quanto la pronuncia in commento si apprezza anche nella parte in cui ha rilevato come sia «ravvisabile il criterio dell’interesse anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un’iniziativa estemporanea, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente».
Medesimo tema, ovvero quello delle violazioni occasionali, è stato affrontato anche rispetto al criterio di imputazione oggettiva del vantaggio, dove, secondo la Suprema Corte, in tali ipotesi «occorre la prova dell’oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse, nonché dell’effettivo, apprezzabile vantaggio, consistente nel risparmio di spesa o nella massimizzazione della produzione, che può derivare anche dall’omissione di una singola cautela e della conseguente riduzione dei tempi di lavorazione» (§ 14.2.1 – considerato in diritto).
Calando dunque i principi affermati nel caso concreto, la Cassazione – annullando con rinvio la sentenza impugnata – ha rilevato come l’individuazione da parte dei giudici di merito del requisito dell’interesse nel mero “compiacimento” del committente risulti apparente, essendo «priva di significato dimostrativo di un interesse concreto l’intenzione di compiacere la committenza», oltre a risolversi «in una formula vuota e generica, inidonea a soddisfare l’esigenza probatoria che il requisito dell’interesse impone» (§ 14.2.2 – considerato in diritto).
Passando ora ai motivi di ricorso proposti dall’impresa subappaltatrice, ed esecutrice dei lavori, quest’ultima – ai sensi dell’art. 30, co. 5, d.lgs. 81/2008 – aveva adottato un modello di organizzazione basato sullo standard BS OHSAS 18001:2007, che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere valutato in maniera più approfondita, proprio alla luce della presunzione di cui all’art. 30, co. 5, del d.lgs. 81/2008. Tale argomentazione ha trovato il favore del giudice di legittimità, il quale ha affermato che questo meccanismo presuntivo di adeguatezza, «pur non determinando un automatica efficacia esimente, costituisce un elemento di valutazione di particolare pregnanza nell’ambito dell’accertamento della colpa organizzativa» (§ 15.1 – considerando in diritto). Pertanto, la presenza di un modello certificato secondo standard internazionali pone il giudice dinnanzi a un onere motivazionale maggiore, dovendosi dare «una compiuta dimostrazione dell’inadeguatezza sostanziale del sistema organizzativo adottato».
Sempre in tema di accertamento della colpa di organizzazione, il secondo errore ravvisato dai ricorrenti nella parte motivazionale della sentenza impugnata attiene alla valutazione data dalla Corte d’Appello rispetto ad alcune procedure di sicurezza contenute nel modello di organizzazione e gestione, giudicate come generiche o comunque rappresentanti un mero monito. Con la pronuncia in commento, però, la Cassazione ha rilevato come tale critica si riveli in realtà infondata. È stato infatti evidenziato che «il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 ha una funzione di governance e di controllo dei processi decisionali, non di dettaglio tecnico-operativo», in quanto tale funzione viene rimessa ai «documenti di valutazione dei rischi, alle istruzioni operative e alle procedure tecniche di dettaglio, che costituiscono strumenti distinti e complementari rispetto al modello organizzativo».
Nel pronunciare sentenza di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnazione, la Suprema Corte ha concluso affermando come la critica mossa alle procedure contenute nel modello da parte della corte distrettuale rappresenti, in realtà, quelle caratteristiche che un modello organizzativo deve avere. Del resto, «un modello organizzativo che scendesse nel dettaglio tecnico-operativo specifico non solo eccederebbe le proprie funzioni, ma risulterebbe inadeguato proprio sotto il profilo sistematico e organizzativo» (§ 15.1.1 – considerando in diritto).
4. Il confine tra interesse e vantaggio nell’ipotesi di trasgressione isolata
L’individuazione di un interesse e/o vantaggio nell’ipotesi di un infortunio sul lavoro ha da sempre creato dubbi interpretativi. Da tempo – e ciò viene confermato anche dalla sentenza in commento – la giurisprudenza e la dottrina sono orientate verso la teoria dualistica, che individua i due concetti come alternativi, dove il vantaggio non si pone come elemento essenziale per l’accertamento della responsabilità dell’ente. Ciò si evince dall’art. 12 d.lgs. 231/2001, il quale riconosce l’ipotesi in cui l’ente non abbia conseguito un vantaggio dal reato commesso dall’autore persona fisica, ma, nonostante ciò, sarà ritenuto responsabile pur applicandosi una sanzione pecuniaria ridotta. Quello che comunque non potrà mai mancare sarà il requisito dell’interesse e, per evitare che questo assuma una connotazione prossima alla responsabilità oggettiva, sarà importante intendere tale concetto come una tendenza obiettiva del soggetto agente – esternamente riconoscibile – che pone in essere un atto in favore dell’ente.
