1.L’ordinanza del G.U.P. di Firenze.
Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Firenze, a seguito dell’eccezione di nullità del capo d’incolpazione sollevata dal difensore di un ente coinvolto per mancata indicazione della “regola organizzativa cautelare violata in relazione ad ogni reato-presupposto”, ha invitato il Pubblico Ministero a riformulare l’imputazione, in base al meccanismo di cui all’art. 421, co. 1 c.p.p.
Aderendo alla più recente giurisprudenza, il giudice ha ritenuto necessaria l’indicazione della colpa di organizzazione «data dall’assenza di un modello organizzativo volto alla prevenzione dei reati presupposti o dalla sua inidoneità a prevenirli», affermando che «l’addebito di responsabilità all’ente non si fonda su un’estensione più o meno automatica della responsabilità individuale al soggetto collettivo, bensì sulla dimostrazione di una difettosa organizzazione da parte dell’ente, a fronte dell’obbligo di autonormazione volta alla prevenzione del rischio di realizzazione di un reato presupposto, secondo lo schema legale dell’attribuzione di responsabilità mediante analisi del modello organizzativo».
L’adesione alla prospettiva ermeneutica che riconduce l’illecito degli enti al modello della tipicità colposa, è stata completata mediante il richiamo del criterio cognitivo della prognosi postuma e del metodo valutativo del c.d. comportamento alternativo lecito, alla stregua dei quali il giudice dovrà verificare se «l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi».
In linea con la giurisprudenza, si è, infine, rilevata la necessità di verificare i nessi di «ordine naturalistico e normativo che intercorrono tra la carenza organizzativa e il fatto reato, sicchè il reato presupposto deve essere messo in collegamento con la carenza di auto-organizzazione preventiva che costituisce la vera e propria condotta stigmatizzabile dell’ente».
Applicando tali principi al caso concreto, il G.U.P. ha, dunque, rilevato l’indeterminatezza del capo d’incolpazione, in quanto privo d’indicazioni riguardo la colpa di organizzazione, non essendo «nemmeno indicato se gli enti imputati abbiano o meno adottato un modello organizzativo o se, pur avendolo adottato, questo non sia da considerarsi idoneo a prevenire la commissione dei reati».
Una volta individuata una lacuna descrittiva idonea a radicare la nullità della contestazione dell’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 59, co. 2 d. lgs. 231/2001, il giudice ha attivato il meccanismo interlocutorio di cui all’art. 421, co. 1 c.p.p., fornendo al Pubblico Ministero specifiche indicazioni circa le modalità di adempimento dell’invito formulato. Secondo il G.U.P., l’indicazione della colpa di organizzazione deve, infatti, concentrarsi sull’ «eventuale presenza di modelli organizzativi e, in caso affermativo», sulle «ragioni per le quali siano ritenuti comunque inidonei, indicando quindi quali sarebbero le carenze organizzative che dovrebbero fondare la responsabilità degli enti».
2.I precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito.
Sul piano ermeneutico, l’ordinanza annotata s’inerisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la tipicità colposa dell’illecito amministrativo dell’ente, attribuendo al Pubblico Ministero l’onere d’indicare i tratti costitutivi del deficit organizzativo interno.
Alla base di tale orientamento si pone la sentenza delle Sezioni Unite 18 settembre 2014 n. 38343 (caso Thyssen), con la quale si è precisato che, malgrado il tenore letterale dell’art. 6, co. 1 d.lgs. 231/2001, grava comunque «(…) sull’accusa l’onere di (…) individuare (…) gli elementi costitutivi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità di quest’ultimo».
Un’interpretazione che, in dottrina, è stata ritenuta, al contempo, idonea a modificare testualmente una norma di legge “chiara e precisa” e motivata dalla necessità di escludere possibili violazioni degli artt. 27, co. 2 Cost. e 6, co. 2 Cedu.
Tale principio è stato significativamente sviluppato da Cass., Sez. VI, n. 23041 del 15 giugno 2022 (c.d. “Impregilo-bis”), commentata con un precedente post: un vero e proprio leading case dal quale può essere tratta la sistematica della tipicità colposa della responsabilità ex crimine degli enti.
In sintesi, si è stabilito che l’onere probatorio del Pubblico Ministero si traduce nella dimostrazione degli «elementi indicativi della colpa di organizzazione», rifiutando la logica del “post hoc, propter hoc” («nel giudicare dell’idoneità del modello organizzativo, poi, è indiscutibile che non possa assegnarsi rilievo al fatto che un reato sia stato effettivamente consumato»); si è, al contempo, aderito al meccanismo valutativo della prognosi postuma («il giudice, nella sua valutazione, dovrà collocarsi idealmente nel momento in cui il reato è stato commesso e verificarne la prevedibilità ed evitabilità qualora fosse stato adottato il modello “virtuoso” »).
