D.lgs. n. 231/2001 e novità legislative

La tutela penale degli animali tra diritto penale e compliance

24 Luglio 2025

Con la Legge 6 giugno 2025, n. 82 prosegue l’evoluzione espansiva del catalogo dei reati presupposto exd.lgs. 231/2001. In particolare, la novella introduce l’art. 25-undevicies nel d.lgs. 231/2001 disciplinando la responsabilità dell’ente per “Delitti contro gli animali”.

  1. Introduzione: la “Legge Brambilla” e il riconoscimento della tutela penale degli animali

Con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2025, della Legge 6 giugno 2025, n. 82 – nota anche come “Legge Brambilla” (da ora anche “Legge”) – il legislatore ha inteso compiere un ulteriore passo verso il riconoscimento della tutela penale diretta degli animali come beni giuridici meritevoli di protezione autonoma, al di là del sentimento umano o di questioni patrimoniali.

L’intervento legislativo – accolto con favore dagli enti operanti nel settore quali la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) che ha sottolineato l’importanza di un quadro giuridico che riconosca formalmente gli animali come esseri senzienti – fa seguito alla Legge costituzionale 11 febbraio 2022, che ha introdotto all’art. 9 della Costituzione la tutela degli animali come principio fondamentale (“La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”).

L’obiettivo della novella è duplice: da un lato, rafforzare il sistema sanzionatorio contro le condotte lesive del benessere animale; dall’altro, allineare la normativa penale italiana agli standard europei e internazionali in materia di protezione degli animali.

Sotto il profilo penalistico, la Legge apporta rilevanti modifiche al Titolo IX-bis del libro II del Codice penale, che viene significativamente rubricato come “Dei delitti contro gli animali“. È quindi abbandonata la precedente dizione centrata sul sentimento umano verso gli animali (testualmente “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”).

Le pene per le fattispecie già esistenti sono inasprite. Ad esempio, per l’uccisione di animali (art. 544-bisc.p.) la reclusione minima passa da quattro mesi a sei, mentre quella massima da due a tre anni, con un significativo aumento anche della multa, che precedentemente non era prevista e che ora va dai 5.000 euro ai 30.000 euro.

Vengono inoltre introdotte nuove circostanze aggravanti (art. 544-septies c.p. “se i fatti sono commessi alla presenza di minori” o “nei confronti di più animali” o se l’autore “diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso”) e innovazioni in ambito processuale, come la possibilità di affidamento definitivo dell’animale sequestrato alle associazioni protezionistiche (art. 260-bis c.p.p.).

 

  1. L’introduzione dell’art. 25-undevicies nel d.lgs. 231/2001

Rispetto all’operatività delle società, tra le novità più significative della Legge n. 82/2025 vi è l’inserimento dei delitti contro gli animali nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L’art. 8 della Legge introduce infatti nel catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-undevicies (“Delitti contro gli animali“).

Le fattispecie che potranno far sorgere la responsabilità da reato dell’ente sono le seguenti:

  • 544-bis c.p. (Uccisione di animali);
  • 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali);
  • 544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati);
  • 544-quinquies c.p. (Combattimenti tra animali);
  • 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui).

Qualora riconosciuta la responsabilità dell’ente derivante da uno di questi reati, si rende applicabile la sanzione pecuniaria da 25.800 a 774.500 euro (artt. 25-undevicies e 10, co. 3, d.lgs. 231/2001).

Sono contemplate anche le sanzioni interdittive (interdizione dall’attività, sospensione di licenze o concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da finanziamenti e revoca di agevolazioni, oltre al divieto di pubblicizzare beni o servizi) fino a due anni (artt. 25-undevicies e 9 d.lgs. 231/2001).

 

  1. La scriminante dell’art. 19-ter disp. coord. c.p.: limiti applicativi e orientamenti giurisprudenziali

Il comma finale dell’art. 25-undevicies del d.lgs. 231/2001 richiama l’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento al Codice penale (contenute al Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 601), che escludel’applicabilità del Titolo IX-bis del libro II (ora comprendente, come anticipato, i “delitti contro gli animali“) del Codice penale:

  • “ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardinizoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”;
  • “alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente”.

La norma in questione pone l’interprete dinnanzi all’esigenza di delimitare il campo applicativo della novella che ha interessato il d.lgs. 231/2001, al fine di comprendere se l’esercizio delle attività sopra elencate sia di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità da reato e da illecito dipendente da reato.

A tal fine può essere utile segnalare che la giurisprudenza ha delimitato in senso restrittivo l’ambito di operatività della scriminante.

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17691) tre imputati erano stati condannati per maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) per aver utilizzato piccioni vivi come esche da pesca (legandoli per una zampa all’amo e gettandoli nel fiume, dove gli uccelli sono morti per annegamento). La condotta era stata posta in essere nell’ambito della pesca sportiva.