Tale accertamento si complica nel momento in cui la violazione da cui scaturisce l’evento sia occasionale. Vero che, per potersi ritenere sussistente il requisito dell’interesse, non si renda necessario avere una pluralità di violazioni (che – al più – potrebbe costituire un indizio rispetto alla sussistenza del c.d. elemento finalistico della condotta), ma al contempo una trasgressione isolata non sarà sufficiente a provare l’interesse, in quanto il giudice dovrà desumere il collegamento finalistico tra la condotta e l’interesse dell’ente da altre evidenze fattuali (ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 24 marzo 2021, n. 12149). A maggior ragione in quanto violazioni occasionali non produrrebbero sensibili aumenti sui bilanci, rendendo ancor più complesso l’individuazione di un reale vantaggio.
Allo stesso tempo, però, parte della giurisprudenza sostiene che, a fronte della mancata adozione – anche isolata – di una misura di prevenzione, «l’esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell’interesse e/o vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell’ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza» (così Cass. pen., Sez. IV, 2 agosto 2024, n. 31665; più recentemente anche Cass. pen., Sez. IV, 14 gennaio 2025, n. 2768).
In ogni caso, si renderà necessario che la prospettazione finalistica di far conseguire un interesse all’ente, nelle forme – ad esempio – di un risparmio di spesa, mediante la violazione della normativa antinfortunistica, si traduca sempre in qualcosa di concreto e non di futuro e aleatorio, come – guardando proprio al caso in analisi – potrebbe essere l’intenzione di compiacere la committenza.
5. La colpa di organizzazione tra presunzioni, modello organizzativo e DVR
Come visto sopra, con la sentenza in commento la Suprema Corte ribadisce la centralità dell’accertamento della colpa di organizzazione ai fini della configurabilità della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001. Allo stesso tempo, però, viene fatta una netta distinzione tra il modello 231 e il Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR), i quali presentano natura e funzione diversa. Mentre il primo ha come obiettivo la prevenzione dei rischi normativi che riguardano la commissione dei reati, il secondo incide direttamente sui rischi fattuali che potrebbero presentarsi all’interno del contesto aziendale.
I due strumenti di prevenzione, però, dovranno tra loro dialogare ed è proprio nell’art. 30 d.lgs. 81/2008 che trovano un punto d’incontro. In particolare, il comma 5 stabilisce una presunzione di conformità per quei modelli di organizzazione conformi alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007 (oggi sostituito dalle linee guida ISO 45001:2018). La letteratura e la prassi si sono interrogate sulla natura di questa presunzione, per alcuni ritenuta assoluta mentre per altri soltanto relativa. L’orientamento oggi prevalente la riconosce come una presunzione relativa, lasciando sempre margine discrezionale alla valutazione del giudice, il quale – come confermato anche dalla sentenza in commento – dovrà valutare la conformità alle suddette linee guida come un elemento di «particolare pregnanza nell’ambito dell’accertamento della colpa di organizzazione» (p. 66).
Come è stato evidenziato, dalla predisposizione di un modello conforme agli standard internazionali non potrà derivarne un’automatica esclusione della responsabilità dell’ente, in quanto il «modello non deve solo essere adottato, ma anche efficacemente attuato, secondo l’inequivoco tenore del comma 1 della medesima disposizione» (così Cass. pen., Sez. IV, Sent., 26 marzo 2025, n. 18410; conformemente anche Cass. pen., Sez. IV, 28 maggio 2019, n. 29538).
Tale accertamento sarà comunque rimesso al giudice, che – in sede giudiziale – potrà verificare l’effettiva attuazione del modello adottato. D’altro canto, però, il giudice, in presenza di un modello certificato secondo standard internazionali, sarà comunque tenuto a fornire una “motivazione rafforzata” rispetto alla sua inadeguatezza. Come infatti ricordato dalla stessa sentenza in commento, se è vero che il conformarsi a standard internazionali non esclude ex se la responsabilità dell’ente, allo stesso tempo il giudice, per accertare tale responsabilità dovrà sviluppare una valutazione approfondita del sistema organizzativo. In forza della presunzione di conformità di cui all’art. 30 d.lgs. 81/2008, solo una valutazione pregnante potrà dunque portare il giudice a qualificare il modello come inadeguato.
