Il 5 settembre 2025 a Parigi si è siglata una Convenzione giudiziaria di interesse pubblico (CJIP) tra il Parquet National Financier (il procuratore della repubblica finanziaria di Parigi) e la società Crédit Agricole CIB, poi approvata dal Tribunale giudiziario di Parigi.
Come emerge dal comunicato stampa, la vicenda offre un’interessante occasione per riflettere sugli strumenti di ‘giustizia negoziata’ nell’ambito del diritto penale-economico francese in relazione a complessi schemi finanziari, ritenuti contrari alla legge.
L’accordo trae origine da un’inchiesta giornalistica del 2018 e dalle successive indagini giudiziarie, che hanno portato alla contestazione di sofisticati meccanismi di c.d. ‘‘arbitraggio dei dividendi’’ (o dividend arbitrage) – i cosiddetti “CumCum” e “CumEx”. Si tratta di una strategia fiscale che sfrutta le differenze nelle aliquote di tassazione applicate ai dividendi in diverse giurisdizioni, consentendo agli investitori di ottimizzare il trattamento fiscale degli utili ricavati da azioni detenute in paesi con una tassazione elevata, trasferendo temporaneamente la proprietà delle azioni a entità situate in paesi con una tassazione più favorevole o con accordi fiscali specifici.
Dal punto di vista giuridico, la Procura ha qualificato i fatti come riciclaggio aggravato dalla frode fiscale. La scelta di ricorrere alla CJIP ha consentito alla banca coinvolta di evitare un processo penale, con la precisazione – centrale – che la validazione dell’accordo non comporta né ammissione di colpevolezza né una condanna formale, purché gli obblighi assunti siano rispettati.
Sul piano sostanziale, la Crédit Agricole CIB si è impegnata al pagamento di oltre 88 milioni di euro. La sanzione sintetizza una componente ‘restitutiva’, volta a privare l’ente dei profitti illeciti, e una ‘afflittiva’, di natura sanzionatoria. Da segnalare anche la posizione della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche, che ha rinunciato a ulteriori richieste risarcitorie in considerazione di precedenti accordi fiscali già intervenuti.
Come emerge dalla lettura della convention, la sanzione patrimoniale imposta alla banca persegue un evidente intérêt public. Essa è infatti calcolata sulla base di due componenti: una parte restitutiva (partie restitutive) che corrisponde ai vantaggi derivati dalle irregolarità commesse nel periodo considerato; una parte afflittiva (partie afflictive), calcolata tenendo conto dei vari fattori aggravanti e attenuanti che hanno connotato la condotta.
Tra i c.d. fattori aggravanti (Facteurs majorants), che hanno comportato l’aumento dell’importo della sanzione, vengono espressamente considerati:
- La dimensione dell’impresa;
- L’inadeguatezza del programma di compliance: è stata riscontrata un’insufficienza nel programma di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LAB-FT).
- La natura reiterata dei fatti;
- Il grave turbamento all’ordine pubblico economico;
Tra i fattori attenuanti (Facteurs minorants), invece, vengono menzionati:
- L’implementazione di misure correttive da parte della società;
- La pertinenza delle indagini interne condotte dalla banca, in linea con le prescrizioni del Procuratore della Repubblica Finanziario (PNF).
- La cooperazione attiva dell’impresa durante l’indagine svolta dal PNF, che hanno visto la società partecipare ad incontri regolari per verificare lo stato di avanzamento;
- Il risarcimento preventivo pagato all’amministrazione fiscale francese, avvenuto prima dell’avvio delle indagini penali.
- Il riconoscimento inequivocabile dei fatti esposti nella convenzione da parte della banca.
Lo strumento persegue dunque un interesse pubblico ben preciso: la tutela dell’ordine pubblico economico. Tale finalità si concretizza su più piani: attraverso la repressione di condotte criminali che minano le finanze pubbliche, il ripristino del danno economico subito dallo Stato e la creazione di un effetto deterrente nei confronti di futuri comportamenti illeciti nel settore finanziario. La convenzione si configura dunque come un meccanismo innovativo, capace di bilanciare l’esigenza sanzionatoria con quella riparatoria e preventiva.
La lettura di questa vicenda è dunque utile non solo per comprendere le peculiarità dell’ordinamento francese, ma anche per interrogarsi sulla possibile trasposizione e comparazione con il sistema italiano della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, dove analoghe tensioni tra sanzione, prevenzione e riparazione sono criticamente indagate dalla dottrina.