Lo scorso 10 ottobre è stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo attuativo della Direttiva UE 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea e che modifica la Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Come noto, le misure restrittive dell’Unione europea, quali le misure in materia di congelamento di fondi e di risorse economiche, i divieti riguardanti la messa a disposizione di fondi e di risorse economiche e i divieti di ingresso o di transito nel territorio di uno Stato membro, nonché le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi, sono considerate uno strumento essenziale per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), previsti dall’art. 21 del Trattato sull’Unione europea (TUE). Il loro utilizzo si è considerevolmente ampliato nel corso degli ultimi anni, specie in conseguenza dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa nel febbraio 2024. Nella prospettiva di rendere effettiva l’attuazione di tali misure nell’intero territorio dell’Unione europea, è stata adottata una Direttiva avente ad oggetto la definizione di reati per la loro violazione.
Il testo attualmente in discussione ambisce ad adempiere all’obbligo che grava sullo Stato italiano mediante, in primis, l’introduzione di un Capo I-bis («Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea») all’interno del Libro II, Titolo I del codice penale, composto dagli articoli da 275-bis a 275-decies c.p.
Tra queste disposizioni, figurano anzitutto nuove fattispecie incriminatrici che puniscono condotte dolose realizzate in violazione o mediante le quali si elude l’esecuzione di una misura restrittiva dell’Unione europea o di una legge nazionale che attua una tale misura o ancora in difformità di obblighi prescritti da un’autorizzazione quando richiesta da una misura restrittiva dell’UE, descritte agli artt. 275-bis («Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea»), 275-ter («Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea») e 275-quater («Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività») c.p. Chiude l’elenco dei nuovi reati l’art. 275-quinquies («Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea») c.p., che incrimina i fatti di cui all’art. 275-bis (comma 1, lett. d) c.p. se commessi per colpa grave e aventi ad oggetto prodotti che rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del Regolamento UE 2021/821.
Per i delitti di nuovo conio, punibili secondo la legge italiana anche quando commessi da un cittadino in territorio estero (art. 275-decies c.p.), sono inoltre previste circostanze aggravanti speciali (art. 275-sexies c.p.), che comportano un aumento di pena da un terzo alla metà, e circostanze attenuanti speciali (art. 275-septies c.p.), che determinano invece una diminuzione di pena da un terzo a due terzi, nonché – in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti – la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato oppure, ove quest’ultima non sia possibile, la confisca per equivalente (art. 275-octies c.p.) e la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione (art. 275-novies c.p.). Tali disposizioni sono estese anche al reato di cui all’art. 12 (comma 1) d.lgs. 286/1998, aggravato ai sensi del nuovo art. 12 (comma 1-bis) d.lgs. 286/1998, norma – quest’ultima – che dovrebbe essere introdotta ai sensi dell’art. 5 dello schema di decreto legislativo in commento.
Oltre alle modifiche al codice di procedura penale e all’inserimento di un rilevante periodo all’art. 1 (comma 1) d.lgs. 24/2023, in virtù del quale tale decreto disciplinerebbe altresì la protezione delle persone che segnalano violazioni di misure restrittive dell’Unione europea di cui al Capo I-bis, del Titolo I, del Libro II c.p. e all’art. 12 (comma 1-bis) d.lgs. 286/1998, vanno poi evidenziate importanti innovazioni anche per il d.lgs. 231/2001.
Grazie all’introduzione dell’art. 10 (comma 3-bis) d.lgs. 231/2001, infatti, è previsto un nuovo metodo di calcolo della sanzione pecuniaria a carico dell’ente, definita in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del suo fatturato globale totale relativo all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria, ferma restando, quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell’ente, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nell’importo determinato in relazione a ciascun illecito.
Con il nuovo art. 25-octies.2 d.lgs. 231/2001, inoltre, viene ampliato il catalogo dei reati presupposto, includendo i delitti ex artt. 275-bis (commi 1, 2 e 5), 275-quater (comma 1) c.p. ed ex art. 12 (comma 1) d.lgs. 286/1998, aggravato ai sensi del nuovo art. 12 (comma 1-bis) d.lgs. 286/1998, per i quali è fissata una sanzione pecuniaria della percentuale dall’1 al 5% del fatturato globale dell’ente, e i delitti di cui all’art. 275-ter (commi 1 e 2) c.p., per i quali è invece stabilita la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 all’1% del fatturato globale dell’ente.
Nei casi di condanna per uno di questi reati, infine, è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, e per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza.
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