Di particolare interesse, in relazione all’ordinanza annotata, risulta essere il rapporto delineato tra la colpa dell’ente e il modello di organizzazione, due requisiti che, secondo la Cassazione, non possono ritenersi coincidenti: il modello gestionale è soltanto “uno degli elementi che concorre alla configurabilità o meno della colpa dell’ente”, la quale si identifica, propriamente, con l’inadeguatezza organizzativa (e, cioè, con la mancata osservanza di “regole cautelari che devono caratterizzarla”).
Ne deriva che il giudice, nel verificare la rimproverabilità dell’ente, deve individuare la regola cautelare violata e accertare, altresì, la “corrispondenza causale” tra la sua violazione e “la produzione del risultato offensivo”, sottoponendo il giudizio alla prova del c.d. comportamento alternativo lecito, che impone di riconoscere il difetto di colpa se «l’evento realizzato a causa dell’inosservanza della regola cautelare risulta non evitabile».
In coerenza con il paradigma colposo della responsabilità e con l’orientamento giurisprudenziale che impone alla pubblica accusa il correlativo onere probatorio, i giudici di legittimità hanno, così, prescritto al Pm d’indicare (e dimostrare) ciò che, in dottrina, è stato definito il “fulcro del rimprovero all’ente”, ossia la violazione «di una (o più) regole cautelari specifiche volte proprio a prevenire reati della specie di quello verificatosi», fissando così il «caposaldo cautelare del tipo colposo: specificità delle regole cautelari combinata al finalismo orientato sulla minimizzazione di un altrettanto specifico e speculare rischio».
In altri termini, ricorrendo a un evidente parallelismo con le regole imputative (e probatorie) tipiche della colpa delle persone fisiche, il contenuto dell’onere stabilito dal citato art. 6 viene identificato nell’indicazione delle regole cautelative conformanti un’organizzazione virtuosa e che, se implementate e osservate, avrebbero escluso o ridotto il rischio di verificazione del reato presupposto.
In quest’ottica, risulta di particolare interesse la pronuncia resa da Cass., Sez. IV, 2.8.24, n. 31665, nella quale, la colpa organizzativa dell’ente viene significativamente emancipata dal modello organizzativo eventualmente adottato: si è, infatti, individuata la necessità che il giudice, «a somiglianza di quanto accade nel campo della responsabilità delle persone fisiche e indipendentemente dalla formale presenza di un modello organizzativo efficace e correttamente implementato, accerti l’esistenza in concreto di una “colpa di organizzazione” rispetto alla quale il reato che è stato commesso si ponga in stretto ed univoco rapporto di derivazione causale»; secondo la S.C., siffatto onere probatorio prescinde dalla «mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l’appunto, della “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato» (in senso conforme, Cass., Sez. IV, 15.2.22, n. 18413).
Come evidenziato in un commento apparso in questa rivista, tali principi sono stati applicati nell’ambito dell’ordinanza resa il 10 ottobre 2024 dal Tribunale di Biella, che ha dichiarato la nullità della contestazione ad un ente, dal momento che il decreto di citazione a giudizio non indicava le «carenze organizzative che dovrebbero fondare la responsabilità amministrativa». Nel fare buon governo della giurisprudenza richiamata, il Tribunale ha evidenziato il parallelismo tra la colpa di organizzazione e quella delle persone fisiche integrata dalla violazione “colpevole (ovvero rimproverabile) della regola cautelare”, affermando come il rimprovero colposo, nel comparto della responsabilità ex crimine degli enti, non si identifichi – e non possa coincidere – con la mancata adozione o inefficace attuazione dei modelli di organizzazione. Predette circostanze possono, infatti, rilevare ai fini della prova della colpa di organizzazione, ma non la possono surrogare e, soprattutto, non esauriscono l’onere probatorio gravante sulla pubblica accusa, la quale deve (dimostrare e) indicare sia pure in maniera non dettagliata, quale profilo di colpa viene addebitato all’ente.
Si tratta di un’affermazione aderente ai principi ermeneutici delineati dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha definito il caso Impregilo, in base ai quali il nucleo della tipicità colposa consiste nella delineazione dell’insieme di regole cautelative che, se osservate, avrebbero impedito o diminuito il rischio di verificazione del reato: similmente a quanto avviene per la colpa delle persone fisiche, si tratta, così, di definire lo standard, l’ agente modello (i.e., il “modello virtuoso”) al quale la persona giuridica avrebbe dovuto conformarsi.
Del resto, soltanto l’indicazione preventiva di una regola violata può consentire lo svolgimento del giudizio di prognosi postuma qualificante l’accertamento della colpa: in difetto della previa determinazione della condotta organizzativa doverosa, qualunque valutazione in termini di prevedibilità ed evitabilità (attraverso una condotta alternativa lecita) dell’evento-reato è destinata a rivelarsi astratta e, pertanto, a non poter essere provata – e contraddetta – sul piano processuale.
