1. Introduzione
Il 13 aprile 2026, i giudici della 16ème chambre correctionnelle del Tribunale di Parigi hanno condannato la società Lafarge SA e altri otto imputati appartenenti a diversi livelli della struttura societaria e operativa del gruppo Lafarge Holding per aver versato circa 5,6 milioni di euro ad alcune organizzazioni terroristiche, tra cui lo Stato Islamico (IS), attive in Siria durante la guerra civile. Ad essere coinvolti sono dirigenti della società madre francese e della controllata siriana, responsabili della sicurezza operativa, e due intermediari incaricati dei rapporti locali.
La sentenza ha confermato, a circa dieci anni dall’avvio del procedimento, le accuse mosse nei confronti della multinazionale francese del cemento – oggi parte della holding svizzera Holcim Group – e dei soggetti coinvolti per i reati, commessi tra il 2013 e il 2014, di finanziamento del terrorismo di cui all’art. 421-2-2 del Codice penale francese e violazione di una misura internazionale di restrizione delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero di cui agli artt. 459 e 451-bis del Codice francese delle dogane.
Il caso assume una portata storica sotto una duplice prospettiva, sia perché rappresenta la prima condanna di una multinazionale francese e di alcuni suoi dirigenti per il reato di finanziamento del terrorismo, sia perché segna un passaggio significativo nella capacità del diritto penale interno di confrontarsi con forme di coinvolgimento economico in contesti di conflitto armato.
2. Le vicende processuali
L’affaire Lafarge prende avvio nel 2016, quando, in seguito alla pubblicazione di alcune inchieste giornalistiche (accessibili cliccando qui e qui), le ONG European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) e l’associazione Sherpa e undici ex dipendenti siriani della società presentano una denuncia dinnanzi alle autorità giudiziarie francesi per crimini contro l’umanità, crimini di guerra, finanziamento del terrorismo e messa in pericolo della vita altrui (mise en danger de la vie d’autrui).
Secondo le accuse, tra il 2013 e il 2014, Lafarge Cement Holding (Lafarge SA) avrebbe versato, attraverso la sua controllata siriana Lafarge Cement Syria (LCS), oltre cinque milioni di euro a diversi gruppi armati operanti in Siria, tra cui Ahrar-Al-Sham, Jabhat-Al-Nosra e lo stesso Stato Islamico (IS o Daesh). Nel 2017, il Parquet national antiterroriste ha dato avvio a un’indagine, estendendo le contestazioni anche alla violazione della disciplina sulle misure restrittive adottate dall’Unione europea nei confronti di soggetti associati alla rete Al-Qaeda, recepite nell’ordinamento francese attraverso la normativa in materia di relazioni finanziarie con l’estero. L’anno seguente, il Pubblico Ministero ha esercitato l’azione penale nei confronti di diverse figure aziendali apicali e altri partner della società per finanziamento del terrorismo, violazione di una misura internazionale di restrizione delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero e messa in pericolo della vita altrui, mentre nei confronti di Lafarge SA è stato contestato, oltre ai medesimi reati, anche il concorso in crimini contro l’umanità.
Nel corso della lunga fase predibattimentale, il procedimento è stato oggetto di numerose pronunce da parte della Chambre d’instruction e della Cour de cassation, che hanno progressivamente delimitato il perimetro giuridico della vicenda, tra cui la decisione che ha confermato il capo d’accusa relativo ai crimini contro l’umanità ed escluso, invece, il reato di mise en danger de la vie d’autrui, in virtù dell’inapplicabilità della normativa di protezione giuslavoristica francese ai dipendenti siriani (Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 19-87.367). In seguito alla decisione di rinvio a giudizio della Chambre d’instruction, il processo per finanziamento del terrorismo e violazione di una misura internazionale di restrizione delle relazioni economiche ha preso avvio davanti al Tribunal correctionnel di Parigi nel dicembre 2025, mentre l’istruttoria relativa ai crimini contro l’umanità risulta tuttora in corso.
3. Finanziamento del terrorismo e violazione di misure restrittive: la responsabilità dei soggetti aziendali
Sia agli apicali sia all’ente veniva contestata la violazione dell’art. 421-2-2 del Codice penale francese che punisce chiunque metta a disposizione, raccolga o gestisca fondi destinati, in tutto o in parte, alla commissione di uno qualsiasi degli atti di terrorismo previsti dallo stesso codice, purché sia consapevole della destinazione degli stessi, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di uno di tali atti.
