1.Introduzione
Con la sentenza della V Sezione penale, n. 8290 del 3 marzo 2026, la Corte di cassazione torna ad affrontare il tema della responsabilità penale nei contesti organizzati, con particolare riferimento ai criteri di imputazione nei reati propri. La pronuncia avente ad oggetto la responsabilità del Presidente del Consiglio di amministrazione per il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui all’art. 2638 c.c., si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato che ammette la configurabilità del concorso nel reato proprio anche in capo a soggetti diversi da quelli qualificati, ai sensi dell’art. 110 c.p., purché sia accertato un contributo causale alla realizzazione del fatto.
La decisione si propone, in particolare, di chiarire i confini applicativi della fattispecie incriminatrice e di precisare le modalità attraverso cui può configurarsi un contributo concorsuale di natura morale nei contesti societari, valorizzando la consapevole adesione e il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso.
Tuttavia, proprio sul terreno dell’accertamento del nesso causale, la sentenza sembra presentare alcuni profili di criticità, attribuendo rilievo decisivo alla qualifica di apicale del soggetto e alla conoscibilità della situazione illecita, senza offrire una compiuta ricostruzione delle modalità attraverso cui tale adesione si sarebbe concretamente tradotta in un apporto causale rilevante ai fini del concorso nel reato proprio.
In questa prospettiva, la pronuncia della Corte offre l’occasione per riflettere sui limiti dell’estensione della responsabilità nei contesti societari complessi e sui requisiti probatori necessari per configurare un concorso morale che sia conforme al principio di personalità della responsabilità penale.
2.I fatti oggetto della vicenda processuale
La vicenda trae origine da un accertamento riguardante una società cooperativa operante nel settore vinicolo, all’interno della quale veniva riscontrato un disallineamento tra le giacenze di prodotto risultanti dalla contabilità e quelle effettivamente presenti. In particolare, risultava la mancanza di oltre duemila ettolitri di vino, circostanza che veniva occultata attraverso un artificio materiale consistente nel riempimento di alcuni serbatoi con acqua, così da simulare la presenza del quantitativo mancante e indurre in errore i soggetti preposti ai controlli.
Tale operazione si inseriva in un più ampio contesto di rappresentazione non veritiera della situazione aziendale, finalizzato a eludere l’attività di vigilanza. In questo quadro, il Presidente del Consiglio di amministrazione veniva ritenuto responsabile, in concorso con il responsabile della produzione e il direttore della cooperativa, per il reato di cui all’art. 2638 c.c., in quanto consapevole della situazione e partecipe della decisione di occultare le irregolarità.
Nel ricorso presentato, la difesa lamentava la violazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla responsabilità concorsuale dell’imputato nel fatto contestato. In particolare, contestava l’assenza di una puntuale motivazione sullo specifico apporto causale del ricorrente alla predisposizione o attuazione dei mezzi fraudolenti, oltre che la debolezza delle prove testimoniali e la mancanza di chiarimenti sul profilo dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, sostenendo che la mera qualifica di Presidente non potesse fondare la responsabilità in assenza di una condotta attiva specificamente individuata.
3.La ricostruzione della fattispecie di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza secondo i giudici di legittimità
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, innanzitutto muove da una ricostruzione della struttura dell’art. 2638 c.c., ribadendo come la disposizione configuri una norma articolata in due distinte fattispecie incriminatrici, caratterizzate da presupposti e requisiti differenti, pur accomunate dalla medesima finalità di tutela.
Da un lato, il primo comma punisce l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero «sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza» o l’occultamento fraudolento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, configurando un reato di mera condotta caratterizzato da dolo specifico, consistente nel fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza.
In tale ipotesi, il riferimento all’occultamento con mezzi fraudolenti assume un rilievo centrale, in quanto implica la necessità di una condotta caratterizzata da artifici o raggiri, idonei a ingannare l’autorità di vigilanza. La giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente in tal caso il mero silenzio o la semplice omissione, se non accompagnati da elementi fraudolenti che ne rafforzino la capacità decettiva.
Dall’altro lato, il secondo comma prevede una fattispecie di evento, a forma libera, che richiede la realizzazione di un effettivo ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, «integrato, sul piano dell’elemento psicologico, dal dolo generico diretto, che, naturalmente, deve investire anche l’evento del reato di ostacolo».
Proprio con riferimento a quest’ultima ipotesi, la Corte offre un chiarimento di particolare rilievo, affermando che l’ostacolo non deve necessariamente tradursi in un impedimento assoluto dell’attività ispettiva, essendo sufficiente anche un significativo rallentamento o una compromissione della sua efficacia.
In tal senso, «la condotta tipica è costituita da qualsiasi forma di intralcio all’esercizio delle funzioni di vigilanza, ivi compresa l’omessa comunicazione di informazioni dovute» accogliendo così una nozione ampia di ostacolo, idonea a ricomprendere tutte quelle condotte che alterano il corretto svolgimento delle verifiche, anche senza paralizzarle completamente.