Gli imputati, nel proporre ricorso per Cassazione, avevano invocato la scriminante prevista dall’art. 19-ter disp. coord. c.p., sostenendo che la pesca fosse un’attività lecita disciplinata da normativa speciale, e che pertanto non potesse essere sanzionata penalmente.

La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che l’invocazione dell’art. 19-ter disp. coord. c.p. fosse infondata, in quanto la condotta non si conformava alle previsioni normative di settore: la pesca sportiva, infatti, non autorizza l’impiego di animali vivi in condizioni tali da cagionare loro sofferenze inutili e la morte. La Corte ha anche sottolineato la inutilità e crudeltà della condotta, evidenziando che, sebbene l’attività venatoria o piscatoria sia in sé lecita, non è scriminata la modalità con cui venga concretamente svolta se in contrasto con i criteri etici e le regole tecniche fissate dalla normativa vigente.

In sintesi dalla sentenza Cass. pen. 17691/2018 emerge che l’art. 19-ter disp. coord. c.p. non crea una “zona franca” per chi opera in ambiti disciplinati da leggi speciali.

Ad analoga conclusione era giunta una sentenza di merito precedente, Tribunale di Brescia, sent. 24 marzo 2015, n. 210.

La sentenza del Tribunale di Brescia ha affrontato uno dei casi più noti in Italia in materia di tutela animale. La vicenda riguardava un allevamento gestito da una società multinazionale operante nella fornitura di cani beagle per la sperimentazione scientifica.

Le indagini, avviate a seguito di denunce di associazioni animaliste, avevano fatto emergere un quadro critico: più di 2.600 cani detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, in ambienti privi di stimoli, con illuminazione artificiale costante, rumori assordanti, aree ristrette, mancanza di spazi per il movimento e pratiche lesive come la tatuatura con aghi in luogo del microchip, il taglio cruento delle unghie e la separazione precoce dei cuccioli dalle madri. Alcuni animali erano stati soppressi senza necessità sanitarie.

Gli imputati – tra cui il direttore dell’allevamento, il veterinario e i rappresentanti della società – furono rinviati a giudizio per i reati di maltrattamento (art. 544-ter c.p.) e uccisione di animali (art. 544-bis c.p.).

Anche in questo caso la difesa invocava l’applicazione dell’art. 19-ter disp. coord. c.p., sostenendo che le attività fossero svolte in un contesto autorizzato dalla normativa speciale in materia di sperimentazione animale.

Il Tribunale ha rigettato tale interpretazione, affermando che la scriminante non si applica in modo automatico, ma soltanto se l’attività si svolge nel rispetto delle prescrizioni settoriali. In questo caso, le modalità con cui venivano detenuti, trattati e soppressi gli animali eccedevano i limiti consentiti, configurando condotte penalmente rilevanti. La sentenza ha sottolineato l’importanza di distinguere tra la liceità dell’attività e la conformità delle sue modalità esecutive.

Queste pronunce sostanzialmente confermano che la scriminante opera soltanto ove l’attività sia svolta nel rispetto delle norme di settore. In caso contrario, la responsabilità penale – e oggi anche quella dell’ente – resta integra.

 

  1. Rilevanza per gli enti e indicazioni in chiave di compliance

Le innovazioni della Legge 6 giugno 2025, n. 82 si collocano in linea con la inarrestabile evoluzione espansiva del d.lgs. 231/2001, che negli anni ha ricompreso nel proprio perimetro settori sempre più ampi, e da ultimo include i reati contro gli animali.

Ad una prima lettura, evidentemente, le attività di business più interessate dalla novella normativa sono quelle che esercitano l’attività circense e le aziende zootecniche.

In realtà, però, il rischio di commissione di simili reati, anche alla luce della giurisprudenza sopra passata in rassegna, dovrebbe essere quantomeno preso in considerazione anche, a titolo esemplificativo da allevamenti, strutture veterinarie, imprese di trasporto di animali, aziende agricole, laboratori di ricerca.

Naturalmente, per prevenire il rischio di sanzioni, gli enti interessati dalle evoluzioni in questione, devono aggiornare il proprio Modello ex d.lgs. 231/2001, inserendo specifici presidi organizzativi volti a i) identificare i processi aziendali che possono impattare sul benessere animale; ii) valutare i rischi connessi; iii) adottare protocolli operativi e standard di comportamento; iv) formare il personale sul rispetto delle normative in materia animale; v) prevedere un sistema disciplinare interno efficace.

In prospettiva, l’adozione di certificazioni volontarie (es. benessere animale, standard etologici) e l’interlocuzione con associazioni specializzate potranno rappresentare strumenti virtuosi per consolidare la governance del rischio e accrescere la reputazione aziendale.

Megi Trashaj, Assegnista di ricerca in Sociologia dei processi economici e del lavoro presso l’Università Milano-Bicocca. Avvocato

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