Il Tribunale rileva come detta fattispecie sia strutturata secondo il modello del reato di pericolo astratto, con conseguente anticipazione della soglia di rilevanza penale del fatto per cui non è necessario dimostrare né che le somme siano state effettivamente percepite dall’organizzazione terroristica, né tantomeno che le stesse siano state concretamente impiegate per la realizzazione di attività terroristiche, essendo sufficiente la condotta di finanziamento in quanto tale, anche indiretta.
Sulla base dell’istruttoria, e in particolare attraverso la massiccia acquisizione della corrispondenza interna alla società, dei verbali delle riunioni aziendali e della documentazione contabile, i giudici accertano l’esistenza di flussi finanziari destinati ai gruppi armati locali che consistevano nei cosiddetti “pagamenti di sicurezza”, costi di approvvigionamento e diritti di passaggio di dipendenti e clienti (§416). A tal proposito, grazie all’intermediazione di due uomini d’affari siriani incaricati di individuare i destinatari delle “donazioni” – e per tale mansione remunerati – i pagamenti venivano dapprima verificati dai responsabili della sicurezza operativa dello stabilimento, quindi approvati dai direttori della controllata siriana, nonché, a livello della società madre, dai dirigenti di Lafarge SA.
Secondo l’accusa, i suddetti pagamenti sarebbero stati effettuati a titolo di controprestazione per le garanzie di sicurezza offerte dai gruppi armati attivi nell’area dello stabilimento, al fine di consentire la circolazione dei dipendenti e della clientela attraverso i checkpoint (laissez-passer), nonché l’approvvigionamento di materie prime indispensabili alla prosecuzione dell’attività produttiva, anche in una logica di massimizzazione dei profitti rispetto alla concorrenza turca. A ciò si aggiungevano ulteriori forme di cooperazione economica finalizzate ad assicurare la continuità delle operazioni della società sul mercato siriano. Inoltre, tali scambi commerciali avrebbero permesso di alimentare un’economia locale di occupazione e di sfruttamento delle risorse naturali, attraverso la generazione di fondi che, integrando sistematicamente i circuiti finanziari delle entità terroristiche, ne avrebbero consentito il sostentamento, l’espansione territoriale, nonché la possibilità di armarsi e preparare degli attentati in Europa (§423).
La fattispecie come tipizzata dal legislatore francese impone altresì di accertare la natura terroristica dei gruppi destinatari dei fondi, nonché la conoscenza da parte degli imputati della stessa.
Per quanto concerne il primo elemento, il Tribunale segnala che, all’epoca dei fatti, le organizzazioni Jabhat-Al-Nosra e IS erano iscritte nelle liste delle organizzazioni terroristiche dell’ONU e dell’Unione europea, diversamente dal gruppo armato Ahrar-Al-Sham. Secondo il Tribunale, tuttavia, tale iscrizione non costituisce una condizione necessaria ai fini della qualificazione terroristica dell’organizzazione, essendo sufficiente accertare che la stessa abbia posto in essere condotte qualificabili come terroristiche ai sensi del diritto interno. Ne consegue che, anche in assenza di un’iscrizione formale nelle suddette liste, il gruppo Ahrar-Al-Sham poteva essere ricondotto tra le organizzazioni rilevanti ai fini della fattispecie, in quanto aveva realizzato condotte finalizzate a turbare gravemente l’ordine pubblico mediante intimidazione o terrore, attraverso attentati compiuti con veicoli imbottiti di esplosivo, distruzione di edifici e attacchi contro la popolazione civile, tali da provocare morti e feriti tra i civili (§412).
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il reato in oggetto non prevede alcun dolo specifico, né nel senso di una affectio societatis con l’organizzazione terroristica, né tantomeno di una condivisione delle sue finalità ideologiche. È sufficiente in capo all’agente la mera conoscenza della natura terroristica dell’organizzazione beneficiaria e della destinazione dei fondi a suo favore, senza che rilevi l’intenzione di sostenerne o rafforzarne le capacità operative.
In definitiva, pur apparendo pacifico che agli imputati non venga contestata alcuna adesione ideologica al programma criminoso dell’organizzazione terroristica, essi avrebbero, in una prospettiva essenzialmente orientata alla tutela degli interessi economici della società, organizzato, avallato, agevolato o concretamente attuato una politica che ha consentito il finanziamento dei gruppi operanti nell’area circostante lo stabilimento (§423), atteso che la natura terroristica degli stessi, anche in virtù della notorietà delle loro condotte, non poteva essere ignorata dagli imputati.