Nel caso concreto, la simulazione delle giacenze mediante il riempimento dei serbatoi con acqua è stata ritenuta pienamente idonea a integrare tale requisito, in quanto finalizzata a fornire una rappresentazione distorta della realtà aziendale su cui si fondava l’attività di controllo. La condotta è stata dunque qualificata come ostativa, non tanto per l’impedimento totale della vigilanza, quanto per la sua idoneità a falsarne i presupposti informativi.
Quanto poi alla configurazione del concorso nel reato proprio da parte del Presidente del Cda, la Corte ribadisce un principio ormai consolidato, secondo cui nei reati propri non è necessario che il soggetto qualificato realizzi personalmente la condotta tipica, essendo sufficiente che egli apporti un contributo causale alla realizzazione del fatto, anche sotto forma di concorso morale. Tale contributo, secondo l’elaborazione dei giudici di legittimità, può consistere nella consapevole adesione al piano criminoso o nel rafforzamento dell’altrui proposito, purché si traduca in un apporto concreto e causalmente rilevante alla realizzazione dell’evento.
4.Concorso nel reato proprio e posizione di garanzia dei soggetti al vertice
La sentenza in commento si sofferma sulla responsabilità del vertice apicale per condotte lesive poste in essere da altri dipendenti, e nel confermare la responsabilità per concorso morale in capo al soggetto posto al vertice, solleva ancora una volta il rischio di una risalita della responsabilità verso l’alto all’interno delle organizzazioni complesse fino ad avere una responsabilità da posizione.
La Corte, nel respingere le doglianze sollevate dalla difesa, si limita a dare una motivazione sintetica, priva di un adeguato sviluppo argomentativo e di un puntuale accertamento della responsabilità del soggetto apicale.
Nel caso di specie, la responsabilità del Presidente del Cda non viene formalmente ricostruita in termini di concorso omissivo improprio ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. e di posizione di garanzia, ma viene ricondotta nell’alveo del concorso di persone di tipo morale, ex art. 110 c.p., attraverso il richiamo alle categorie della consapevole adesione al piano fraudolento e del rafforzamento dell’altrui proposito criminoso.
Tuttavia, il percorso argomentativo non esplicita in modo puntuale le modalità attraverso cui tale contributo si sarebbe concretamente realizzato, né chiarisce in che termini la condotta dell’imputato – qualificata in termini di adesione o condivisione – abbia inciso causalmente nella dinamica del fatto, né se, in assenza di tale contributo, l’evento si sarebbe ugualmente verificato.
Come noto, è consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui ai fini della configurabilità del concorso morale non è sufficiente la mera conoscenza dell’altrui condotta, né la semplice adesione interiore, ma è necessario un contributo consapevole e concreto. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere che il concorrente morale apporti un contributo specifico e causalmente rilevante, secondo un giudizio controfattuale fondato su un criterio di elevata probabilità logica, che si traduca in un’effettiva incidenza sul processo decisionale dell’autore materiale del reato, non essendo sufficiente una mera connivenza o presenza passiva (cfr., tra le altre, Cass., SS. UU., n. 30328/2002, Franzese; Cass. pen., Sez. IV, 8 settembre – 23 settembre 2021, n. 35069).
Nel caso di specie, invece, tale passaggio argomentativo appare incompleto, non emergendo una puntuale ricostruzione del nesso tra la condotta dell’imputato e il rafforzamento dell’altrui decisione. Inoltre, pur non richiamando espressamente la posizione di garanzia né lo schema dell’art. 40, comma 2, c.p., la Corte valorizza elementi – quali la titolarità della funzione apicale e la conoscenza della situazione illecita – che seppur idonei a dimostrare la consapevolezza del fatto, non risultano, di per sé, sufficienti a fondare un giudizio di incidenza causale nei termini richiesti dalla giurisprudenza, risultando più vicini alla logica del mancato impedimento che non a quella del concorso morale in senso stretto.
Pertanto, la sentenza in commento solleva ancora una volta elementi di criticità che fanno emergere il rischio di una possibile traslazione verso un modello di responsabilità fondato sul ruolo ricoperto all’interno dell’ente, piuttosto che sull’effettivo accertamento di un contributo causale individuale, creando una tensione con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, comma 1, Cost..
Le criticità evidenziate assumono, in ultima analisi, una rilevanza che trascende il caso concreto, incidendo sul nucleo dei principi che governano l’imputazione della responsabilità penale. In particolare, una ricostruzione che consenta di desumere il contributo concorsuale dalla mera combinazione tra posizione apicale e conoscenza del fatto rischia di attenuare il rigore richiesto nell’accertamento della responsabilità individuale.
Per consultare il testo della sentenza, Cassazione-8290 2026