Ad ogni modo, indipendentemente dall’applicazione di standard internazionali, il MOG e il DVR devono tra loro porsi in connessione, senza sfociare in indebite sovrapposizioni, seppur entrambi – astrattamente – presidiano la stessa area di rischio. A ben vedere, però, tra i due documenti potrebbe ravvisarsi un rapporto di genere a specie, dove con il MOG vengono delineati i principi generali della prevenzione del rischio reato e con il DVR le specifiche procedure operative che quel rischio possono concretamente evitare. Ciò viene delineato ormai in modo chiaro dalla stessa giurisprudenza, la quale ha precisato che il «modello organizzativo non coincide con il sistema di gestione della sicurezza del lavoro incentrato sul documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, artt. 17, 18, 28 e 29. Mentre questo individua i rischi implicati dalle attività lavorative e determina le misure atte a eliminarli o ridurli, il modello di organizzazione previsto dal decreto 231 è strumento di governo del rischio di commissione di reati da parte di taluno dei soggetti previsti dall’art. 5 del decreto» (così Cass. pen., Sez. IV, 5 ottobre 2023, n. 51455).
6. Riflessioni a margine del recente intervento legislativo
Muovendo dall’analisi svolta è possibile tracciare qualche riflessione conclusiva in merito alle tematiche affrontate. Se, da una parte, rispetto ai criteri oggettivi di imputabilità permangono delle incertezze circa i confini applicativi dei concetti di interesse e vantaggio, i quali non possono che essere delineati dalla prassi applicativa, vedendosi inefficace – oltre che complesso – ogni intervento legislativo; dall’altra parte, in particolare rispetto all’art. 30, co. 5, d.lgs. 81/2001, un intervento normativo potrebbe rivelarsi risolutore.
Riprendendo alcune proposte già emerse in dottrina, per dare chiarezza intorno alla reale portata applicativa degli standard internazionali, una prima soluzione potrebbe essere quella di prevedere – in via definitiva – un reale inversione dell’onere probatorio in capo all’accusa nel caso di ottenimento di una certificazione, ipotesi ancora troppo timidamente avanzata dalla giurisprudenza (compresa la sentenza in commento). D’altro canto, dopo anni si è finalmente giunti all’aggiornamento dello standard internazionale di riferimento previsto dall’art. 30, co. 5, d.lgs. 81/2001. Dato l’ormai obsoleto riferimento al British Standard OHSAS 18001:2007, recentemente il legislatore è intervenuto sul punto con il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, 198, dove all’art. 10, co. 1 del decreto ha previsto la sostituzione delle parole “al British Standard OHSAS 18001:2007” con “alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024”.
Inoltre, secondo altri sarebbe opportuno eliminare persino il riferimento all’inciso “in prima applicazione” che si trova in apertura del comma 5, art. 30 d.lgs. 81/2008, proposta peraltro oggetto di un emendamento presentato in Senato durante i lavori di conversione del D.L. 159/2025. Nella medesima sede, inoltre, si è discusso in merito all’opportunità di inserire una presunzione di efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione, qualora questo sia conforme alle procedure di cui all’art. 51, co. 3 bis, d.lgs. 81/2008. Tali emendamenti, però, sono stati respinti, non trovando dunque spazio nella legge di conversione recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Sul punto, quindi, il dibattito rimane ancora aperto, in quanto proprio quest’ultima proposta avrebbe potuto ripresentare le medesime perplessità segnalate sopra, in particolare, con riguardo a un vaglio giudiziale di cui non si potrebbe (e dovrebbe) fare a meno. Ecco dunque che, nonostante si sia – dopo tempo – arrivati all’adeguamento dello standard internazionale previsto dall’art. 30, co. 5, d.lgs. 81/2008, residuano una serie di perplessità che orbitano intorno a questa norma. L’interrogativo rimasto in sospeso è dunque il seguente: è sufficiente quanto è stato fatto di recente in sede parlamentare o si è di fronte all’ennesima occasione persa per intervenire sensibilmente su una norma, che ormai da anni mostra delle criticità in sede applicativa?
Per consultare il testo della sentenza, cliccare sul link.