In merito al secondo capo di imputazione, afferente agli articoli 459 e 451-bis del Codice francese delle dogane, i giudici accertano che gli imputati, attraverso le stesse condotte sopra descritte, hanno integrato la fattispecie doganale relativa alla violazione della disciplina francese in materia di relazioni con l’estero (§558). In particolare, la fattispecie incriminatrice ricomprende le operazioni finanziarie effettuate in Francia da o per conto delle persone fisiche e giuridiche che mettono direttamente o indirettamente a disposizione di gruppi armati risorse economiche in spregio alla normativa adottata in applicazione dell’articolo 215 TFUE o altri accordi internazionali in materia di misure restrittive, che nel caso di specie, è individuata nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 recante specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda.
4. La responsabilità della società madre Lafarge SA e l’assenza di autonomia della controllata siriana
Per quanto concerne i profili inerenti alla responsabilità dell’ente, ai sensi dell’articolo 121-2 del Codice penale francese, le persone giuridiche sono responsabili penalmente dei reati commessi, per il loro conto, dai loro organi e rappresentanti.
Nel corso delle udienze, come evidenziato dallo stesso Tribunale, la difesa di Lafarge SA ha tentato di escludere la responsabilità della società madre facendo leva sul modello di imputazione previsto dal diritto francese, il quale richiede al giudice penale di identificare previamente le persone fisiche – organi o rappresentanti, di diritto o di fatto – che abbiano agito per conto della persona giuridica. In tale prospettiva, la difesa ha cercato di imputare le condotte contestate ai soli rappresentanti della controllata siriana, sostenendone l’autonomia decisionale rispetto alla società madre. Tuttavia, il Tribunale rileva che, sebbene le condotte rimproverate si fossero manifestate nel contesto delle attività della controllata siriana LCS, le decisioni strategiche di quest’ultima erano prese al livello della holding, all’interno di “un’organizzazione piramidale” in cima alla quale era posta la capogruppo Lafarge SA (§546), i cui soggetti apicali approvavano le principali operazioni, ivi inclusi i pagamenti destinati alle organizzazioni terroristiche, registrati sotto voci contabili generiche e/o dissimulate nel bilancio consolidato del gruppo.
Inoltre, secondo quanto ricostruito dal collegio giudicante, la controllata siriana LCS non aveva mai raggiunto condizioni di reale redditività, continuando ad operare come una “struttura di carta” – riprendendo le parole di uno degli stessi imputati – attraverso un sistema opaco di finanziamenti infragruppo erogati da Lafarge SA tramite una società controllata di diritto cipriota. Tali apporti finanziari erano destinati principalmente a consentire alla società locale, di cui Lafarge SA deteneva il 98,76% del controllo azionario, di far fronte alle proprie esposizioni debitorie ed evitare situazioni di insolvenza, ma anche, più in generale, a garantirne la continuità operativa e la liquidità.
Alla luce di quanto detto, e tenuto conto dell’assenza di autonomia decisionale e finanziaria della controllata, il Tribunale conclude che la moltiplicazione dei pagamenti in favore di plurime organizzazioni terroristiche costituisce l’espressione di una politica di gruppo attuata dalla società holding Lafarge SA attraverso i suoi organi e rappresentanti di diritto e di fatto (§§549, 550, 551 e 552), che hanno agito per conto della stessa lungo l’intera catena decisionale, sia in Francia che in Siria. In tale prospettiva, i giudici riconducono alla società madre le condotte poste in essere, da un lato, dall’ex presidente-direttore generale (Président-directeur général) e dall’ex vicedirettore generale (directeur général adjoint) di Lafarge SA, in qualità di rappresentanti di diritto, dall’altro dai dirigenti della controllata siriana, qualificati come rappresentanti di fatto della stessa capogruppo. La sentenza individua infatti quest’ultimi quali «dipendenti di Lafarge SA designati per dirigere LCS», dotati di responsabilità sufficienti per agire in nome e per conto della holding, dando attuazione agli orientamenti e alle direttive strategiche impartiti dai rispettivi superiori gerarchici (§§552-553).
5. Il dispositivo di condanna
Il collegio giustifica la severità delle pene inflitte in virtù della gravità dei fatti, l’ammontare elevato delle somme versate alle organizzazioni terroristiche – che mai era stato così alto in un processo per finanziamento del terrorismo – e del «cinismo dimostrato dagli imputati» tanto all’epoca dei fatti, quanto durante il processo (§614).