3.La polarizzazione dell’invito a riformulare la contestazione sui modelli di organizzazione e gestione degli enti coinvolti: un inconsueto epilogo processuale.
L’adempimento dell’invito contenuto nell’ordinanza del G.U.P. fiorentino potrebbe rivelarsi non del tutto conforme al descritto modello di tipicità.
Come anticipato, il Pubblico Ministero è stato, infatti, invitato a sanare l’indeterminatezza della contestazione dell’illecito amministrativo, descrivendo anzitutto l’attuale organizzazione imprenditoriale: l’eventuale presenza di modelli gestionali e, in caso affermativo, le ragioni della loro inidoneità.
Il metodo indicato dall’accusa rispecchia la prevalenza della logica ontologica (concernente lo “stato dell’arte” organizzativo) su quella deontologica del rimprovero per colpa.
In tal senso, potrebbe profilarsi un distacco dalle regole imputative che, dopo la sentenza Impregilo, caratterizzano la responsabilità degli enti: da una parte, il difetto di un modello organizzativo sembra essere stato nuovamente abilitato a fungere da requisito costitutivo della tipicità colposa (come evidenzia il tenore letterale dell’ordinanza che, nel caso di tale lacuna, sembra ritenere soddisfatto l’invito formulato); dall’altra, la polarizzazione del rimprovero sulla descrizione del modello eventualmente adottato – e non già sulla mancata osservanza di una regola cautelare esigibile nel caso concreto – sembra fomentare il rischio, già evidenziato in dottrina, di adempimenti formalistici dell’invito.
Ricorrendo a un modello puramente causale di accertamento del nesso finalistico intercorrente tra norma violata e reato commesso, la colpa di organizzazione potrebbe, infatti, essere desunta dalla stessa verificazione dell’illecito, senza alcuna indicazione delle regole preventive concretamente esigibili.
Un simile esito si rivelerebbe senz’altro deficitario, dal momento che la giurisprudenza ha sancito l’insufficienza del risultato causale ai fini della fondazione del rimprovero colposo.
D’altronde, la dottrina ha anche evidenziato che la funzione di prevenzione propria delle organizzazioni complesse (c.d. “compliance”) non risulta spiegabile in termini eziologici, ma, semmai, di cooperazione strumentale ad opera dei vari soggetti partecipanti al processo aziendale rischioso: pertanto, la delineazione delle caratteristiche proprie di un’organizzazione adeguata non può prescindere dall’indicazione di regole procedurali attestanti le sinergie virtuose che avrebbero impedito – o quantomeno ridotto – il rischio di commissione del reato presupposto.
La focalizzazione del rimprovero sui modelli in concreto adottati non sembra, del resto, aver facilitato l’adempimento del Pubblico Ministero anche sotto un altro profilo: investita del compito d’indicare nel capo d’imputazione elementi potenzialmente fondanti la non punibilità degli enti, l’accusa ha dovuto constatare l’assenza d’indagini sul punto e chiedere, dunque, al Gup l’acquisizione di tali documenti e procedure attraverso il potere istruttorio di cui all’art. 422 c.p.p.
Una disposizione che il giudice ha ritenuto non aderente al caso, dal momento che «la citata norma implica l’esistenza di un elemento di prova noto potenzialmente decisivo ai fini della sentenza di non luogo a procedere», attivando, invece, il dovere investigativo che l’art. 421bis c.p.p. prevede in caso d’incompletezza delle indagini.
Le motivazioni poste dal G.U.P. a sostegno del diniego all’attivazione del potere istruttorio invocato dal Pm non sembrano del tutto conformi all’invito precedentemente formulato, se solo si considera che la circostanza da accertare (ovvero, l’eventuale presenza di modelli organizzativi) risultava, in effetti, potenzialmente idonea a escludere la responsabilità degli enti, in aderenza alla finalizzazione probatoria che fonda l’art. 422 c.p.p.
L’utilizzo di entrambi i poteri integrativi (quello proposto dal P.M. e quello imposto dal giudice con successiva ordinanza) sembra, semmai, non consentaneo allo scopo processuale per il quale sono stati pensati nel caso concreto: la precisazione di una contestazione ritenuta indeterminata.
In effetti, tanto il giudizio di “evidente decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere” (art. 422 c.p.p.) quanto la valutazione d’incompletezza delle indagini ex art. 421bis c.p.p. sembrano presupporre quella contestazione determinata che, invece, si va cercando nel caso di specie.
L’inconsueto epilogo processuale pare, infine, contrastare con le sue premesse: mentre l’eccezione difensiva risultava focalizzata sulla mancata indicazione della regola organizzativa finalisticamente orientata alla prevenzione del reato-presupposto, la sanatoria del difetto è stata concentrata – non già sui predetti profili cautelativi – ma sui modelli gestionali in concreto adottati.