Nel dettaglio, con riferimento all’accusa di finanziamento del terrorismo, i due responsabili della sicurezza operativa del sito sono stati condannati a pene detentive rispettivamente pari a 18 mesi e 2 anni, mentre pene più severe, comprese tra i 3 e i 7 anni, sono state confermate per gli intermediari siriani giudicati in absentia, nei cui confronti risultano emessi due mandati d’arresto internazionali. I dirigenti della controllata siriana LCS e della capogruppo Lafarge SA sono stati invece condannati a pene detentive comprese tra 3 e 6 anni, oltre a multe pari a circa 225.000 euro. Sono state altresì pronunciate confische di diverso importo, qualificate come “peines complémentaires” ai sensi del Code pénal. Inoltre, per l’ex direttore generale e il suo vice di Lafarge SA è stata disposta l’esecuzione provvisoria della pena (exécution provisoire), ai sensi del Codice di procedura penale francese.
La società Lafarge SA, poi, e conformemente alla richiesta dell’accusa, è stata condannata alla pena pecuniaria più elevata prevista per una persona giuridica, segnatamente 1,125 milioni di euro, motivata in ragione dell’eccezionale turbamento dell’ordine pubblico e della lesione degli interessi fondamentali della Nazione scaturiti dalle condotte contestate.
Infine, il Tribunal correctionnel ha condannato tutti i dirigenti e l’ente a pagare in solido una multa di circa 4,5 milioni di euro per il reato di violazione di una misura internazionale di restrizione delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero, fondato sulla disciplina doganale francese di cui sopra.
6. Conclusioni e nodi irrisolti
Negli ultimi anni, il tema della responsabilità delle imprese e dei loro dirigenti per condotte delittuose integranti gravi violazioni dei diritti umani è progressivamente uscito da una dimensione puramente teorica per diventare oggetto di procedimenti giudiziari.
In questo scenario, ancora caratterizzato da soluzioni frammentarie e da significative incertezze applicative, l’affaire Lafarge costituisce il più importante procedimento penale promosso nei confronti di una multinazionale per tali condotte. Nondimeno, all’indomani delle sentenze di condanna del Tribunal correctionnel, gli sviluppi futuri del caso restano difficilmente prevedibili: se da un lato le decisioni hanno confermato alcuni orientamenti consolidati nel diritto francese, dall’altro permangono rilevanti questioni giuridiche aperte.
Invero, sul piano della responsabilità dell’ente, la sentenza non sembra introdurre significative novità. L’annosa questione dell’imputazione della responsabilità all’interno dei gruppi societari complessi viene infatti risolta in continuità con un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza francese (Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2021, 20-83.098), incline a valorizzare la realtà economica e organizzativa del gruppo rispetto alla mera separazione formale tra società madre e controllata. In particolare, il modello francese di imputazione della responsabilità dell’ente, fondato sulla logica della responsabilità par ricochet, è stato progressivamente oggetto di un’interpretazione estensiva della nozione di “organi e rappresentanti” di cui all’art. 121-2 del Code pénal. In tale solco interpretativo, l’evoluzione giurisprudenziale d’oltralpe ha consentito, in presenza di una società controllata priva di autonomia rispetto alla società madre, di qualificare come rappresentanti di fatto della società madre anche soggetti formalmente appartenenti all’organizzazione della prima, quando questi, in ragione delle funzioni concretamente esercitate, agiscano in nome e per conto della capogruppo, determinando una “risalita” della responsabilità dalla controllata alla controllante.
Parimenti, non sembrano essersi concretizzati gli ostacoli derivanti dall’eventuale operatività del principio del ne bis in idem internazionale. La precedente decisione pronunciata dalle autorità giudiziarie statunitensi a seguito del plea agreement concluso il 13 ottobre 2022, con il quale Lafarge SA si era dichiarata colpevole del reato di conspiracy finalizzato alla fornitura di supporto materiale a organizzazioni terroristiche straniere (Conspiring to Provide Material Support to Foreign Terrorist Organizations), non ha impedito l’esercizio dell’azione penale in Francia, non trovando il principio applicazione quando il procedimento si fonda su un autonomo titolo di giurisdizione territoriale ai sensi dell’art. 113-2 del Codice penale francese (§§584-585).
Ancora, e come anticipato, l’istruttoria relativa all’ipotesi di concorso di Lafarge SA in crimini contro l’umanità è tuttora pendente. La dottrina ha infatti segnalato come tale profilo rappresenti l’elemento di maggiore novità dell’intero procedimento, trattandosi di uno dei primi casi in cui una multinazionale e i suoi dirigenti sono coinvolti in procedimenti penali relativi a ipotesi di crimini internazionali, dopo i precedenti delle grandi imprese industriali tedesche nel secondo dopoguerra (Subsequent Nuremberg Trials), nei quali tuttavia la responsabilità penale fu accertata esclusivamente in capo ai dirigenti delle imprese operanti nel contesto economico del regime nazionalsocialista, senza che venisse in rilievo la responsabilità della persona giuridica.
Già nel corso della fase predibattimentale, la Cour de cassation era intervenuta in occasione del ricorso promosso dalle parti civili contro la decisione della Chambre d’instruction di escludere la fattispecie di crimini contro l’umanità, ritenendo che Lafarge SA non avesse aderito all’ideazione od esecuzione di un piano comune alle organizzazioni terroristiche, diretto nei confronti della popolazione civile. In tale occasione, la Chambre criminelle ha affermato che ai fini del requisito dell’elemento soggettivo in capo al complice di un crimine contro l’umanità, è sufficiente, secondo una giurisprudenza costante (Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1997, 96-84.822), che quest’ultimo sia a conoscenza del fatto che gli autori principali stiano commettendo o siano in procinto di commettere un tale crimine e che, mediante il proprio aiuto o la propria assistenza, ne agevoli la preparazione o la commissione. Secondo la Corte, un’interpretazione restrittiva dell’elemento soggettivo richiesto ai fini della partecipazione a un crimine contro l’umanità rischierebbe di lasciare impunite molteplici condotte di complicità suscettibili di concorrere alla sua realizzazione.
Tale pronuncia conferma altresì che la disciplina francese in materia di complicité di cui all’art. 121-7 del Code pénal trova applicazione indipendentemente dal fatto che la condotta agevolatrice di un crimine contro l’umanità sia posta in essere da una persona fisica o sia ascrivibile alla persona giuridica nell’esercizio della propria attività commerciale. A tal proposito, la Corte precisa che il versamento consapevole di ingenti somme di denaro a un’organizzazione avente finalità esclusivamente criminali è di per sé idoneo a integrare una condotta di complicità mediante aiuto o assistenza, essendo irrilevante che il complice abbia agito per perseguire un interesse commerciale, trattandosi di una circostanza attinente al movente e non all’elemento soggettivo del reato (Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 19-87.367).
Sotto altro profilo, la fattispecie di crimini contro l’umanità assume una specifica rilevanza laddove si tenga conto che il reato di finanziamento del terrorismo non è atto a cogliere la gravità delle condotte dei dirigenti, ascrivibili a fattispecie lesive della vita e dignità dei lavoratori. Tale ultimo reato è posto, non a caso, a tutela dell’ordine pubblico e non è dunque suscettibile di causare direttamente un danno a vittime determinate. In particolare, in occasione della medesima sentenza, la Chambre criminelle, nel ribadire la natura del reato di finanziamento del terrorismo quale reato di pericolo astratto, ha precisato che tale fattispecie incrimina una condotta prodromica rispetto alla commissione degli atti terroristici e distinta da questi ultimi, i quali, di converso, possono cagionare un danno diretto a vittime determinate. Secondo tale ricostruzione, il reato di finanziamento del terrorismo risulta dunque posto a tutela degli interessi fondamentali dello Stato, e non già alla tutela immediata di interessi individuali delle vittime degli atti terroristici.
In base a siffatta argomentazione, il Tribunal correctionnel ha confermato l’inammissibilità della costituzione di parte civile di 190 ex dipendenti (§650), procedendo all’audizione di 12 testimoni, la quale si è rivelata – come anche riconosciuto dai giudici – particolarmente rilevante ai fini della ricostruzione delle condizioni di pericolo a cui gli stessi erano costantemente esposti sul luogo di lavoro, ivi inclusi sequestri, minacce e forme di intimidazione psicologica.
In conclusione, se da un lato la società e gli altri sette imputati hanno già presentato ricorso in appello, dall’altro, i rappresentanti delle vittime, le organizzazioni Sherpa ed ECCHR, hanno annunciato che continueranno la loro battaglia legale nell’ambito del procedimento per crimini contro l’umanità anche affinché i dipendenti possano ottenere il risarcimento del danno sorto dalle condotte della multinazionale del cemento.